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Numero d'incarto:
14.1997.111
Data decisione, Autorità:
17.10.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00111
Lugano
17 ottobre 1997
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur
Martinelli
visto
l'appello 18 settembre 1997 presentato da
contro
la
decisione 4 settembre 1997 della
Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa contro l'appellante da
__________rappr. da: __________
richiamata
la diffida 22 settembre 1997 del Presidente di questa Camera mediante la quale
al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 10 ottobre 1997 per
effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un
deposito di fr. 250.-- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso
atto che con avviso 23 settembre 1997 l’Ufficio postale di __________ ha
comunicato che la lettera raccomandata 22 settembre 1997 indirizzata a
__________ non ha potuto essere distribuita, e conformemente a un ordine del
destinatario, sarebbe rimasta giacente presso l’ufficio probabilmente ancora
durante un certo periodo, non superiore però a due mesi;
rilevato
che per prassi federale costante gli atti spediti per raccomandata si reputano
notificati al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se
l’invio non è stato recapitato al domicilio né viene ritirato alla posta entro
il termine di giacenza, si reputa notificato il settimo ed ultimo giorno di
deposito presso l’ufficio postale in conformità all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed
e) dell’Ordinanza (1) della Legge federale sul servizio delle poste [OSP (1) in: RS 783.01], sempre che un avviso di ritiro ai sensi dell’art. 157 OSP (1)
sia stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario (DTF 97 III 10; 100 III 3; 116 III 58; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich
Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I Zurigo
1984 §13 N. 99 p.156) e che il destinatario doveva aspettarsi l’invio di una
raccomandata in quel periodo (Pierre Roberto Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, p. 102);
ritenuto
che la giurisprudenza federale ha pure stabilito che chi si allontana dal
proprio recapito mentre è pendente una procedura in cui è coinvolto deve
prendere le misure appropriate affinché le comunicazioni dell’autorità gli
possano essere notificate, sia designando un rappresentante, sia indicando il
nuovo recapito, sia convenendo con l’autorità che la stessa non proceda
all’intimazione di atti durante il periodo di assenza;
considerato
che tale obbligo di diligenza sussiste tuttavia soltanto quando il
destinatario deve aspettarsi con una certa verosimiglianza un’intimazione
durante il periodo di assenza (DTF 97 III 10; 101 Ia 7; 107 V 189; 115 Ia 14;
116 Ia 92), mentre non costituisce invece una misura adeguata nel senso citato
l’ordine all’ufficio postale di trattenere la corrispondenza (DTF 107 V 190),
misura che pertanto non comporta una deroga al citato principio secondo cui un
invio raccomandato è ritenuto notificato l’ultimo dei sette giorni di giacenza
di cui all’art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) OSP (1) (DTF 99 II 352; 107 V 187;
113 Ib 90; confermata ancora in DTF [I
Corte di diritto pubblico] 2 settembre
1994 in re S.; CEF 11 dicembre 1996 su reclamo G.F.);
per cui
il fatto che l’appellante abbia dato ordine all’Ufficio postale di __________
di trattenere la sua posta è ininfluente sull’ossequio dei termini per il
pagamento dell’anticipo, dovendo __________ predisporsi convenientemente alla
tutela dei suoi diritti, essendo a conoscenza della procedura pendente, avendo
presentato egli stesso appello;
preso atto come il
termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
decreta
-
L'appello
18 settembre 1997 di __________ avverso la decisione 4 settembre 1997 della
Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è stralciato dai
ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.--
sono poste a carico dell'appellante.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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