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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.23
Data decisione, Autorità:
29.07.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00023
Lugano
29 luglio 1998
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 agosto
1995 da
in
qualità di soci della società sermplice
tutti
patr. dall'avv. __________
contro
__________ patr. dall'avv. __________
.
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 28 luglio 1995 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 23 febbraio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è rigettata in via provvisoria per fr. 600’000.-- ed interessi all’8%
dal 24 aprile 1995.
- La tassa di giustizia in fr.
300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 11 marzo 1996 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso
atto che con osservazioni 1. aprile 1996 la parte appellata si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 12/15 marzo 1996 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo;
rilevato
che in seguito alla decisione 6 febbraio 1997 della Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, di concessione della moratoria concordataria alla
__________, la procedura d’appello è stata sospesa;
ritenuto
che con sentenza 24 giugno 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
ha omologato il concordato ordinario proposto dalla __________ ai propri
creditori e che il credito della parte procedente di fr. 600’000.--, oggetto
della presente procedura, è stato riconosciuto;
rilevato
che in seguito all’acquiescenza della __________ la presente procedura è
divenuta
priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
preso
atto che per principio giurisprudenziale indiscussso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le
parti ne concordino un diverso riparto, circostanza che nel casodi specie non
si è realizzata;
considerato
che tassa di giustizia e indennità vanno quindi a carico dell’appellante
pronuncia
-
L’appello
11 marzo 1996 della __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico della __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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