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Numero d'incarto:
14.1997.00002
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00002
Lugano
20 febbraio 1997
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 12/17dicembre 1996 dall'
chiedente
il riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento 5 maggio 1995
ritenuto in fatto
e considerando in diritto:
-
che
con decisione del 5 maggio 1995 __________ __________ su richiesta del curatore
della successione avv. __________ e constatata l’eccedenza dei debiti, ha
dichiarato aperto il fallimento della successione di __________ nata il
__________ __________ e deceduta il __________, con ultimo domicilio a
__________ nominando curatore fallimentare il __________ __________ - che
con l’istanza 12/17 dicembre 1996 il curatore fallimentare __________
__________ ha chiesto il riconoscimento in Svizzera del decreto di apertura del
fallimento 5 maggio 1995;
-
che
le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto
straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 ss. LDIP, fatti salvi
eventuali trattati internazionali (art. 1 cpv.1 lett. d e cpv.2 LDIP);
-
che
tra la Svizzera e la Germania non è stato concluso alcun trattato in materia di
riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari;
-
che
il Trattato concluso l’11 marzo/ 27 giugno 1834 tra la maggior parte dei
Cantoni svizzeri (tra i quali il Canton Ticino) e il __________ sul trattamento
paritario dei rispettivi cittadini nei fallimenti (testo riprodotto in H.U. Walder
(editore), SchKG, 11.ed., Zurigo 1985, p. 754 s.) non trova qui applicazione in
quanto limitato ai beni mobili del fallito, ritenuto del resto che la portata
attuale di siffatto trattato si riduce in sostanza a ben poca cosa (cfr. Paul Volken,
Europäische Harmonisierung des Konkursrechts: frühe Staatsverträge, in: FS Vogel,
Friborgo 1991, p. 446 s., n. 3; Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, vor Art.
166-175 LDIP, n.11);
-
che
per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del
decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del
luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in
più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP),
prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di
compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;
-
che
l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta
all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione
straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare,
ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. Stephen Berti, in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al.
1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420,
N. 16; Volken, op.cit. [IPRG Komm.], n. 14 ad art. 167 LDIP);
-
che
per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art.
166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello (art. 513 cpv.1 CPC);
-
che
dalla documentazione prodotta risulta esservi tra gli attivi a compendio della
massa fallimentare beni siti in Svizzera, in particolare nel Cantone Ticino, e
meglio un fondo intestato ad __________ sito a __________, part. n. __________
(cfr. copia dell’estratto RF agli atti), per cui è data la competenza di luogo
e di materia di questa Camera per riconoscere il decreto fallimentare
straniero;
-
che
per i combinati 166 cpv. 1 lett. a - c LDIP e 29 LDIP il riconoscimento in
Svizzera di un fallimento straniero presuppone che il fallimento sia stato
pronunciato nello Stato di domicilio del fallito, che all’istanza di
riconoscimento sia allegato un esemplare completo e autenticato del decreto
fallimentare straniero, che detto decreto risulti esecutivo nello Stato in cui
è stato pronunciato, che non sussistano motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP e da
ultimo che lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la
reciprocità (cfr. Volken, op. cit. [
IPRG Komm.], n. 2 ad 168 LDIP);
-
che
il fallimento è stato pronunciato in __________, Stato dell’ultimo domicilio di
__________;
-
che
è stata prodotta copia (“Ausfertigung”) di esemplare completo del decreto
fallimentare __________ __________, munita del bollo ufficiale del tribunale,
nonché della traduzione autenticata in lingua italiana;
-
che
in forza dell’art. 1 cpv. 1 del Trattato tra la Svizzera e l’Impero di Germania
concernente la legalizzazione di atti pubblici del 14 febbraio 1907 (SR
0.172.031.36) e della riserva di cui all’ art. 3 cpv. 2 della Convenzione
dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri del 5
ottobre 1961 (SR 0.172.030.4) si prescinde dalla richiesta sia di
legalizzazione ufficiale della decisione fallimentare tedesca che della
formalità dell’apostille;
-
che
il decreto fallimentare tedesco è definitivo, ciò che attesta il timbro di
cresciuta in giudicato formale datato 17 gennaio 1997 apposto dal Tribunale di
__________ sull’esemplare della decisione agli atti;
-
che
il decreto fallimentare __________ è compatibile con l’ordine pubblico
materiale svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP, applicabile per il rinvio dell’art.
166 cpv. 1 lett. b LDIP), atteso che anche il diritto svizzero conosce la
liquidazione in via di fallimento delle eredità oberate di debiti (cfr. art.
597 CC e 193 LEF);
-
che
non risultano violazioni dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2
lett. a, b, c LDIP, applicabile per il rinvio dell’art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP
);
-
che
la __________ riconosce in linea di principio il fallimento svizzero (art. 166
cpv. 1 lett. c LDIP; cfr. Volken, op.cit., N. 34 ad art. 166 LDIP);
-
che
pertanto sono dati i presupposti per il riconoscimento in Svizzera, e in
particolare nel Cantone Ticino, del decreto fallimentare del 5 maggio 1995
-
che
del seguito della procedura si occuperà l’Ufficio fallimenti di Lugano;
-
che
le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare istante
che le dovrà anticipare (cfr. Hans Ulrich Walder, Die international konkursrechtliche
Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo
1989, pag. 332);
Per i quali
motivi,
richiamati
gli art. 25 ss. e 166 ss. LDIP, 597CC, 193 LEF 361 ss. e 513 CPC nonché i
disposti citati
decreta:
- L’
istanza 12 dicembre 1996 __________ con ultimo domicilio a __________, è
accolta.
1.1. Di
conseguenza è riconosciuto in Svizzera, a far tempo da martedì 25 febbraio
1997 alle ore 10.00, con effetto sui beni siti in Svizzera appartenenti
alla massa fallimentare __________ __________, il fallimento decretato il 5
maggio 1995 __________, concernente l'eredità __________, deceduta il
__________ ultimo domicilio a __________
-
Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio fallimenti di Lugano con l’ ordine di procedere
indilatamente negli incombenti fallimentari, limitatamente ai beni siti in
Svizzera.
-
E’
ordinata la pubblicazione ______________.
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico della Massa fallimentare __________
4.1. Le
ulteriori tasse e spese fallimentari, riferite alla liquidazione dei beni siti
in Svizzera, sono a carico della Massa fallimentare.
- Intimazione
a: _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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