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Numero d'incarto:
14.1996.92
Data decisione, Autorità:
24.10.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00092
Lugano
24 ottobre 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 luglio
1996 da
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE __________
dell’11/12 luglio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27
settembre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta
in via provvisoria.
- La tassa di giustizia in Fr.
1’000.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo
di rifondere alla controparte Fr. 2’500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con appello 4 ottobre 1996
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 4 novembre
1996 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con decreto
presidenziale 9/14 ottobre 1996 l’istanza per effetto sospensivo è stata
dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ dell’11/12 luglio 1996 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso l’arch. __________ per l’incasso di Fr. 4’094’814.60 oltre interessi
al 5% dal 15 marzo 1994, indicando quale titolo di credito: ”Attestato
insufficienza di pegno del 3 aprile 1995”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un attestato di insufficienza di pegno 3
aprile 1995 emesso a carico dell’escusso e a favore della __________ (ora:
__________) per l’importo di Fr. 4’094’814.60 (doc. B).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che l’atto di insufficienza di pegno,
avendo carattere provvisorio, non costituisce riconoscimento di debito ex art.
82 LEF. Il debitore ha poi rilevato che vi è stata assunzione del debito da
parte sua. Gli interessi non possono venire riconosciuti, sia perché l’atto
d’insufficienza di pegno non ne fa menzione, sia perché l’art. 149 cpv. 4 LEF,
applicabile per analogia, li vieta.
D. Con
sentenza 27 settembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza ritenendo l’attestato di insufficienza di pegno doc. B valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. In prima sede sono state
respinte le eccezioni sollevate dall’escusso, non esistendo l’istituto
dell’attestato di insufficienza di pegno provvisorio. Gli interessi di ritardo
sono stati riconosciuti ex art. 104 cpv. 2 CO, non sussistendo alcuna norma che
li vieti analogamente a quanto invece previsto per l’attestato di carenza di
beni.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle
osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 158 cpv. 1 LEF se la realizzazione del pegno non è stata possibile per
mancanza di un’offerta sufficiente o se la somma ricavata non copre il debito,
l’ufficio d’esecuzione rilascia al creditore procedente un attestato di
insufficienza del pegno.
Secondo
l’art. 158 cpv. 3 LEF l’attestato di insufficienza del pegno vale quale
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF. Valgono quali titoli di
rigetto provvisorio dell’opposizione anche attestati di insufficienza di pegno
emessi prima dell’entrata in vigore della nuova LEF, nei casi in cui l’atto è
stato effettivamente emesso a favore di un creditore procedente (cfr. art. 120
v RFF e Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
1997, § 19 n. 81 p. 131, § 34 n. 42 e 48 p. 271/272).
b) L’attestato
di insufficienza di pegno doc. B, emesso a favore della creditrice procedente,
costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Ritenuto
che l’art. 158 LEF, a differenza dell’art. 149 cpv. 4 LEF, non vieta la
corresponsione di interessi, il rigetto provvisorio dell’opposizione va
concesso ex art. 104 cpv. 2 CO pure per gli interessi di mora al tasso del 5%
pretesi dalla creditrice, dal 15 marzo 1994, ossia dal giorno in cui è avvenuto
l’incanto del bene oggetto del diritto di pegno (cfr. sentenza 29/31 marzo 1997
di questa Camera, inc. 15.95.71 reclamo 15 luglio1994 dell'arch. __________,
cons. 5).
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
4 ottobre 1996 dell’arch. __________ va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 e 158 LEF
pronuncia
-
L’appello
4 ottobre 1996 dell’arch. __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 1’500.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
dell’arch. __________, che rifonderà alla __________ Fr. 2’500.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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