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Numero d'incarto:
14.1996.74
Data decisione, Autorità:
15.10.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00074
Lugano
15 ottobre 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 4 luglio 1996
presentata da
patr. dall'avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5,
ha decretato il 13 agosto 1996:
“1. E`
pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì 13 agosto
1996 alle ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23
agosto 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 27/28 agosto 1996
che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto
A. Con istanza 4 luglio 1996 la __________ ha chiesto il
fallimento della __________ per Fr. 6’672.50 oltre accessori e dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio di mercoledì 24 luglio
1996 l’escussa si è opposta la domanda di fallimento argomentando che era sua
intenzione saldare il debito nei giorni seguenti.
C. L’appellante adduce di aver dichiarato all’udienza di
contraddittorio la sua disponibilità ad estinguere il debito e di avere
ottenuto una dilazione di pagamento. Il 12 agosto ha poi versato un primo
acconto di Fr. 3’000.-- ed il 14 agosto, ignorando il decreto di fallimento
pronunciato il giorno prima, ha saldato il debito rimanente di Fr. 4’447.45. Le
allegazioni dell’appellante sono confermate dalla lettera 22 agosto 1996 del
patrocinatore della creditrice (doc. B).
Considerato
in
diritto
- L’appellante adduce per la prima volta in sede
d’appello, di aver ottenuto una dilazione di pagamento e di avere provveduto a
saldare il suo debito.
A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa
fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in
seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto
processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha
facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella
procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b
CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria
di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.
4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora
fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un
ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi
effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f.
e rif. ivi).
-
Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso
costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione da parte della
creditrice ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
-
La tassa di giustizia è a carico dell’appellante,
siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
I. L’appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 13 agosto 1996 pronunciata dalla Pretore di Lugano,
Sezione 5, inc. FA. 96.00704, nei confronti della __________, è annullata.
-
La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare
come di rito, è a carico della __________
-
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come
di rito. sono a carico della __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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