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Numero d'incarto:
14.1996.86
Data decisione, Autorità:
29.04.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00086
Lugano
29 aprile 1998/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 marzo 1996
da
rappr.
contro
patr.
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 7/11 marzo 1996 dellUE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2
settembre 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza,
l’opposizione interposta al precetto esecutivo indicato è rigettata in via
definitiva.
- La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della convenuta.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 10 settembre 1996
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso
atto che con ordinanaza presidenziale 12/17 settembre 1996 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto
A. Con
PE n. __________ del 7/11 marzo 1996 dell’UE di Lugano lo __________ ha escusso
__________ per l’incasso di Fr. 89’810.--, indicando quale titolo di credito.”Imposta
maggior valore immobiliare tass. no. 423.84.76 -
vendita __________ - RFD Locarno - __________.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretore.
B. __________
fonda la sua pretesa sulla notifica dell’imposta sul maggior valore immobiliare,
tassazione n. __________ del 29 gennaio 1985 per l’importo di Fr. 59’520.--
(doc. B), emessa nell’ambito di una vendita immobiliare da parte di __________ all’__________.
Il 6 luglio 1989 l’Ufficio dei registri di Locarno ha accolto parzialmente un reclamo
presentato contro la predetta tassazione (doc. C). In seguito a ricorso contro
la decisione 6 luglio 1989 dell ‘Ufficio registri di Locarno, il 17 dicembre
1993 __________ ha emesso una nuova notifica di tassazione per un importo di
Fr. 89’810.-- (doc. D). Con decisione 14 aprile 1994, cresciuta in giudicato,
la Camera di diritto tributario (CDT) del Tribunale di appello ha respinto il
ricorso presentato da __________ contro la predetta nuova notifica di
tassazione (doc. E).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di prescrizione,
argomentando che ex art. 31 cpv. 1 LIMVI il credito d’imposta si prescrive in 5
anni. Il termine decorre dal giorno in cui la tassazione è definitiva.
Nonostante la LIMVI non disciplini la prescrizione nel lasso d tempo che va
dalla notifica della tassazione alla sua crescita in giudicato, dottrina e
giurisprudenza convengono che le pretese pecuniarie di diritto pubblico
sottostanno alla prescrizione. __________ ha rilevato che in un caso analogo la
CDT del Tribunale di appello ha stabilito che la prescrizione assoluta nei casi
come quello in oggetto è di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione del
trapasso a Registro fondiario. In casu il credito d’imposta è prescritto,
l’iscrizione del trapasso essendo avvenuta il 1. febbraio 1984. L’escussa ha
poi sostenuto che secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. f LIMVI le alienazioni in cui
l’alienante è un ente di diritto pubblico, oppure un ente di diritto privato
avente scopi di utilità pubblica, che non persegue fini di lucro, non soggiaciono
all’imposizione.
D. Con
sentenza pretorile 2 settembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
5, ha accolto l’istanza argomentando che la tassazione IMVI n. __________
emessa dall’ACC il 17 dicembre 1993 (doc. D) costituisce valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81 LEF. L’eccezione di
prescrizione sollevata dall’escussa è stata respinta in quanto il termine
quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui la tassazione è
divenuta definitiva, ossia dal 14 aprile 1994, data della decisione della CDT
del Tribunale di appello. In sede pretorile è stata respinta pure l’eccezione
sollevata dall’escussa in merito all’asserita sua esenzione dal pagamento dell’IMVI,
in quanto questione di merito, che andava proposta in sede di reclamo.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa ribadendo la sua
esenzione dal pagamento dell’IMVI, sia in qualità di alienante che in quella di
acquirente. Secondo __________, il procedente non vanta alcun credito nei suoi
confronti. Il presunto credito non risulta essere fondato su una sentenza
esecutiva. Inoltre la tassazione IMVI dell’ACC del 17 dicembre 1993 non la
concerne. La sentenza definitiva 14 aprile 1994 della CDT del Tribunale di
appello è indirizzata ed interessa esclusivamente __________. L’appellante ha
inoltre sostenuto che non le è mai stato notificato nessun credito e nessuna
decisione nei modi e nelle forme stabilite dalla procedura esecutiva.
Considerato
in diritto
a) Secondo
l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Ex
art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità
della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) Ex
art. 38 LIMVI le notifiche di tassazione o le decisioni di multa, emesse in
applicazione della stessa legge e cresciute in giudicato, sono parificate alle
sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
c) Ex
art. 4 cpv. 3 LIMVI alienante e acquirente sono sempre obbligati solidalmente
verso lo Stato, al quale non possono essere opposti i rapporti di ripartizione
interna, nè di carattere legale, nè di natura convenzionale.
d) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di adddurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni.
e) La
decisione 17 dicembre 1993 della ACC cresciuta in giudicato con la decisione 14
aprile 1994 della CDT del Tribunale di appello costituisce pertanto valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF anche nei
confronti della __________.
Con
l’atto di appello l’appellante ha eccepito di non avere ricevuto nessuna
decisione nelle forme e nei modi richiesti dalla procedura esecutiva. Questa
eccezione va respinta ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, essendo stata sollevata
per la prima volta in sede di appello.
La
__________ ha poi ribadito la sua esenzione dal pagamento dell’IMVI in quanto
ente di pubblica utilità che non persegue fini di lucro, producendo tre
decisioni dell’Autoritâ fiscale in merito a tale sua esenzione per imposte
cantonali sul reddito e sulla sostanza e per imposte di successione e di
donazione. Questi documenti, prodotti per la prima volta in sede di appello,
vanno estromessi dall’incarto pure ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.
Per
quel che riguarda l’obbligo al pagamento dell’imposta sul maggior valore
immobiliare in oggetto, va rilevato in via abbondanziale che la pretesa vantata
nei confronti della __________ non deriva dall’imposizione di quest’ultima
nella sua qualità di contribuente, contribuente essendo infatti __________. La
richiesta diretta all’appellante scaturisce infatti dalla disposizione legale,
di cui all’art. 4 cpv. 3 LIMVi, che prevede un obbligo solidale dell’acquirente
e dell’alienante nei confronti dello Stato. Si tratta pertanto di un obbligo
fondato su un rapporto di solidarietà e non di imposizione fiscale
dell’appellante. In ogni caso, l’appellante avrebbe dovuto far valere la sua pretesa
esenzione in sede di ricorso contro le decisioni delle Autorità fiscali e non
nella presente procedura.
Le
eccezioni sollevate dall’escussa vanno quindi respinte.
Di
conseguenza va confermata la sentenza pretorile
- L’appello
10 settembre 1996 _________ va quindi respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, il __________ non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 80 LEF e 38 LIMVI
pronuncia
-
L’appello
10 settembre 1996 _________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico __________.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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