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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.83
Data decisione, Autorità:
24.09.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00083
Lugano
24 settembre 1998
FA/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, presidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 aprile
1997 da
__________ patr.
dallo studio legale __________ __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 21 marzo / 10 aprile 1997 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza
9/10 giugno 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla
parte convenuta al precetto esecutivo no__________dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria limitatamente all'importo di
fr. 20'574.-- oltre interessi al 9% dal 30.11.1992 e fr. 100.-- di spese
esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 600.-- di indennità."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 19 giugno 1997 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 21 luglio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 23/24 giugno 1997 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 21 marzo 1997/10 aprile 1997 dell'UEF di Locarno
__________ ha escusso __________ ora __________ (in seguito __________), per
l'incasso di fr. 20'574.-- oltre a interessi al 9% dal 30.11.92 e fr. 1'307.50
oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 1996, indicando quale titolo di credito "assunzione
di debito del 22.07.1996 e sentenza esecutiva del 01.02.1996. Il credito è
garantito da pegno immobiliare, part. no. __________ RFD di __________ di proprietà dell'escusso, rappr. dall'avv.
__________. Il debitore originario non viene liberato fino al pagamento del
debito". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sul rogito di compravendita 22 luglio 1996
(doc. C) concernente il mapp. no. __________RFD di __________, sottoscritto da
__________, quale venditrice, e __________, quale acquirente. Nell'atto è
indicato che "l'acquirente si assume pure il debito garantito da
ipoteca legale di fr. 20'574.-- nei confronti del signor __________ ".
Il 25 ottobre 1996 l'Ufficio dei registri di Locarno ha poi avvisato
l'escutente dell'assunzione, ad opera di __________ del debito garantito da
ipoteca legale di fr. 20'574.-- (doc. D). Pure nella procura all'avv.
__________ per la sottoscrizione del rogito si fa esplicito riferimento
all'assunzione di debito.
C. All'udienza
di contraddittorio 23 maggio 1997 l'escussa ha affermato che il citato
passaggio del rogito farebbe riferimento unicamente alle conseguenze che il
terzo proprietario del pegno è chiamato a sopportare, in particolare il
pagamento per sgravare il fondo dal pegno ex art. 110 n. 1 CO. In questo senso
l'espressione " assumere il debito" sarebbe impropria. La stessa
venditrice, __________, non ha mai riconosciuto l'esistenza di un debito nei
confronti di __________ anzi lo ha contestato con successo in una causa
giudiziaria (cfr. doc. G). Pure il notaio rogante conferma che le parti
avrebbero inteso la clausola come indicato (cfr. doc. 5). L'applicazione dell'art.
832 CC presuppone poi l'esistenza di un valido contratto tra il debitore
originario e il nuovo debitore, che non sarebbe dato in concreto.
D. Con
sentenza 9 giugno 1997 il Pretore di Locarno-Campagna ha parzialmente accolto
l'istanza, argomentando che si trattava, in casu, di assunzione esterna di
debito ex art. 176 CO. L'assunzione del debito da parte di __________ era stata
accettata da __________ con lettera 24 febbraio 1997 (doc. 6). Il debito
relativo alle spese giudiziarie nella vertenza tendente all'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale non era invece stato assunto dall'escussa.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ contestando
l'esistenza di un riconoscimento di debito e riconfermandosi nelle allegazioni
di prima sede. Il pronunciato pretorile relativo all'iscrizione dell'ipoteca
legale sarebbe poi ininfluente per quel che riguarda l'esistenza del credito
vantato. L'art. 176 CO non sarebbe applicabile poiché in casu non vi sarebbe
stata comunicazione dell'assunzione al creditore. Pure l'Ufficio dei registri
ha poi considerato ai fini delle tasse di iscrizione e di trapasso il valore di
compravendita, non aumentato dell'importo di cui all'ipoteca legale,
dimostrando di non considerare alcuna assunzione di debito.
F. Con
osservazioni 21 luglio 1997 __________ ha ribadito che il rogito è stato
redatto da persona esperta e che l'escussa era rappresentata da un legale. Si
deve quindi concludere che l'espressione "assunzione di debito" sia
stata utilizzata con cognizione di causa. L'assunzione esterna di debito può
essere concordata anche solo tra assuntore e creditore, addirittura anche
contro la volontà del debitore originario. Risulterebbe poi dalla procura
rilasciata all'avv. __________ cfr. doc. B) che al prezzo di acquisto andava
aggiunta l'assunzione del debito.
Considerato
in diritto
-
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
-
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
-
Per
il principio dell'affidamento i termini di un contratto sono stabiliti secondo
quanto in buona fede si poteva intendere sulla base delle reciproche
dichiarazioni di volontà, ciò anche se queste ultime non rispecchiano i reali intendimenti
delle parti (cfr. Eugen Bucher in: Commentario basilese, Obligationenrecht I,
Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 6 ad art. 1 CO).
-
A
norma dell'art. 176 CO l'assunzione esterna di debito con liberazione del
debitore precedente avviene mediante contratto fra l'assuntore e il creditore.
La proposta dell'assuntore viene fatta comunicando al creditore l'assunzione di
debito. Non è necessaria né una preventiva assunzione interna di debito (art.
175 CO) né l'accordo del precedente debitore (cfr. Rudolf Tschäni in:
Commentario basilese, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996,
n. 5 ad art. 176 CO). Se il debito assunto è garantito da ipoteca valgono gli art.
832 ss. CC, che derogano in parte all'art. 176 CO (cfr. art. 183 CO; Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, vol. III, Berna 1996, § 90 n. 2822, p. 192). In
particolare l'assunzione del debito da parte dell'acquirente del fondo viene
notificata al creditore dall'ufficiale del registro (art. 834 cpv. 1 CC) e si
ritiene accettata l'assunzione se il creditore entro un anno non dichiara al
primo debitore di tenerlo ancora obbligato (art. 832 cpv. 2 CC).
-
Nel
caso specifico l'ultimo paragrafo del punto 3. del rogito di compravendita 22
luglio 1996 (doc. C) è chiaro nel suo tenore e non lascia spazio a
interpretazioni, che comunque sono precluse al giudice in procedura sommaria.
Il fatto che il documento sia stato redatto e sottoscritto da avvocati rende
inverosimile l'asserzione che la volontà delle parti (__________e __________)
non fosse quella che traspare dal tenore letterale. Singolare appare invece che
l'assunzione sia stata pattuita con __________ che sulla base degli atti di
causa, sembra non essere debitrice nei confronti di __________ in relazione
all'importo garantito da ipoteca legale. A norma dell'art. 834 CC l'ufficiale
del registro di Locarno ha comunque comunicato l'assunzione di debito all'escutente(doc.
D), che l'ha accettata (cfr. doc. 6). Agli atti non vi sono quindi elementi
sufficienti a rendere verosimile che il contratto tra assuntore e creditore non
si sia perfezionato nei termini che il principio dell'affidamento impone. Si
deve quindi concludere per un'assunzione esterna di debito ex art. 176 CO.
-
Il
debito assunto viene individuato, sia sul rogito che nella procura (doc. B e
C), quale "debito garantito da ipoteca legale di fr. 20'574.-- nei
confronti del signor __________ ". Ora, da questa formulazione è
evincibile chiaramente un riconoscimento di debito per l'importo indicato oltre
ad interessi così come all'iscrizione di ipoteca legale. Ne discende la
conferma della sentenza impugnata, l'appellante non avendo apportato una valida
eccezione atta ad infirmarla.
-
L’appello
19 giugno 1997 di __________, ora __________, va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
82 LEF, 176 ss. CO, 832 ss. CC,
pronuncia
1 L’appello
19 giugno 1997 __________ __________, ora __________, è respinto.
2 La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata
dall’appellante, rimane a suo carico__________ __________ rifonderà a
__________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.
3 Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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