Bankruptcy annulled on appeal due to new pre-declaration payment extension

14.1996.112Other CourtJan 27, 1997Granted

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Omnilex summary

The appellate bankruptcy chamber allowed the debtor’s appeal against a bankruptcy declaration. The debtor had not appeared before the first judge but, on appeal, produced a creditor statement showing a new payment extension granted before the bankruptcy order. The court held that cantonal procedure allows pseudonova in bankruptcy appeals when the facts existed before the first-instance judgment and would have prevented the bankruptcy. It therefore annulled the bankruptcy declaration. The appellant was nevertheless charged with the first- and second-instance court fees and the bankruptcy-office expenses; no indemnity was awarded.

Omnilex headnote

Art. 25 n. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; admissibility of nova in bankruptcy appeal and distinction between true nova and pseudonova. In the appeal against a bankruptcy declaration, the cantonal procedural law governs whether new facts and evidence may be heard. True nova, i.e. facts arising only after the challenged judgment, are excluded; pseudonova, namely facts existing before the bankruptcy order but not communicated to the first judge, may exceptionally be admitted if they are decisive and would have prevented the bankruptcy. Such allegations must not be a mere tactical device to avert the severe effects of bankruptcy (consid. 1).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.112

Data decisione, Autorità: 27.01.1997, CEF

Incarto n. 14.96.00112

Lugano 27 gennaio 1996 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 10 ottobre 1996 presentata da


contro


patr. da: __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il

4 dicembre 1996:

“1. E` pronunciato il fallimento della __________ Lugano, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”.

Sentenza tempestivamente dedotta in appello l’11 dicembre 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 12/16 dicembre 1996 che ha accordato

all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto

A. Con istanza 7 ottobre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 107’462.15 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di aver ottenuto dalla creditrice, prima della declaratoria di fallimento, una nuova dilazione di pagamento del debito ed ha prodotto una dichiarazione della __________ in tal senso (doc. B).

Considerato

in diritto

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello di aver ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

  1. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso, costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

  2. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC

pronuncia

I. L’appello 11 dicembre 1996 della __________, è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 4 dicembre 1996 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 96.01090, nei confronti della __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

bankruptcyappealnew evidencepayment extensionpseudonovacostsprocedural law

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether new facts and evidence may be admitted on appeal in bankruptcy proceedings

Extracted holding

In this bankruptcy appeal, pseudonova already existing before the bankruptcy order but not presented to the first judge may be admitted; true nova are not admitted.

Extracted reasoning

Cantonal procedural law governs admissibility under Art. 25 n. 2 LEF. The court applied its settled practice: true nova are excluded, while pre-existing but previously undisclosed facts may be considered if they would have prevented bankruptcy and are not a mere tactical ploy.

Key legal question

Whether the newly produced payment extension justified annulling the bankruptcy declaration

Extracted holding

Yes. The declaration produced in appeal was sufficient proof of a pre-declaration extension of payment, which excluded bankruptcy.

Extracted reasoning

The document established that the creditor had granted an extension before the bankruptcy declaration; had this been known to the first judge, bankruptcy should not have been pronounced.

Key legal question

Allocation of court costs and bankruptcy-office expenses

Extracted holding

The appeal costs and first-instance costs were charged to the appellant, and no indemnity was awarded; the bankruptcy-office expenses were also charged to the appellant.

Extracted reasoning

Costs were allocated against the appellant because she had not appeared before the first judge, and the statutory provisions on costs and compensation were applied.

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