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Numero d'incarto:
14.1997.20
Data decisione, Autorità:
22.08.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00020
Lugano
22 agosto 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 3 dicembre 1996 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
per
ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________
del 6/14 novembre 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha così
deciso il 31 gennaio 1997:
-
È rigettata in via provvisoria
l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di
Bellinzona.
-
TG in Fr. 130.--, da anticipare
dall'istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte
Fr. 200.-- di indennità;
decisione
tempestivamente dedotta in appello il 17 febbraio 1997 dall'escusso che ha
chiesto sia giudicato:
-
La
sentenza 31 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è
annullata.
-
Protestate
spese e ripetibili;
con atto 13 marzo 1997 l'appellato ha
chiesto sia giudicato:
-
in
via preliminare: __________ è tenuto a versare Fr. 1'500.-- quale cauzione per
tasse e spese giudiziarie nonché ripetibili;
-
in
ordine: l'appello è nullo ex art. 309 cpv.5 CPC;
-
nel
merito: l'appello è respinto;
-
in ogni caso: protestate spese e indennità;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO:
che
con istanza 3 dicembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione, indicando quale doc.C "copia dell'attestato carenza beni
dell'11.9.1996";
che
l'istante ha erroneamente prodotto quale doc. C l'avviso speciale ai creditori
concernente il deposito dello stato di ripartizione;
che
l'udienza per il contraddittorio è stata fissata, dopo un rinvio, per il 21
gennaio 1997;
che
il 20 gennaio 1997 il patrocinatore dell'escusso ha reso noto che non sarebbe
comparso all'udienza "per motivi di salute", rinunciando a chiedere
"un nuovo rinvio" perché "è risultato che il credito non può
portare ad una nuova pratica esecutiva, non essendo venuto a miglior fortuna il
debitore, il quale ha giustamente interposto motivata opposizione, come risulta
dall'allegata fotocopia del precetto esecutivo (doc. 1)";
che
all’udienza del 21 gennaio 1997 il creditore ha chiesto l'estromissione della
lettera 20 gennaio 1997 del patrocinatore dell'escusso, come pure del precetto
esecutivo allegato, perché non prodotti di persona all'udienza (cfr. verbale);
che
al momento dell'udienza non è stato prodotto l'attestato di carenza di beni;
che
qualcuno se ne deve essere tardivamente accorto;
che
il 31 gennaio 1997 il patrocinatore del precettante ha scritto al Segretario
assessore (cfr. doc. D, pervenuto alla Pretura il 3 febbraio 1997): "come
concordato telefonicamente le rimetto in allegato copia dell'attestato di
carenza di beni dell'11 settembre 1996 [pure rubricato sub doc. D, pervenuto
alla Pretura il 3 febbraio 1997], da me indicato in calce all'istanza di
rigetto come doc. C. Mi scuso per il disguido dovuto al fatto che in pratica
l'avviso ai creditori e l'attestato carenza beni (a parte l'intestazione) hanno
contenuto identico";
che
con sentenza datata 31 gennaio 1997, intimata il 3 febbraio 1997, il Segretario
assessore ha rigettato l'opposizione in via provvisoria sulla base
dell'attestato di carenza di beni, dopo aver dichiarato irricevibili "le
argomentazioni sostenute dalla parte escussa con la lettera 20 gennaio
1997" perché "in urto con le norme di procedura previste dall'art.
387 CPC che non prevedono la sostituzione della comparsa personale con l'invio
di uno scritto";
che
con appello 17 febbraio 1997 l'escusso ha ribadito le tesi espresse e
documentate nella lettera 20 gennaio 1997 e relativo allegato;
che
il precettante qualifica siccome tardive le allegazioni dell'escusso fondate su
atti non prodotti di persona all'udienza;
che
il precettante non si avvede che il documento decisivo per il rigetto -
l'attestato di carenza di beni, prodotto con lettera 31 gennaio 1997 - non è
stato prodotto di persona all'udienza del 21 gennaio 1997 e deve pertanto
essere estromesso dall'incarto, così come l'atto 20 gennaio 1997 di controparte;
che
il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi
anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito, ritenuto altresì che persino il giudizio in absentia
e il disinteresse processuale dell'escusso - anche in sede d'appello - restano
senza alcuna conseguenza d'ordine formale (Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989,
p.331);
che
al momento del contraddittorio davanti al primo giudice, ultimo termine per
poter produrre ulteriori documenti, non vi era alcun titolo di rigetto,
l'attestato di carenza di beni essendo stato prodotto solo con lettera spedita
il 31 gennaio 1997 e pervenuta alla Pretura il 3 febbraio 1997;
che
il principio di celerità, che informa la procedura sommaria del diritto
esecutivo, non consente di citare le parti ad una seconda udienza;
che
in tutta evidenza il segretario assessore ha violato il principio della buona
fede processuale valido anche nel diritto esecutivo (cfr. sulla nozione Flavio Cometta,
Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991,
p.298), estromettendo dall'incarto atti e documenti prodotti dall'escusso, non
di persona, il 20 gennaio 1997 ma ammettendo il documento che sarebbe stato
decisivo benché prodotto non di persona dal precettante il 31 gennaio 1997;
che
l'appello deve quindi essere accolto, con tassa di giustizia a carico di
__________, che rifonderà a __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità (art.
48, 49, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF);
richiamato l'art. 82 LEF
PRONUNCIA:
I. L’appellazione
17 febbraio 1997 __________ è accolta.
Di
conseguenza la sentenza 31 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza 3 dicembre 1996
__________, è respinta.
- La
tassa di giustizia in Fr. 130.--, già anticipata dall'istante, resta a carico
di __________, che rifonderà a __________ Fr. 200.-- di indennità".
II. La
tassa di giustizia d'appello in Fr. 200.--, già anticipata dall'appellante, è a
carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 200.-- di indennità.
III. Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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