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Numero d'incarto:
14.1996.8
Data decisione, Autorità:
13.03.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00008
Lugano
13 marzo 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 9 settembre
1993 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle
opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 19/26 aprile 1993 dell’UE
di Lugano;
richiamata la sentenza 6 settembre 1994 di questa
Camera (inc. CEF 147-148/93) con cui è stato deciso:
“1. Le
cause inc. 147/93 e 148/93 sono dichiarate congiunte.
- L’appello 19 novembre 1993 di __________ (CEF
147/93) è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
9 settembre 1993 della __________, è respinta.
- La tassa di giustizia di Fr. 250.--,
già anticipata dalla parte istante, è a carico della __________, che
rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di
indennità.”
2.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di
Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che
rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.
- L’appello 19 novembre 1993 di __________ (CEF
148/93) è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 9 settembre 1993 della
__________, è respinta.
- La tassa di giustizia di Fr. 250.--,
già anticipata dalla parte istante, è a carico della __________, che
rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di
indennità.”
3.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di
Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a a carico della __________, che
rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”
ritenuto che con ricorso di diritto pubblico del 26
ottobre 1994 la __________ si è aggravata contro la suddetta decisione;
preso atto che con sentenza 12 gennaio 1995 la II
Corte Civile del Tribunale federale,
nella misura in cui era ammissibile, ha parzialmente
accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata limitatamente all’importo
relativo agli interessi;
rilevato che con scritto 25 gennaio 1996 l’avv.
__________ ha comunicato che le parti hanno concluso una transazione, a
dipendenza della quale la __________ ha ritirato le procedure esecutive;
visto
lo scritto 22 gennaio 1996 inviato all’Ufficio esecuzione di Lugano con il
quale la __________ ha ritirato irrevocabilmente le esecuzioni di cui ai PE n.
__________ e __________, per cui le istanze 9 settembre 1993 della __________
di rigetto provvisorio delle opposizioni, ancora pendenti limitatamente
all’importo relativo agli interessi, sono divenute prive d’oggetto per
intervenuta transazione e conseguente ritiro delle esecuzioni
pronuncia
-
Le
procedure di rigetto provvisorio riferite alle esecuzioni n. __________ e
__________ del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano, promosse da __________ c.
__________, sono stralciate dai ruoli per intervenuto ritiro delle esecuzioni.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sez. 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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