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14.1996.56 ΓÇó Timeliness of bankruptcy petition after opposition proceedings
14.1996.56Other CourtOct 25, 1996Dismissed
The Ticino Court of Appeal’s execution and bankruptcy chamber dismissed the creditor’s appeal against the refusal of a bankruptcy petition. The court held that the one-year period for seeking bankruptcy under Art. 166 LEF had expired: after the debtor’s opposition, the suspension of the period lasted only until the opposition-relief judgment became final, not until the additional deadline for a possible debt-disavowal action. As a result, the petition filed on 17 May 1996 was late by a few days. Costs of CHF 120 were imposed on the appellant; no indemnity was awarded.
Art. 166 LEF; computing the one-year period for filing a bankruptcy petition after opposition; the period is not suspended for the additional time available to commence an action for disavowal of debt. If opposition has been lodged, the non-computed interval runs from the filing of the opposition-relief action until the judicial resolution of that action; the decisive point is the finality of the relief judgment, i.e. expiry of the appeal period. The debtor’s mere possibility of bringing a disavowal action does not further suspend the validity period of the payment order (consid. 1).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1996.56
Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CEF
Incarto n. 14.96.00056
Lugano 25 ottobre 1996 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 17 maggio 1996 presentata da
rappr. da: __________
contro
__________;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 giugno 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da__________ __________ che ha postulato l’accoglimento dell’istanza di fallimento, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 17 maggio 1996 __________ (in seguito: __________) ha chiesto il fallimento di __________ sulla base del PE n. __________. Questo è stato emesso il 7 febbraio 1995 e notificato al debitore il 6 marzo 1995, che lo stesso giorno ha interposto opposizione. Il 17 marzo 1995 la creditrice ha presentato l’istanza di rigetto. Con sentenza 10 maggio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato l’opposizione in via provvisoria.
B. All’udienza di contradditorio nessuna delle parti è comparsa.
C. Con sentenza 27 giugno 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che il diritto di chiedere il fallimento si estingue con il decorso di un anno dalla notifica del PE. In prima sede è stato ritenuto che nonostante la sospensione del decorrere dei termini durante la procedura di rigetto dell’opposizione, l’istanza di fallimento è manifestamente tardiva.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________ sostenendo che la sentenza di rigetto dell’opposizione è datata 10 maggio 1995 e la crescita in giudicato - 10 giorni per un eventuale appello più 10 giorni per un’eventuale azione di disconoscimento di debito - non è intervenuta prima del 31 maggio 1995. Il periodo di sospensione dei termini ex art. 166 cpv. 2 LEF deve quindi essere computato a partire dal giorno in cui è stata interposta l’opposizione, ossia dal 6 marzo 1995, fino al giorno della crescita in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, ovvero il 31 maggio 1995.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 166 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
Tale diritto si estingue con il decorso di un anno dalla notificazione del precetto. Ove sia stata fatta opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui l’azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.
b) Il PE n. __________ è stato emesso il 7 febbraio 1995 e notificato al debitore il 6 marzo 1995, giorno in cui __________ ha interposto opposizione. Il 17 marzo 1995 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione, per cui dalla notificazione del PE al giorno della presentazione dell’istanza di rigetto sono trascorsi 10 giorni. La sentenza di rigetto dell’opposizione è stata emessa l’11 maggio 1995, notificata al__________ il 12 maggio 1996 (cfr. ricerca postale) ed è cresciuta in giudicato trascorso il termine di 10 giorni per la presentazione dell’appello (art. 308 CPC), ossia il 22 maggio 1995, ritenuto che il termine di 10 giorni per l'azione di disconoscimento di debito non sospende, contrariamente alla tesi della creditrice, il decorso del termine di validità del precetto. Il termine di un anno ha quindi ripreso a decorrere dal 22 maggio 1995 per estinguersi il 12 maggio 1996, considerati i 10 giorni già decorsi dalla notifica del PE alla presentazione dell’istanza di rigetto. L’istanza di fallimento presentata il 17 maggio 1996, come correttamente ritenuto dalla prima giudice, è pertanto tardiva anche se solo per qualche giorno.
La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 52, 54, 67 e 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 166 LEF
pronuncia
L’appello
luglio 1996 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, è a carico del__________ __________
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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