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Numero d'incarto:
14.1996.100
Data decisione, Autorità:
28.11.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00100
Lugano
28 novembre 1996 B/fp/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimi in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 6
settembre 1996 da
contro
sulla quale istanza la
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 29 ottobre 1996:
“1. E`
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle
ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza tempestivamente
dedotta in appello il 31 ottobre 1996 da __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 6 novembre 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo
parziale;
ritenuto
in fatto A. Con istanza 6 settembre
1996 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 5’127.-- oltre
accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di
contraddittorio del 16 ottobre 1996 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante adduce
di aver saldato il debito in esecuzione con il versamento avvenuto il 25 ottobre
1996, dell’importo di Fr. 5’370.60, producendo ricevuta in tal senso del
creditore (doc. C).
Considerato
in diritto
- L’appellante adduce
per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 25
ottobre 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo
assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a)
La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti,
prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile
cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di
ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di
ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento
è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione
a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da
questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che
disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321
cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed
eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420;
CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria
di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.
4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del
fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono
apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il
fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in
re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
-
Nel caso in esame,
quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto
pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
-
La tassa di
giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo
giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 1 TarLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i
disposti citati
pronuncia I. L’appello è accolto.Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 29 ottobre 1996 pronunciata dalla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.96.942, nei confronti di __________, è
annullato.
- La tassa di giustizia di
prima sede di Fr. 80.--,
da anticipare come di
rito, è a carico di __________
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
da anticipare come di rito, sono a carico di __________
II. La tassa di
giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante,
resta a suo carico.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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