Appeal declared null for lack of required grounds

14.1996.11Other CourtMar 8, 1996Inadmissible

Summary

The debtor appealed against a first-instance order granting definitive discharge of opposition in debt enforcement proceedings. The appellate court held that the filing did not contain the mandatory appeal requests or the factual and legal grounds required by Art. 309 CPC. As the submission was merely a bare notice of challenge, the court declared the appeal null without serving it on the respondent for observations. The appellant was ordered to pay the appellate court fee of CHF 225.

Regest

Art. 309 CPC; admissibility of appeal in summary proceedings: the appeal must contain the specific requests sought on appeal and the factual and legal grounds relied upon. A filing that merely expresses disagreement or a wish to challenge the judgment, without any substantive reasoning or prayer for relief, does not satisfy the statutory requirements and is null under Art. 309 cpv. 5 CPC. In such a case the appellate court may dispense with service on the opposing party (Art. 313 bis CPC).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.11

Data decisione, Autorità: 08.03.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00011

Lugano 8 marzo 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza

12 dicembre 1995 da


contro


tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 giugno 1995 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 febbraio 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

  1. La tassa di giustizia in Fr. 150.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a carico

della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 350.-- a titolo

di indennità” .

Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 26 febbraio 1996;

esaminati atti e documenti,

considerato

in fatto e in diritto

  • che con sentenza 15 febbraio 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Comune di __________;

  • che con atto 26 febbraio 1996 __________ si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono:

“con la presente inoltro ricorso alla sopracitata sentenza, incarto no. EF.95.04183.

Con la massima stima”

  • che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:

e) le domande d’appello;

f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;

  • che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;

  • che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;

  • che l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto irrituale quanto inconcludente;

  • che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);

  • che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);

per questi motivi,

richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC

PRONUNCIA

  1. L’appello 26 febbraio 1996 __________, è dichiarato nullo.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 225.-- è a carico di __________.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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