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Numero d'incarto:
14.1996.101
Data decisione, Autorità:
24.02.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00101
Lugano
24 febbraio 1997 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
-quale
Autorità superiore dei concordati-
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza di moratoria
concordataria per concordato ordinario 21 ottobre 1996 alla Pretura del
Distretto di Bellinzona da
patr.
dall'avv. __________
chiedente la
concessione di una moratoria concordataria di quattro mesi;
richiamata
la sentenza 31 ottobre 1996 del Pretore che ha dichiarato irricevibile
l’istanza per carenza di competenza ratione loci;
sentenza
tempestivamente dedotta in appello da
con atto
4 novembre 1996 chiedente la riforma del giudizio pretorile con conseguente concessione
della moratoria concordataria, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Nelle
esecuzioni n. __________ e __________ dell'UEF di Bellinzona è stato fissato
per il __________ l'incanto dei fondi n. __________ e __________ RFD di
__________ di proprietà di __________ __________, con residenza di lavoro a
B. Con
istanza 21 ottobre 1996 __________ ha chiesto di essere messa al
beneficio di una moratoria concordataria di quattro mesi.
C. Il
Pretore, accertato che l'istante è domiciliata in Italia, ha dichiarato
irricevibile la domanda di concordato per carenza di competenza ratione loci.
D. Con
tempestivo appello __________ insiste per la concessione della moratoria,
atteso che:
- è
"attualmente domiciliata a __________, mentre il suo luogo di lavoro è a
-
"è
proprietaria di beni immobili __________, suo precedente domicilio e può quindi
essere escussa nel luogo dove si trovano gli immobili, anche se limitatamente
ai crediti ipotecari (art. 51 cpv.2 LEF)";
-
il
caso è simile a quello in cui la CEF ha ammesso la sua competenza, benché
l'istante avesse domicilio all'estero (Rep 1992, p.310 s.);
-
in
Italia una persona fisica non può ottenere il beneficio del concordato.
Considerato
in diritto:
-
Tutte
le procedure sommarie della LEF, compresa la domanda di moratoria, per le quali
non è previsto un foro esclusivo devono essere proposte davanti al giudice del
luogo dell'esecuzione. La competenza territoriale è quella del luogo
dell'esecuzione in Svizzera del debitore istante (art. 46 LEF; DTF 68 I 195;
CEF 14 aprile 1992 nel concordato H. M.-F. cons.3, in: Rep 1992, p.311): il
giudice competente a concedere la moratoria concordataria a una società anonima
avente sede in un Cantone confederato è quello della sede principale, essendo
irrilevante che i debiti dipendano dall'attività della succursale (CEF 26 marzo
1982 nel concordato Confidentia Fiduciaire SA cons.4, in: Rep 1983, p.163 s.).
-
La
procedura concordataria presuppone la formulazione della domanda di moratoria
al giudice del luogo dell'esecuzione che, per una persona fisica come nel caso di
specie, corrisponde al luogo del suo domicilio (art. 46 cpv.1 LEF).
-
Come
ammesso dall'appellante, __________ è domiciliata a __________, mentre il suo
luogo di lavoro è __________: nel Ticino, nel circondario dell'UEF di
Bellinzona, vi sono solo tre fondi di sua proprietà (due a __________ e uno a
__________).
Ne
consegue che la domanda di moratoria, come rettamente rilevato dal Pretore di
Bellinzona, è irricevibile per carenza di competenza ratione loci.
- L'appellante
assevera che il caso sarebbe simile a quello in cui la CEF ha ammesso la sua
competenza, benché l'istante avesse domicilio all'estero (Rep 1992, p.310 s.).
Se
__________ avesse non solo citato ma anche letto il riferimento
giurisprudenziale, si sarebbe facilmente accorta che il precedente invocato va
nell'esatta direzione del giudizio pretorile, atteso che al cons.3 a p.311 si
dice espressamente:
"Sulle
incertezze emerse sul domicilio di M.-F., che meritano approfondimento tanto da
parte del commissario che del primo giudice (per evitare che la procedura
concordataria divenga un inutile esercizio giurisdizionale, sterilmente oneroso
tanto per il debitore che per i creditori), va rilevato che la competenza ratione
loci è quella del luogo dell'esecuzione in Svizzera del debitore istante.
Se
il primo giudice, dopo aver concesso la moratoria senza aver approfondito il
presupposto processuale della sua competenza territoriale, constata la sua
incompetenza ratione loci, è di tutta evidenza che potrà allora immediatamente
revocare la moratoria concessa per errore (Rep. 1983, p.163 s.)".
-
L'art.
50 LEF vale solo quale possibilità di escutere in Svizzera debitori domiciliati
all'estero; lo stesso vale per l'art. 51 cpv.2 LEF, nei limiti rettamente
indicati dal primo giudice (crediti ipotecari).
-
Il
precedente domicilio nel Cantone Ticino non conferisce alcun diritto acquisito
di perpetuazione del foro esecutivo.
-
La
pretesa violazione dell'art. 4 Cost. per il fatto che "negando la
possibilità di chiedere presso i tribunali svizzeri la procedura concordataria,
all'appellante verrebbe compromessa ogni e qualsiasi possibilità di
ricostruirsi un assetto economico che le permetta di avere un futuro
normale" è, per usare un eufemismo, ai limiti del temerario.
-
L'appellante
ha chiesto, per la prima volta in appello, la sospensione delle esecuzioni n.
__________ e __________ giunte allo stadio della vendita ai pubblici incanti.
Per
l'art. 388 cpv.1 CPC valgono per il ricorso secondo l'art. 307 LEF, in mancanza
di una normativa di diritto federale sull'ammissibilità di nova, le norme
dedotte dagli art. 307 ss. CPC e segnatamente l'art. 321 cpv.1 lett.b CPC che
esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto,
in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Lugano
1986, p.153 e nota 214, con riferimento alle sentenze CEF 28 agosto 1995 in re
- R. SA cons.3b, CEF 2 giugno 1995 in re H. J. S., CEF 24 novembre 1994 in re
- V. cons.4, CEF 2 agosto 1993 in re F. SA e CEF 24 marzo 1989 in re L. SA,
in: Rep 1990 p.313 cons.5; d'altro avviso, ma errato perché riferito a
giurisprudenza superata, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato,
Lugano, 1993, n.15 ad art. 388).
La
domanda di sospensiva è pertanto irricevibile.
- Ne
consegue la reiezione del gravame, in quanto ricevibile, con il carico
all'appellante della tassa di giustizia.
Richiamati gli art. 46 ss. e 293 ss.
LEF,
PRONUNCIA
-
L'appello
4 novembre 1996 __________, è respinto, in quanto ricevibile.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 300.-- è a carico __________.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
a: UEF di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale Autorità superiore dei
concordati
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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