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Numero d'incarto:
14.1996.89
Data decisione, Autorità:
22.05.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00089
Lugano
22 maggio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 maggio
1997 da
patr.
contro
patr.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 6/8 maggio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17
settembre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
- La
tassa di giustizia in Fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 600.-- a titolo di
ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 27 settembre
1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e
ripetibili;
rilevato che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 6/8 maggio 1996 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso
__________ per l’incasso di Fr. 723’736.25 oltre interessi al 10% dal 20
febbraio 1996, indicando quale titolo di credito: “vaglia cambiario di Fr.
720’000.-- emesso a __________ il 28.12.1995, spese di protesto e d’incasso di
complessivi Fr. 3’736. 25”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una cambiale di Fr. 720’000.-- emesso il 28
dicembre 1995 dalla __________ al proprio ordine, con scadenza 20 febbraio
1996, tratta su __________ e recante a tergo una girata a favore della
__________ (doc. B).
La
creditrice procede contro __________ personalmente, quale firmatario del
titolo cambiario, sostenendo che al momento della sua emissione l’escusso non
poteva più rappresentare validamente la , la procura conferitagli
essendo stata revocata telefonicamente. A sostegno della sua tesi l’
ha prodotto una lettera 10 aprile 1996 di __________ (doc. C), amministratore
della __________ con diritto di firma individuale, in cui quest’ultimo ha
dichiarato di avere revocato telefonicamente il 21 novembre 1995 la procura a
suo tempo conferita a __________
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sostenuto di avere apposto la sua firma sulla
cambiale in esame in nome e per conto della __________, sulla base di una
procura datata 15 dicembre 1993. __________ ha poi argomentato che la
procedente non ha provato che la procura gli sia stata validamente revocata. La
procura gli è stata conferita in forma scritta, firmata da __________ e
debitamente autenticata. L’affermazione che __________ avrebbe revocato la
procura per telefono dimostra che la revoca non è avvenuta nelle debite forme.
Nemmeno è stata provata la telefonata. L’escusso ha poi rilevato che con
lettera 20 dicembre 1995 (doc. 1) ha chiesto a __________ la proroga della
procura anche dopo il 31 dicembre 1995. Se avesse effettivamente ricevuto la
suddetta telefonata, non si spiega per qual motivo egli avrebbe ancora chiesto
una proroga.
D. Con
sentenza 17 settembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l’istanza argomentando che la procedente fonda la sua pretesa sulla
cambiale al proprio ordine, girata in suo favore, tratta a __________ il 28
dicembre 1995 da __________, sul trattario __________, per l’importo di Fr.
720’000.-- pagabile al 20.2.1996, debitamente protestata per mancato pagamento
il 21 febbraio 1996 (doc. B). La citata tratta menziona quale debitore il
trattario __________, mentre non fa alcun riferimento all’escusso __________.
La prima giudice ha pertanto respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione in
esame per difetto di identità tra il debitore escusso con il debitore
menzionato nel titolo di credito, ritenendo d’altro canto che la questione del falsus
procurator e l’accertamento relativo alla revoca della procura di __________ da
parte di __________ esula dal potere di cognizione del giudice del rigetto.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente
riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto:
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel
caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua
esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).
b) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p.
330).
c) Il
riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell’opposizione contro colui
che il titolo di rigetto designa quale debitore (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 20 p. 45).
d) Per
quel che riguarda la rappresentanza va rilevato che il riconoscimento di debito
firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è
alternativamente:
procura scritta;
ammissione esplicita in documenti;
ammissione esplicita all’udienza.
Atti
concludenti non sono sufficienti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).
e) Ex
art. 34 CO la facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere
limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un
altro rapporto giuridico esistente tra le parti, come contratto individuale di
lavoro, contratto di società o mandato.
Secondo
l’art. 34 cpv. 2 CO il mandante che ha fatto conoscere in termini espressi o
con fatti concludenti le facoltà da lui conferite, non può opporre a terzi di
buona fede la revoca totale o parziale, ove non l’abbia parimenti fatta
conoscere.
f) Secondo
l’appellante l’escusso è obbligato cambiariamente come se avesse firmato la cambiale
per sé stesso, non essendo più stato, al momento dell’emissione della cambiale
doc. B, legittimato a rappresentare la __________. A sostegno della sua tesi
l’appellante ha prodotto una lettera 10 aprile 1996 di __________,
amministratore della __________ con diritto di firma individuale (doc. C), in
cui quest’ultimo ha dichiarato di avere revocato telefonicamente il 21 novembre
1995 la procura conferita a __________. I presupposti per ammettere un rapporto
di rappresentanza, di cui al cons. 1.d), devono però essere ossequiati anche
nel caso di revoca della procura a rappresentare. Nel caso di specie non è
stata invece prodotta né una revoca scritta della procura e nemmeno vi è stata
ammissione esplicita in documenti o all’udienza che la procura è stata
revocata. Nell’ambito di questa procedura, che non permette un’indagine
approfondita volta a stabilire il reale significato di una dichiarazione che
non appaia sufficientemente liquida, non risultano pertanto gli elementi
necessari atti a dimostrare che la procura conferita a __________ fino al 31
dicembre 1995 è stata effettivamente revocata e che di conseguenza cambiariamente
obbligato è l’escusso stesso. In mancanza di un valido riconoscimento di
debito ex art. 82 LEF nei confronti di __________, l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione è stata correttamente respinta.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
27 settembre 1996 di __________, va quindi respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF):
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
-
L’appello
27 settembre 1996 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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