Provisional measures in foreign bankruptcy recognition

14.1996.00113Other CourtFeb 6, 1997Partially Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Ticino Court of Appeal, acting on an urgent request by the bankruptcy administration, granted provisional measures in support of recognition of foreign bankruptcy judgments. It ordered the Lugano bankruptcy office to draw up an inventory and imposed targeted disposal bans and a safe-deposit-box block to prevent dissipation of assets allegedly located in Switzerland. The court refused a blanket prohibition against all debtors and all asset holders because it would have effects comparable to publication of the recognition decision and would exceed conservative relief. A personal ban against one individual was also refused because he acted only as a corporate organ. Costs were charged to the bankruptcy estate.

Omnilex headnote

Art. 167-170 LDIP; Art. 162 ss. and 513 CPC; Art. 170 LEF: in proceedings for recognition of a foreign bankruptcy decree, provisional conservative measures may be ordered once the foreign decree's recognizability and the risk of dissipation of Swiss assets are made prima facie plausible. The court exercises discretion under Art. 170 LEF, but measures must remain limited to asset preservation. An inventory and targeted freezing orders may be granted where there are concrete indications of assets; by contrast, a generalized ban against all debtors or holders of assets is impermissible if it would functionally replace the publication effects of recognition under Art. 169 LDIP. Costs of such measures are chargeable to the bankrupt estate.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.00113

Data decisione, Autorità: 06.02.1997, CEF

Incarto n. 14.96.00113

Lugano 6 febbraio 1997 /MR/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento presentata il 16 dicembre 1996 dalla

Amministrazione del fallimento __________

(rappr. dal curatore del fallimento avv. __________, a sua volta patrocinato dall'avv. __________)

contro








chiedente:

“I. In via supercautelare

L’istanza è accolta.

Di conseguenza è fatto ordine al UF di Lugano di procedere all’inventario ex art. 162 LEF, e di procedere altresì alle seguenti misure ex art. 170 LEF:

  • il divieto alla __________ di __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti

  • il blocco della cassetta di sicurezza intestata ai falliti presso la __________ __________

  • il divieto alla __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti

  • il divieto al signor __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti

  • il divieto alla __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti

  • il divieto alla __________ di disporre di beni, crediti o altri averi dei falliti

  • il divieto generale ai debitori dei falliti di pagare in loro mani, risp. il divieto a tutti i detentori di loro beni di disporre degli stessi, _________

II. In via principale

  1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza sono riconosciute le sentenze del Tribunale di __________ 15.5.1996 e 10.7.1996, ed è quindi decretato il fallimento delle seguenti persone:


  1. Copia della sentenza è intimata all’Ufficio Fallimenti di Lugano per i suoi incombenti.

  2. Protestate tasse, spese e ripetibili.”

E sul complemento 17 gennaio 1997, con il quale è stato richiesto in aggiunta ai provvedimenti conservativi di cui alla domanda 16 dicembre 1996

“che venga fatto divieto a tutti i debitori falliti di disporre in qualsiasi modo dei loro beni siti in Svizzera.”

Ed ora sui chiesti provvedimenti conservativi;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  • che con sentenza 15 maggio 1996 il Tribunale di __________ Sezione civile, ha dichiarato il fallimento di __________ __________, con sede a __________, nonché dei soci __________, nominando giudice delegato per la procedura il __________ e curatore il __________;

  • che con sentenza 10 luglio 1996 lo stesso Tribunale ha esteso il fallimento a


  • che con l’istanza 16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 il curatore fallimentare avv. __________ a nome dell’amministrazione del fallimento __________ chiede il riconoscimento in Svizzera delle predette sentenze italiane e l’adozione in via supercautelare di una serie di provvedimenti conservativi ex art. 162 ss. e 170 LEF;

  • che per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP), prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;

  • che l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16; P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);

  • che per riconoscere nel Cantone Ticino le decisioni straniere previste dall’art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia dei provvedimenti conservativi secondo l’art. 168 LDIP (art. 513 cpv.1 CPC), ritenuto che l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);

  • che per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa essere riconosciuto (cfr. J. Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15; D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, pag. 110);

  • che l’istante afferma esservi beni appartenenti ai falliti a Lugano, in particolare crediti relativi a conti intestati a __________ __________ presso la __________ nonché una partecipazione azionaria nella __________ ed “almeno una cassetta di sicurezza” presso la __________ (cfr. istanza, pag. 2);

  • che nella “memoria esplicativa” depositata da __________ __________ al Tribunale di __________ nell’ambito della procedura fallimentare italiana che lo riguarda (doc. A) vi sono riferimenti sia ad una partecipazione azionaria dei __________ (pag. 5), sia al deposito dei relativi certificati azionari presso cassette di sicurezza della __________ (pag. 8), sia a relazioni dei __________ con la succursale _________ (pag. 10);

  • che tali riferimenti, benché relativamente generici e contenuti in affermazioni di parte, possono bastare a questo stadio di procedura per ammettere la competenza di questa Camera ad adottare provvedimenti conservativi ex art. 168 LDIP, risultando per il resto l’istanza di riconoscimento, ad un esame prima facie e con riserva di ulteriori accertamenti, non sprovvista di possibilità di accoglimento;

  • che con l’istanza in esame si chiede che venga ordinato l’inventario preventivo nel senso degli art. 162 ss. LEF dei beni dei falliti;

  • che siffatto ordine presuppone che sia reso verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie, atteso che di regola nel caso di inventario ex art. 162 LEF nel fallimento nazionale il grado di verosimiglianza richiesto è minore rispetto a quello per l’inventario ex art. 83 cpv. 1 LEF, già realizzandosi in presenza di singoli indizi di natura oggettiva o soggettiva (cfr. F. Cometta, L’inventario preventivo nell’esecuzione in via di fallimento, in Rep. 1993, pag.125);

  • che durante una procedura di riconoscimento di decreto di fallimento straniero si giustifica a maggior ragione l’erezione di un inventario preventivo dei beni in Svizzera dei falliti, non potendosi prescindere dalla pregressa declaratoria di decozione all’estero;

  • che competente per l’erezione dell’inventario è l’Ufficio fallimenti di Lugano (cfr. art. 163 cpv.1 prima proposizione LEF, per analogia, combinato con art. 167 cpv.1 primo periodo LDIP), il quale per i beni siti al di fuori del suo Circondario procederà nelle forme rogatoriali;

  • che con l’istanza 16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 si chiedono altre misure conservative facendo riferimento all’art. 170 LEF, secondo cui “il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori”;

  • che tale norma lascia un ampio potere di apprezzamento all’autorità chiamata ad ordinare tali provvedimenti, atteso in ogni modo che la ratio di un provvedimento conservativo - e con essa il suo limite - è quella di evitare che nelle more della procedura di riconoscimento possa darsi distrazione di beni ad opera dei falliti;

  • che dei provvedimenti chiesti risultano adeguati e necessari allo scopo citato sia il divieto ai possessori di beni dei falliti indicati dall’istante di disporre di tali beni sia il blocco della cassetta di sicurezza intestata ai falliti presso la __________ (cfr. istanza 16 dicembre 1996), che il divieto generale agli stessi falliti di disporre dei loro beni in Svizzera (cfr. complemento 17 gennaio 1997);

  • che invece la richiesta di ordinare il divieto generale ai debitori (non individuati personalmente) dei falliti di pagare in loro mani, rispettivamente il divieto in termini pure generali a tutti i detentori di beni dei falliti di disporne,___________(istanza 16 dicembre 1996, petitum I., ultimo paragrafo), non può essere accolta in quanto di fatto tale pubblicazione avrebbe - sull’immagine in Svizzera dei qui convenuti - i medesimi effetti della pubblicazione della decisione di riconoscimento del fallimento (cfr. art. 169 LDIP), superando i limiti di un provvedimento conservativo;

  • che nemmeno si può accedere alla richiesta di divieto a __________ personalmente di disporre di beni dei falliti, __________ risultando agire come organo della __________ (cfr. doc. A pag. 7, D e E);

  • che le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR-Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 29 e166 ss. LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché i disposti citati

decreta:

  1. L’ istanza per provvedimenti conservativi, inaudita parte,16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 è parzialmente accolta.

1.1. E’ fatto ordine all’Ufficio fallimenti di Lugano di procedere indilatamente all’erezione dell’inventario dei beni di:



siti in Svizzera, in particolare presso__________

1.1.1. Si rendono attenti i falliti e i destinatari dei divieti che l’art. 169 CP stabilisce che:

“ Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di oggetti pignorati, sequestrati o compresi in un inventario della procedura di esecuzione, di fallimento o di ritenzione, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile tali oggetti, è punito con la detenzione.”

1.1.2. Per i beni siti fuori circondario l’Ufficio fallimenti di Lugano procederà nelle forme rogatoriali.

1.2. E’ fatto divieto __________ di disporre di beni, crediti o altri averi di proprietà, rispettivamente intestati a __________

1.3. E’ fatto divieto alla __________, e per essa al __________, amministratore unico, __________, di disporre di beni, crediti o altri averi di proprietà, rispettivamente intestati a __________

1.4. E’ fatto divieto alla __________, di disporre di beni, crediti o altri averi di proprietà, rispettivamente intestati a __________

1.5. E’ fatto divieto alla __________ di disporre di beni, crediti o altri averi di proprietà, rispettivamente intestati a __________

1.6. E’ ordinato il blocco delle cassette di sicurezza intestate a una o più delle seguenti persone


presso la __________

1.7. E’ fatto divieto a:


di disporre in qualsiasi modo dei beni, crediti o altri averi di loro proprietà rispettivamente a loro intestati siti in Svizzera, con la comminatoria delle sanzioni penali di cui all’art. 292 CP che recita:

“ Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l’arresto o con la multa.”

  1. La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 500.-- è a carico della Massa fallimentare __________

2.1. Le ulteriori tasse e spese connesse con l’esecuzione dei provvedimenti conservativi qui decretati sono a carico, e da anticipare, della Massa fallimentare __________ nella misura richiesta dall’Ufficio fallimenti di Lugano.

  1. Intimazione a: __________

e con istanza 16 dicembre 1996 e complemento 17 gennaio 1997 a: -__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

foreign bankruptcyprovisional measuresinventoryasset freezerecognitiondissipation riskcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether provisional measures could be ordered pending recognition of the foreign bankruptcy decrees

Extracted holding

Yes, to the extent the foreign bankruptcy judgments appeared prima facie recognizable and the risk of dissipation of assets in Switzerland was made plausible.

Extracted reasoning

The court held that under the applicable private international law provisions, protective measures may be ordered once the recognition request is filed, provided recognizability is made at least plausible.

Key legal question

Whether the Lugano bankruptcy office should immediately draw up an inventory of the debtors' assets in Switzerland

Extracted holding

Yes.

Extracted reasoning

An inventory is justified by the plausible existence of estate assets in Switzerland and, in this foreign-bankruptcy context, by the need to preserve assets pending recognition.

Key legal question

Whether specific asset-freezing bans and a safe-deposit-box block should be imposed on identified holders and entities

Extracted holding

Yes, for the measures deemed adequate and necessary to prevent dissipation of assets.

Extracted reasoning

The court accepted the requested bans and the block on the safe-deposit box insofar as they served the conservative purpose of preserving the estate.

Key legal question

Whether a blanket ban against all unidentified debtors and all holders of the debtors' assets should be ordered

Extracted holding

No, because such a publication-like measure would exceed the limits of a provisional conservative measure and would have effects comparable to publication of the recognition decision.

Extracted reasoning

The requested generalized prohibition would go beyond preservation and would effectively produce the same external effects as recognition publication.

Key legal question

Whether a personal prohibition could be ordered against one named individual acting as corporate organ

Extracted holding

No.

Extracted reasoning

The court found that the individual acted as an organ of the company, so a separate order against him personally was not warranted.

Key legal question

Who bears the procedural costs of the provisional-measures decision

Extracted holding

The bankruptcy estate had to bear the court fee and advance the further execution costs.

Extracted reasoning

Costs connected with these conservative measures are chargeable to the applicant estate.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.