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Numero d'incarto:
14.1997.100
Data decisione, Autorità:
11.05.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00100
Lugano
11 maggio 1998 /FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 febbraio
1997 da
patr.
dallo Studio legale __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 1°/4 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 18 agosto 1987 [recte
1997] ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 450.--, da anticipare
dalla parte istante, rimane a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 2'500.-- a titolo di indennità .”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 22 agosto 1997 ha
postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 15 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 1°/4 marzo 1996 dell'UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l'incasso di fr. 742'602.45 oltre interessi al 5% dal 1° marzo
1996, indicando quale titolo di credito "fatture diverse,
riconoscimento di debito 10.3.1994 - Capitale pari a USD 620'386.33 al cambio
di 1.1970". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul fax 10 marzo 1994 sottoscritto da
__________ (doc. L) nel quale verrebbe riconosciuto un debito di US$
1'443'230.17 poi ridotto, a causa di un pagamento parziale, a US$ 620'386.35
(cfr. doc. M). __________, seppur non risultante a registro di commercio quale
persona autorizzata a rappresentare l'escussa, potrebbe lo stesso vincolarla
poiché __________ avrebbe fatto conoscere per atti concludenti la facoltà
concessa a __________in questo senso.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escussa ha negato l'esistenza di un riconoscimento di
debito. In particolare il doc. L, di cui ha pure contestato la conformità
all'originale, non sarebbe sottoscritto da persona abilitata a rappresentarla,
il fax poi non indicherebbe chiaramente con "__________" l'identità
del presunto debitore, farebbe stato di una situazione in evoluzione, ciò
sarebbe dimostrato dalla stessa ricapitolazione, posteriore, di cui al doc. M.
D. Con
sentenza 18 agosto 1997 il Pretore ha respinto l'istanza argomentando che, a
norma dell'art. 21 cpv. 2 LALEF, i doc. L e M, redatti in lingua inglese,
devono essere considerati come non prodotti e non possono quindi rappresentare
un valido titolo di rigetto.
E. Contro
la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata __________ contestando
l'applicabilità della LALEF, entrata in vigore solo il 6 giugno 1997. Il doc. L
andrebbe pertanto considerato e ritenuto un valido riconoscimento di debito,
visto il rapporto di rappresentanza tra __________e __________.
F. Con
osservazioni 15 settembre 1997 l'appellata si è riconfermata nelle precedenti
allegazioni precisando che la giurisprudenza vigente prima dell'entrata in
vigore della LALEF era ancora più restrittiva e non considerava doc. che non
fossero in italiano. Il principio di celerità, che dovrebbe permeare il diritto
esecutivo, esclude la produzione di traduzioni dopo l'udienza.
Considerato
in diritto
1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).
b) Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed
il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag.
331).
c) Il
riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola
quest'ultimo solo se vi è alternativamente procura scritta, ammissione
esplicita in documenti oppure all'udienza. Atti concludenti non sono
sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 340 e riferimenti citati; Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §5 n. 2 e 16, vedi però n. 1 e 17).
d) In
concreto il fax 10 marzo 1994 (doc. L) è firmato da __________, che non compare
sul "Register of directors and officers" delle __________in
relazione alla __________ (cfr. doc. C e 2). Egli non risulta quindi
ufficialmente legittimato a vincolare la società e tantomeno agli atti vi è
procura scritta.
La
facoltà di rappresentanza di __________è poi stata chiaramente contestata da
__________ in udienza e mai indicata esplicitamente nella documentazione agli
atti. Non potendosi fondare la tesi dell'escutente su atti concludenti si deve
ritenere che il doc. L non rappresenti un valido riconoscimento di debito. In
particolare risulta ininfluente il fatto che a tenere i contatti con __________
per conto di __________ fosse principalmente __________, "che passava
ordini, disposizioni e seguiva gran parte della corrispondenza" (cfr.
dichiarazione ing. __________, doc. E).
e) Visto
quanto sopra si rivela inutile l'analisi della problematica relativa alla
lingua dei documenti prodotti.
- L’appello
22 agosto 1997 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato l'art.
82 LEF
pronuncia
-
L’appello
22 agosto 1997 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 675.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico __________ che rifonderà a __________ Fr.
2'500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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