AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.16
Data decisione, Autorità:
16.09.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00016
Lugano
16 settembre 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 marzo 1996
da
__________ rappr.
da__________ __________
contro
__________ patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 22 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Lugano con sentenza 6 febbraio
1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 1'000.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l'obbligo di
rifondere a controparte fr. 5'000.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dallo __________ che con atto 10 febbraio
1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 14 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 13/14 febbraio 1997 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 22 marzo 1996 dell'UE di Lugano lo __________ ha escusso
__________ perché venisse obbligato a prestare una garanzia di fr. 12'000'000.--
oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 1996, indicando quale titolo
"Richiesta di garanzia del 12.1.1996 per imposta di successione
__________, imposta di successione __________ e recupero imposta alla fonte e
multa suppletoria. Debitore solidale con __________, via __________, __________
L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sulla richiesta di garanzia 12 gennaio 1996
emanata dall'ufficio __________
C. All'udienza
di contraddittorio __________ ha contestato la propria legittimazione passiva.
La sua qualità di erede dei signori __________ sarebbe contestata ed ancora sub
iudice. Egli non sarebbe ancora subentrato nei loro obblighi fiscali. I beni
oggetto del sequestro n. __________sarebbero già stati sequestrati nelle mani
dell'amministratore giudiziale della successione, avv. __________. Quest'ultimo
avrebbe poi soluto l'intera imposta di successione relativa a __________ mentre
avrebbe versato un acconto per quella concernente __________. Ad ogni modo
quindi si giustificherebbe una riduzione della garanzia richiesta.
D. Con
sentenza 6 febbraio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto
l'istanza rilevando d'ufficio l'assenza della prova dell'avvenuta regolare
intimazione e della crescita in giudicato della decisione dell'autorità
fiscale.
E. Contro
la decisione pretorile si è tempestivamente aggravato l'escutente argomentando
che l'attestazione di crescita in giudicato sarebbe superflua, ritenuto che la
richiesta di garanzia è immediatamente esecutiva. Lo stesso escusso avrebbe poi
ammesso la ricezione della richiesta di garanzia. __________ avrebbe comunque
subìto senza obiettare la procedura di sequestro, pagando addirittura oltre
1'000'000.-- di acconto; per atti concludenti egli avrebbe così ammesso la
regolare intimazione della decisione in oggetto.
F. Con
osservazioni 14 marzo 1997 __________ contesta le allegazioni di controparte
mettendo in risalto l'obbligo per il giudice di verificare d'ufficio
l'esistenza della prova dell'avvenuta intimazione e della crescita in
giudicato. Facendo valere in sede di udienza la mancata crescita in giudicato,
egli avrebbe implicitamente contestato anche la ricezione della richiesta di garanzia.
Da ultimo ha ribadito che la sua qualità di erede sarebbe contestata.
Considerato
in diritto
-
Preliminarmente
si dà atto alle parti che le istruttorie riferite agli inc. EF.96.998 e
EF.96.999 sono state congiunte dal primo giudice e vi è un solo verbale per
entrambe. Di conseguenza i documenti prodotti in udienza valgono per le due
procedure. La domanda di congiunzione introdotta da __________ con le
osservazioni, nella misura in cui va oltre quanto precede, deve però essere
respinta in quanto priva di interesse giuridico per il convenuto. Ragioni di
chiarezza ed il fatto che le due procedure si sono sviluppate, eccezion fatta
per l'udienza in Pretura, in maniera assolutamente separata, impongono
l'emanazione di due distinte sentenze.
-
A
norma dell'art. 38 cpv. 1 LEF l'esecuzione ha per scopo di ottenere il
pagamento di denaro o la prestazione di garanzie. Il diritto del creditore alla
prestazione di garanzie deve essere stabilito dalla legge, da una sentenza o da
un contratto tra le parti (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §7 n. 5 e 6, p. 56).
-
Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti
obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il
diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
La
decisione di un'autorità amministrativa diviene esecutiva dopo la sua notifica
al debitore, se questi, informato del suo diritto di ricorso, non ne ha fatto
uso (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 133 n. 7, 8, 9,
10, 11 e 14 p. 350/351) oppure se la decisione, per legge, è immediatamente
esecutiva. Il giudice del rigetto è tenuto a esaminare d'ufficio l'esecutività
di una decisione, in particolare devono essere dati i seguenti requisiti:
regolarità e autenticità del titolo, regolarità della sua intimazione, sua
forza di cosa giudicata (cfr. Rep 1980 p. 290; DTF 105 III p. 44; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, n.2 ad art. 385 CPC). L'onere della prova della ricezione di un
atto amministrativo incombe comunque, in base alla regola generale (art. 8 CC),
all'autorità che lo ha emanato. In questo senso non basta l'attestazione
dell'avvenuto invio per posta, non può infatti essere escluso un errore di
distribuzione dell'azienda postale (cfr. DTF 105 III p. 45). La prova della
ricezione può essere portata anche tramite indizi convergenti o tenendo conto
dell'insieme delle circostanze del caso concreto. Così sulla base di eventuali
pagamenti parziali, di uno scambio di corrispondenza o del comportamento del
contribuente si può determinare la ricezione dell'atto (cfr. DTF 105 III p. 46;
BlSchk 1984 p.180 ss.).
-
A
norma dell'art. 248 cpv. 1 LT la richiesta di garanzia per debiti fiscali di
persone domiciliate all'estero è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art.
80 LEF. Un eventuale ricorso non ne sospende l'esecutività (art. 248 cpv. 4
LT).
-
Nel
caso di specie il convenuto ha sollevato, in sede di udienza, diverse
eccezioni. Egli non ha però mai contestato la ricezione della richiesta di
garanzia indicando che "la procedura di richiesta di garanzia con
contestuale procedura di sequestro andava semmai indirizzata e promossa
esclusivamente nei confronti della successione __________ [...]". Non
può essere condivisa l'argomentazione in seconda istanza di __________ secondo
la quale la contestazione della crescita in giudicato della richiesta di
garanzia contemplava implicitamente la contestazione relativa alla ricezione.
L'escusso faceva chiaro riferimento al timbro di crescita in giudicato,
superfluo in casu, vista l'immediata esecutività del pronunciato. Si deve
quindi concludere, in definitiva, che il comportamento tenuto dall'escusso in
udienza sia tale da consentire di ritenere provata la regolare notifica della
richiesta di garanzia 12 gennaio 1996. Il citato documento costituisce quindi
un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 LEF.
-
Il
giudice del rigetto non può esaminare il merito di un titolo di rigetto
definitivo. In questo senso non può essere considerata l'eccezione relativa
alla presunta mancanza della legittimazione passiva dell'escusso, essa non
rientra tra quelle contemplate dall'art. 81 LEF.
L'escusso
ha provato tramite documenti il pagamento dell'imposta di successione
__________, che ammonta a fr. 810'000.-- (cfr. doc. 3 e 4). Tale onere fiscale
è esplicitamente indicato nel titolo di rigetto (doc. B) quale debito da
garantire. Si impone quindi una corrispondente riduzione della somma posta in
esecuzione. La documentazione prodotta a suffragio del pagamento di un acconto
di fr. 500'000.-- (doc. 6 e 7) non adempie invece i requisiti dell'art. 81 cpv.
1 LEF. In particolare non risulta dimostrato con sufficiente chiarezza che
l'acconto è stato effettivamente versato. Con l'atto di appello l'escutente
ammette il pagamento di acconti per oltre fr. 1'000'000.--, comprensivi
dell'imposta di successione __________. Per questo importo deve quindi essere
mantenuta. Non giustifica invece una diminuzione della somma da garantire sulla
base del progetto di tassazione 7 gennaio 1997 (doc. 5), che quantifica in fr.
10'319'980.-- l'imposta di successione relativa all'apertura della successione
__________ Nella richiesta di garanzia non viene specificata la composizione
della cifra richiesta. Non è quindi dato di sapere l'ammontare stimato delle
due imposte di successione, del recupero dell'imposta alla fonte e della multa suppletoria.
Non risulta quindi provata, sulla base del progetto di tassazione, una
contrazione della somma da garantire.
- L’appello
10 febbraio 1997 __________ va di conseguenza parzialmente accolto e la
sentenza pretorile riformata nel senso di accogliere l'istanza di rigetto
limitatamente a fr. 11'000'000.-- oltre a interessi al 5% dal 12 gennaio 1996
al 15 maggio 1996 su fr. 12'000'000.--, dal 16 maggio 1996 al 9 febbraio 1997
su fr. 11'190'000.-- edal 10 febbraio 1997 su fr. 11'000'000.--.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
80 e 81 LEF e 248 LT,
pronuncia
I. L’appello
10 febbraio 1997 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 6 febbraio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano è
riformata come segue:
"1. L'istanza
27 marzo 1996 è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione al PE n. __________dell'UEF
di Lugano interposta da __________, limitatamente a fr. 11'000'000.-- oltre a
interessi al 5% dal 12 gennaio 1996 al 15 maggio 1996 su fr. 12'000'000.--, dal
16 maggio 1996al 9 febbraio 1997 su fr. 11'190'000.-- e dal 10 febbraio 1997 su
fr. 11'000'000.--.
- La
tassa di giustizia in fr. 875.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico dello __________ in ragione di 1/12 e di __________ in ragione di 11/12,
quest'ultimo rifonderà allo __________ fr. 300.-- a titolo di parte di
indennità."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 1'312,50.--, da anticipare
dall’appellante, è posta a carico dello __________ in ragione di 1/12 e di
__________ in ragione di 14/12, quest'ultimo rifonderà allo __________ fr.
1'000.-- a titolo di parte di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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