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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.84
Data decisione, Autorità:
17.10.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00084
Lugano
17 ottobre 1997 /B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur
Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 8 aprile 1997 presentata da
rappr.
da: __________
contro
patr.
da: __________
sulla
quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 10 giugno 1997 ha così
deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della
__________ a far tempo dal giorno 10 giugno 1997 alle ore 14.00.
2./3./4. omissis.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello __________ che con atto 18 giugno 1997 ne
postula l’annullamento;
rilevato
che con decreto presidenziale 24 giugno 1997 all’appello è stato concesso effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 8 aprile 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________
per Fr. 2’820.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 16 maggio 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito l’11 giugno 1997, producendo una ricevuta
della creditrice in tal senso (doc. P), unitamente ad una dichiarazione di
ritiro della domanda di fallimento datata 11 giugno 1997 (doc. O). In merito
alla sua solvibilità __________ ha prodotto i bilanci per il 31 dicembre 1994 risp.
31 dicembre 1995 con i relativi conti economici (doc. S), così come un estratto
della situazione al 13 giugno 1997 (doc. T), da cui, secondo l’appellante si
evince che non si trova ancora in stato di manifesta insolvenza. Essa ha poi
richiamato incarti dalla Pretura di Mendrisio-Nord.
Considerato
in
diritto: 1. a) Ex art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF
l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento
se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e
prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli
interessi e le spese, è stato estinto.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non esser in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Dal debitore viene inoltre pretesa la produzione,
già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione
della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione
dell’effetto sospensivo (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 1997, § 37 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Bronimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht- und Rechtsdurchsetzung,
Zurigo 1994).
b) In
casu l’appellante ha prodotto una ricevuta datata 11 giugno 1997 (doc. O), in cui
la creditrice ha confermato il pagamento del premio dovuto così come delle
spese esecutive, chiedendo di conseguenza l’annullamento dell’istanza di fallimento.
Essendo
il pagamento avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento 10 giugno 1997,
trattasi di un fatto nuovo in senso proprio, per cui il debitore deve rendere
verosimile la sua solvibilità.
Il
richiamo da parte __________ degli incarti dalla Pretura va respinto,
l’appellante avendo omesso di produrre con l’appello quanto di rilevante potesse
esserci negli incarti irritualmente richiamati.
Per
quel che riguarda i bilanci ed i conti economici per il 31 dicembre 1994 risp.
31 dicembre 1995 (doc. S) va rilevato che essi concernono periodi troppo
antecedenti il momento topico, per cui non sono atti a rendere verosimile
l’attuale situazione finanziaria dell’appellante.
D’altro
canto l’estratto della situazione per il 13 giugno 1997 (doc. T) appare, così
come formulato, privo di riscontri affidabili. In particolare non si sa chi
l’abbia redatto, ritenuto in via abbondanziale che non è sufficiente che sia
allestito e sottoscritto dal contabile interno della società, ma affinché
raggiunga il grado richiesto dall’art. 174 cpv. 2 LEF, occorre che la
situazione al momento della dichiarazione di fallimento sia allestita e firmata
dall’ufficio di revisione. La __________ non ha d’altronde prodotto con l’atto
di appello un estratto risp. una dichiarazione dell’Ufficio di esecuzione
concernente l’esistenza risp. l’inesistenza di esecuzioni a suo carico.
Abbondanzialmente
si osserva che l’appellante deve rendere verosimile la sua solvibilità e che
non è sufficiente rendere verosimile che non vi sia manifesta insolvenza.
- L’appello
__________ va quindi respinto.
Di
conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello
18 giugno 1997 __________ è respinto.
1.1 Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
__________.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dalla __________, resta a suo
carico.
-
E`
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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