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Numero d'incarto:
14.1996.50
Data decisione, Autorità:
17.11.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00050
Lugano
17 novembre 1997
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 marzo 1996
da
patr.
contro
patr.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE
n__________ dell 29 febbraio/1marzo 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 28/29 maggio 1996 ha
così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza è rigetta in via provvisoria l’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n__________) dell’UEF di Locarno
per l’importo di Fr. 76’000.-- oltre interessi al 6% dal 1. ottobre 1995 e Fr.
100.-- di spese esecutive.
All’eccezione di
falso sollevata dalla convenuta non viene dato ulteriore seguito.
- Le spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr.
150.--, da anticiare dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la
quale rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo di ripetibili,”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 7 giugno 1996 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,
con
osservazioni 15 luglio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________del 29 febbraio/1. marzo 1996 dell’UEF di Locarno __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 76’000.-- oltre interessi al 7% dal 1.
ottobre 1995, indicando quale titolo di credito: “Convenzione 18.08.1995,
cambiale scaduta il 01.10.1995. Diffida 15.01.1996.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario datato 21 settembre 1995
per l’importo di Fr. 76’000.--, emesso da __________ e __________ all’ordine di
__________ con scadenza al 30 settembre 1995 (doc. A). Il creditore ha poi
prodotto una convenzione 18 agosto 1995 (doc. B), sottoscritta dalle parti,
nella quale __________si riconosce debitore nei confronti di __________ della
somma di Fr. 76’000.-- (doc. B punto B).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha eccepito la falsità del vaglia cambiario,
essendo stato completato dopo l’emissione, contrariamente agli accordi
intercorsi tra le parti, allo scopo di farne figurare la scadenza per una data
posteriore al 18 agosto 1995. Egli ha poi contestato la validità della
convenzione doc. B quale titolo di rigetto, non essendo state rispettate le
condizioni ivi previste.
D. Con
sentenza 28/29 maggio 1996 il Pretore di Locarno-Città ha accolto parzialmente
l’istanza, argomentando che il vaglia cambiario doc. A costituisce valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha rilevato
che la legge permette l’emissione di titoli cambiari in bianco, per cui è
irrilevante la circostanza sollevata dall’escusso, secondo il quale il doc. A
sarebbe stato riempito a posteriori. L’eccezione di falso sollevata
dall’escusso è stata di conseguenza respinta. così come è stato ritenuto
inverosimile che la completazione del vaglia cambiario sia avvenuta in
contrasto con gli accordi intercorsi tra le parti. In prima sede sono pure state
respinte le ulteriori eccezioni sollevate dal debitore in merito al mancato
ossequio da parte del procedente delle pattuizioni contenute nella convenzione
18 agosto 1995, essendo esse rimaste alla stadio di puro parlato. L’interesse
di mora è stato concesso solo al tasso del 6% ex art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 15 luglio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con
argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
Nel
caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua
esecutività si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il
profilo del diritto cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §59 p. 141).
b) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
op. cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p.
26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire,
FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
c) Ex
combinati art. 1098 cpv. 2 e 1000 CO se un vaglia cambiario, incompleto quando
fu emesso, viene completato contrariamente agli accordi interceduti,
l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che
questi abbia acquistato il vaglia cambiario in mala fede, ovvero abbia commesso
colpa grave acquistandola. Diversamente che nel caso di un titolo cambiario
incompleto, in un effetto cambiario in bianco l’emittente tralascia
intenzionalmente alcuni punti essenziali. Assolutamente necessaria è la firma
dell’emittente. L’emittente autorizza il primo prenditore a completare la parte
lasciata in bianco. La portata dell’autorizzazione al riempimento è determinata
dall’accordo dell’emittente con il primo prenditore. Nel caso in cui non viene
completato secondo gli accordi, il vaglia cambiario è ugualmente valido,
tuttavia nei confronti del primo prenditore l’emittente è obbligato solo nei
limiti dei loro accordi. L’emittente può eccepire nei confronti del primo
prenditore il completamento incorretto (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone,
Wertpapierrecht, Berna 1985, § 9 n. 39-41 p. 152/153).
d) In
casu l’escusso ha sollevato l’eccezione di falsità del vaglia cambiario,
sostenendo che è stato completato posteriormente alla sua sottoscrizione, in
contraddizione con quanto concordato nella convenzione 18 agosto 1995.
Ora
dall’esame del vaglia cambiario doc. A le firme di __________ e __________
appaiono effettivamente scritte con un inchiostro diverso da quello con cui
sono stati inseriti gli altri requisiti. L’importo indicato sul vaglia
cambiario è inoltre lo stesso di cui __________ si è riconosciuto debitore
nella convenzione 18 agosto 1995 (doc. B). Nessuna altra connessione risulta
tuttavia tra la citata convenzione e il titolo cambiario in oggetto. D’altro
canto, come rilevato al precedente considerando, la legge prevede la
possibilità di emettere un vaglia cambiario in bianco, sottoscritto
dall’emittente, il cui completamento può essere effettuato in seguito, per cui
l’eccezione di falsità sollevata dall’appellante va respinta. Contrariamente a
quanto sostenuto dall’escusso, dalla documentazione agli atti non emerge poi
alcun indizio atto a rendere verosimile che il completamento del titolo
cambiario sia avvenuto in contrasto agli accordi intercorsi tra le parti.
Verosimilmente il vaglia cambiario è stato completato tosto che __________ non
ha fatto fronte all’impegno di pagamento, di cui al punto B dell’accordo 18
agosto 1995 (doc. B). D’altro canto la lettera 29 settembre 1995 (doc. 1),
prodotta dall’escusso, con la quale __________ ha contestato la richiesta di
pagamento dell’effetto cambiario, sostenendo che questo avrebbe dovuto essere
distrutto o restituito, costituisce unicamente un’affermazione di parte.
Pertanto, considerato che dalle allegazioni dell’escusso non emergono i
necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile un accordo delle parti
in merito al completamento del vaglia cambiario risp. all’avvenuto
completamento incorretto, e che le ulteriori eccezioni riguardano unicamente
l’adempimento dei punti C e E della convenzione doc. B, che, come si è visto è
estranea al vaglia cambiario doc. A, quest’ultimo, ossequiando i requisiti di
cui all’art. 1096 CO, va ritenuto valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
7 giugno 1996 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
82 LEF e 1096 CO
pronuncia
-
L’appello
7 giugno 1996 di ____________________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante è a carico di
__________, che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo d’indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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