New pre-bankruptcy payment admitted on appeal; bankruptcy annulled

14.1996.100Other CourtNov 28, 1996Granted

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Omnilex summary

The debtor appealed a bankruptcy decree by the Lugano District Court, arguing for the first time on appeal that he had paid the debt before the bankruptcy declaration and producing the creditor’s receipt. The appellate court held that, in bankruptcy appeals, pseudonova are admissible if they concern facts existing before the declaration and would have prevented bankruptcy. The receipt proved pre-declaration payment, so the bankruptcy order was annulled. The appellant nevertheless had to bear the costs of both instances and the bankruptcy office expenses; no indemnity was awarded.

Omnilex headnote

Art. 171 et 174 LEF; art. 387, 388 CPC; nova in der Berufung gegen den Konkursentscheid: Im Konkursbeschwerde- bzw. Berufungsverfahren sind echte Nova grundsätzlich ausgeschlossen, doch können Pseudonova zugelassen werden, sofern sie vor dem angefochtenen Entscheid eingetreten sind, rechtzeitig vorgebracht den Konkursentscheid verhindert hätten und nicht bloss als taktisches Ausweichmanöver erscheinen (consid. 1). Der Nachweis der vor der Konkurseröffnung erfolgten Tilgung der betriebenen Forderung genügt zur Aufhebung des Konkursurteils (consid. 2). Die Kostenfolgen richten sich nach Art. 54 und 68 TarLEF; bei fehlendem Erscheinen vor erster Instanz können die Gebühren dem Rechtsmittelführer auferlegt werden.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.100

Data decisione, Autorità: 28.11.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00100

Lugano 28 novembre 1996 B/fp/gb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,

Zali e Chiesa (quest’ultimi in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 6 settembre 1996 da


contro


sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 29 ottobre 1996:

“1. E` pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

2/3 omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 31 ottobre 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 6 novembre 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto A. Con istanza 6 settembre 1996 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 5’127.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 16 ottobre 1996 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di aver saldato il debito in esecuzione con il versamento avvenuto il 25 ottobre 1996, dell’importo di Fr. 5’370.60, producendo ricevuta in tal senso del creditore (doc. C).

Considerato

in diritto

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 25 ottobre 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

  1. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

  2. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante. Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati

pronuncia I. L’appello è accolto.Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 29 ottobre 1996 pronunciata dalla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.96.942, nei confronti di __________, è annullato.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--,

da anticipare come di rito, è a carico di __________

Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a:


  • Ufficio dei registri di Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Key legal question

Whether new facts and evidence proving pre-declaration payment may be raised on appeal in bankruptcy matters.

Extracted holding

The court admitted the new evidence as a permissible pseudonovum because the payment occurred before the bankruptcy declaration and would have prevented bankruptcy if timely known.

Extracted reasoning

Although new facts are generally excluded on appeal, Ticino practice in bankruptcy allows pseudonova that existed before the challenged decision and are decisive against bankruptcy.

Key legal question

Whether the bankruptcy declaration had to be annulled in light of the proven payment before the declaration.

Extracted holding

Yes. The receipt was sufficient proof that the debt had been extinguished before the bankruptcy decree, so the declaration had to be annulled.

Extracted reasoning

A debt paid before the bankruptcy declaration removes the basis for the order of bankruptcy.

Key legal question

How costs of both instances and the bankruptcy office expenses should be allocated.

Extracted holding

The appellant had to bear the court fees of both instances and the bankruptcy office expenses; no compensation was awarded.

Extracted reasoning

Costs were charged to the appellant because he had not appeared before the first judge, and the statutory provisions excluded indemnities.

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