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Numero d'incarto:
14.1997.67
Data decisione, Autorità:
24.06.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00067
Lugano
24 giugno 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 marzo 1997
da
__________ rappr. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 18/20 marzo 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 25 aprile 1997 ha così deciso:
-
L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
-
La tassa di giustizia in Fr. 210.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 380.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 9 maggio 1997 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
che con ordinananza presidenziale 13 maggio 1997 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 18/20 marzo 1997 dell’UE di Lugano lo __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 26’723.-- oltre interessi al 5% dal 4
marzo 1994, indicando quale titolo di credito. “Tassazione imposta maggior
valore immobiliare 507 93 2269.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una decisione della Divisione delle
contribuzioni 18 dicembre 1985 (doc. B), una decisione della Camera di diritto
Tributario del Tribunale di appello 10 maggio 1996 (doc.C) e la notifica di
tassazione n. 507 93 02269 della Divisione delle contribuzioni emessa il 27
novembre 1996 (doc. D), inviata all’alienante __________ e agli acquirenti
__________ __________ e __________, con cui l’imposta sul maggior valore immobliare
è stata fissata in Fr. 26’723.--.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che pur essendo prevista una
solidarietà fra acquirente e venditore per il pagamento dell’IMVI,debitore
principale è il venditore, mentre l’acquirente è obbligato solo sussidiariamente,
nel caso che lo Stato constati l’impossibilità di ottenere il pagamento
dell’imposta dal venditore.
D. Con
sentenza 25 aprile 1997 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che l’art. 4 cpv. 5 LIMVI
prevede espressamente, accanto alla responsabilità del venditore anche quella
solidale dell’acquirente per il pagamento dell’imposta sul maggior valore
immobiliare, nel senso di una solidarietà solidale e non sussidiaria di
entrambe le parti contraenti nei confronti dello Stato. Ex art. 143 e ss. CO il
creditore può a sua scelta esigere da tutti i debitori solidali o da uno di
essi l’importo dovuto. L’eccezione dell’escusso è stata pertanto respinta, nononstante
l’istanza di condono inoltrata dal venditore.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo la sua
solidarietà sussidiaria.
Considerato
in diritto:
a) Secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Ex
art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità
della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Ex
art. 38 LIMVI le notifiche di tassazione o le decisioni di multa, emesse in
applicazione della stessa legge e cresciute in giudicato, sono parificate alle
sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
c) Ex
art. 4 cpv. 5 LIMVI alienante e acquirente sono sempre obbligati solidalmente
verso lo __________, al quale non possono essere opposti i rapporti di
ripartizione interna, né di carattere legale, nè di natura convenzionale.
d) Contrariamente
a quanto sostenuto dall’appellante, la predetta norma non prevede quale
debitore principale il venditore e l’acquirente quale debitore solidale
sussidiario, bensì pone sia il venditore che l’acquirente sullo stesso piano
nei confronti dello Stato, il quale può pretendere il pagamento dell’importo
dovuto a sua scelta sia dal venditore che dall’acquirente. La documentazione
prodotta dal creditore costituisce pertanto nei confronti dell’appellante
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF. La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
9 maggio 1997 di __________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF), mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso,
la parte appellata non avendo presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF e 4 cpv. 5
LIMVI
pronuncia
-
L’appello
9 maggio 1997 di __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 350.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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