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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1997.11
Data decisione, Autorità:
03.11.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00011
Lugano
3 novembre 1998
/FA/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 novembre
1996 da
(rappr.
dall'avv. __________)
contro
( patr.
dall'avv. __________)
tendente
ad ottenere l'annullamento delle esecuzioni no. __________ e __________ dell'UEF
di Mendrisio, promosse da __________;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 24
gennaio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza ex art.
85 LEF presentata in data 19.11.1996 da __________ e __________è respinta.
-
L'ordine
di cui al decreto supercautelare 22.11.1996 di questa Pretura viene revocato.
-
L'istanza
ex art. 107 CPC presentata in data 17.12.1996 da __________ e __________ è
respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- delle domande cautelare e di merito
sono poste integralmente ed in solido a carico dei signori __________e
__________, che - sempre in solido - rifonderanno altresì al sig. __________l'importo
di fr. 800.-- a titolo di ripetibili."
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________e __________ che con atto 10
febbraio 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e
ripetibili;
con
osservazioni 17 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta
di spese e ripetibili;
preso
atto che con scritto 18 settembre 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare
l'appello;
considerato
che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta
priva di oggetto;
ritenuto
che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto
una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità
(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne
concordino un diverso riparto;
rilevato
che le parti non si sono accordate in tal senso, si giustifica di assegnare
indennità alla parte appellata e di caricare le spese agli appellanti;
pronuncia: 1. L’appello
10 febbraio 1997 di __________ e __________, è stralciato dai ruoli per
intervenuto ritiro.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dagli appellanti, è posta a
loro carico, __________e __________ verseranno, in solido tra di loro, fr.
600.-- a __________ a titolo di indennità.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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