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Numero d'incarto:
14.1996.00106
Data decisione, Autorità:
28.01.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00106
Lugano
28 gennaio 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 17 settembre
1996 da
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.__________
del 4 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno Città con sentenza 11 novembre 1996 si è
così pronunciato:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto
esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è
respinta in via provvisoria per fr. 15’040.15 oltre interessi al 14.95% dal 29
giugno 1996 e fr. 100.-- di spese esecutive.
-
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 130.--, da
anticipare dalla parte istante, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà
a controparte fr. 50.-- di indennità.
-
omissis.
Decisione
tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto di appello 21
novembre 1996 e contestuale domanda di effetto sospensivo ha postulato:
“I. In via
principale
-
I
dispositivi 1. e 2. della sentenza 11/12 novembre 1996 della Pretura di ______
sono annullati.
-
Protestate
spese e indennità di ogni istanza, che vanno addossate alla spettabile __________.
II. In via
subordinata
-
I
dispositivi 1. e 2. della sentenza 11/12 novembre 1996 della Pretura di
_________ vengono riformati nel senso che l’opposizione interposta dal
convenuto __________ al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti, Locarno, è mantenuta.
-
Protestate
spese e indennità di ogni istanza, che vanno addossate alla spettabile
__________.”
Richiamato
il decreto presidenziale 25 novembre 1996, con il quale la domanda per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
preso atto che la
parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello;
ritenuto in
fatto e considerato in diritto:
-
che
con PE n. __________ del 4 luglio 1996 dell’UEF di _______la __________ ha
escusso __________ per fr. 15’040.15 oltre interessi dal 14.95 % dal 29 giugno
1996, indicando quale titolo di credito “contratto di prestito del 14.10.1994.
No. di riferimento __________”;
-
che,
interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio all’autorità giudiziaria con istanza 17 settembre 1996;
-
che
all’udienza di contraddittorio del 5 novembre 1996 l’escusso si è opposto
all’istanza ritenendosi “completamente svincolato dai suoi obblighi
contrattuali”;
-
che
in particolare l’escusso, pur ammettendo di aver sottoscritto, unitamente alla
moglie, signora __________, il contratto di prestito ad essa intestato, ha
rilevato che, mediante la convenzione sulle conseguenze accessorie della
separazione firmata tra i coniugi il 24 novembre 1994 e omologata dal Pretore,
la moglie “si è dichiarata unica debitrice del credito concesso dalla
__________ ”;
-
che
con sentenza 11 novembre 1996 il Pretore di __________ ha accolto l’istanza,
ritenendo la documentazione prodotta dall’istante, in particolare il contratto
di prestito 14 ottobre 1994, quale valido titolo per l’ottenimento del rigetto
provvisorio ex art. 82 LEF e dichiarando di non poter considerare nell’ambito
della procedura sommaria l’eccezione sollevata dall’escusso, da un lato
l’assunzione del debito prevista dalla menzionata convenzione matrimoniale non
essendo opponibile a terzi, e dall’altro non risultando dagli atti la
stipulazione tra la procedente e la moglie di un accordo di assunzione
(esterna) del debito con liberazione dell’escusso;
-
che
contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso,
chiedendo in via principale l’annullamento della decisione pretorile, e in via
subordinata la sua riforma “nel senso che l’opposizione interposta dal
convenuto __________ __________ al precetto esecutivo no. __________
dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti, Locarno, è mantenuta”;
-
che
l’annullamento della sentenza pretorile si giustificherebbe per il fatto che il
Pretore non avrebbe presenziato all’udienza di contraddittorio, tenuta in
quell’occasione dal Segretario assessore;
-
che
nel merito l’escusso afferma di essersi impegnato non tanto in qualità di
debitore solidale, bensì di fideiussore, per cui il contratto 14.10.1994, non
redatto con atto pubblico, non esplicherebbe alcun effetto per difetto di
forma; in ogni caso la documentazione agli atti non sarebbe sufficiente per
concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione, mancando a suo dire sia la
prova dell’ effettiva erogazione del prestito che quella della disdetta del
contratto;
-
che
per un principio affermato da una consolidata giurisprudenza cantonale e
dedotto direttamente dall'art. 4 Cost. solo il giudice che ha assistito alla
discussione della causa può deliberare sulla stessa (cfr. Rep. 1981, pag. 199;
CCC 26.8.1983 in re B. c. S.; CCC 18.2.1987 in re W. Rossini c. Stato del
Cantone Ticino, in: Rep. 1988, pag. 380);
-
che
dagli atti, in particolare dal verbale 5 novembre 1996, si evince che l’udienza
si è effettivamente svolta davanti al Segretario assessore, il quale ha posto
la propria firma in calce sia alla prima che alla seconda pagina del verbale,
sulla seconda pagina unitamente a quella dell’escusso;
-
che
non risulta invece che il Pretore, in nome del quale è stata prolata la
sentenza impugnata, sia stato presente alla discussione, mancando la sua firma
sul verbale;
-
che
la sentenza 22 novembre 1996 va pertanto annullata e la causa rinviata alla
prima istanza perché venga nuovamente giudicata dal medesimo Segretario assessore;
-
che
l’appello 21 novembre 1996 __________ già per questo motivo, limitatamente al petitum
n. I.1., va accolto in ordine, senza che sia necessario esaminare le restanti
censure di merito;
-
che
per le peculiarità della fattispecie e ritenuto che l’annullamento della
sentenza pretorile non è imputabile in alcun modo alla parte appellata, si
giustifica prescindere dal prelevare la tassa di giustizia e, contrariamente al
petitum n. I.2. dell’atto di appello, porre a carico dello Stato del Cantone
Ticino la rifusione di fr. 300.-- all’appellante per indennità d’appello;
Per i quali motivi,
pronuncia:
- L’appello
21 novembre 1996 __________, è parzialmente accolto.
1.1 La
sentenza 11 novembre 1996 del Pretore di __________ è annullata e la causa è
rinviata alla prima istanza per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia; lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a
__________ fr. 300.-- per indennità d’appello.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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