Bankruptcy annulled because debt was paid before declaration

14.1997.85Other CourtAug 18, 1997Modified

Summary

The debtor appealed a bankruptcy declaration issued by the Lugano District Court, arguing for the first time on appeal that the debt had already been fully paid before the declaration. He produced a receipt from the Lugano debt enforcement office confirming payment in full. The appellate chamber accepted this documentary proof, held that the debt had been extinguished before the first-instance judgment, and annulled the bankruptcy under Art. 174 SchKG. The court nevertheless left all costs to the appellant because he had not appeared before the first judge and had not informed the court of the payment.

Regest

Art. 172 no. 3 and Art. 174 para. 1 SchKG; bankruptcy appeal based on payment made before the first-instance decision. A bankruptcy declaration must be set aside if the debtor proves by documents that the debt, including interest and costs, was extinguished before the judgment. In appeal proceedings under Art. 174 para. 1 SchKG, facts arising before the first-instance decision may be relied upon even if invoked for the first time on appeal. Documentary proof from the enforcement office confirming full payment is sufficient to establish extinction of the debt. Cost allocation may nevertheless be imposed on the debtor where he failed to appear or to notify the payment to the lower court.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.85

Data decisione, Autorità: 18.08.1997, CEF

Incarto n. 14.97.00085

Lugano 18 agosto 1997/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 2 maggio 1997 presentata da


contro


sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 giugno 1997 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì 19 giugno 1997 alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23 giugno 1997 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 24/25 giugno 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 2 maggio 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della per Fr. 7’597.40 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 4 giugno 1997 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 2 giugno 1997 con cui l’Ufficio esecuzione di Lugano ha confermato il pagamento di Fr. 8’490.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ (doc. A).

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice e non avendogli comunicato l’avvenuto pagamento, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure per i predetti motivi caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 19 giugno 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.00412, nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.”

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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