AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1996.00034
Data decisione, Autorità:
24.12.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00034
Lugano
24 dicembre 1996
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 novembre
1995 da
patr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
per
ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 6 novembre 1995 dell UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di _________, __________, ha così deciso
il 1° aprile 1996:
“1. L’istanza è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo
di indennità.
-
omissis”.
Decisione
dedotta tempestivamente in appello da __________con atto di appello 11 aprile
1996 chiedente sia giudicato:
“1. L’appello
è accolto e la sentenza 1. aprile 1996 della Pretura di __________ Distretto è
annullata.
§ L’opposizione
interposta da __________ al p.e. n. __________ dell’UE di Lugano per il
pagamento a __________ dell’importo di fr. 1’200’280,45 oltre interessi 10% dal
22. giugno 1994 è respinta in via definitiva.
- Protestate spese e
ripetibili in ambo le sedi.”
Richiamate le osservazioni 6 maggio 1996
di __________ postulanti:
“1. L’appello è respinto.
- La
tassa di giudizio e le spese sono poste a carico dell’appellante che rifonderà
al convenuto congrue ripetibili.”
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ del 6 novembre 1995 dell’UE di Lugano __________ (in seguito
__________ ) ha escusso __________ __________ per l’incasso di Fr. 1’200’280.45
con interessi al 10% dal 22 giugno 1994 indicando quale titolo di credito:
“sentenza del 22.6.1994 della Corte Superiore del distretto giudiziario
___________ in __________ ”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore con istanza 29 novembre 1995.
Già
precedentemente, con PE n. __________ del 5 dicembre 1994 dell’UE di Lugano, la
__________ aveva avviato una procedura esecutiva contro il convenuto per lo
stesso titolo, procedura poi ritirata dalla stessa procedente e nuovamente
promossa con il PE n. __________ del 6 novembre 1995.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla decisione emanata il 22 giugno 1994 dalla
Corte superiore del distretto giudiziario di __________ in (__________), con la
quale è stato autorizzato il recupero da parte della __________ nei confronti
di __________ in solido con le società , e () degli importi
di $ 1’160’548.50 e di $ 8’090.97 ed ordinato - a parziale esecuzione della
sentenza contro la __________ - la trasmissione ai legali della __________
dell’importo di $ 114’136.88 depositato presso il cancelliere della predetta
Corte (cfr. doc. C, pag. 3 e 4, con traduzione in doc. B pag. 3 e 4).
Tale
decisione è stata pronunciata dopo un’udienza alla quale ha partecipato la sola
procedente.
C. All’udienza
di contraddittorio del 22 gennaio 1996 l’escusso si è opposto all’istanza ed al
riconoscimento in Svizzera della decisione americana rilevando in sostanza che:
-
la
documentazione fornita dalla procedente non soddisfa i requisiti posti dall’
art. 29 LDIP, sia in punto al carattere definitivo della decisione che in punto
alla regolarità (e tempestività) della citazione in relazione alla procedura
contumaciale;
-
parte
della stessa documentazione è costituita da quattro dichiarazioni giurate del
legale americano dell’istante, cosiddetti “affidavits”, mezzi di prova
sconosciuti al nostro ordinamento processuale e pertanto inammissibili;
-
non
è provata la competenza della corte statunitense, premessa indispensabile al
riconoscimento in Svizzera della sua decisione;
-
dopo
la rinuncia al mandato e la conseguente dimissione dalla lite da parte del
legale americano, al convenuto non sono più stati notificati regolarmente i
successivi atti di causa (tra i quali pure la stessa sentenza), benché fosse
noto alla Corte l’indirizzo del suo domicilio in Svizzera, e ciò in violazione
dell’ordine pubblico procedurale svizzero;
-
la
sentenza è contraria all’ordine pubblico procedurale svizzero anche perché è
carente di ogni motivazione, sia in merito all’origine dell’obbligo al
pagamento della somma riconosciuta che in merito al riconosciuto rapporto di
solidarietà tra il convenuto __________ e altre cinque entità giuridiche, e ciò
in violazione del diritto di essere sentito, non consentendo al destinatario
della sentenza di far valere compiutamente i propri mezzi di difesa;
-
la
mancanza di motivazione della sentenza impedisce inoltre al giudice svizzero di
verificare tra l’altro se, e in quale misura, siano stati riconosciuti
all’istante “punitive damages” o “double or treble damages”, così
come era stato richiesto nella petizione, e pertanto non permette di escludere
una violazione anche dell’ordine pubblico svizzero materiale, violazione che il
riconoscimento di tali poste senz’altro costituirebbe;
-
la
pretesa di interessi di mora al tasso del 10% è infondata, essendo silente la
sentenza americana in proposito; subordinatamente, in caso di riconoscimento
della sentenza, potendo comunque venire riconosciuti all’istante soltanto
interessi del 5% a partire dal 13 dicembre 1994, data di notifica del primo PE.
D. Con
sentenza 1° aprile 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, dopo
aver equiparato gli “affidavits” alle dichiarazioni scritte conosciute
nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento e riconosciuto loro
un più ridotto valore probatorio in quanto rilasciati dal patrocinatore
americano della procedente, ha ammesso la competenza della corte statunitense e
respinto l’eccezione di irregolare citazione, ritenendo che l’escusso si sia
incondizionatamente costituito in giudizio nella procedura americana; il primo
giudice ha poi rimosso sia l’ eccezione di irregolare notifica degli atti di
causa (ritenendo l’escusso comunque sufficientemente informato sulla situazione
creatasi a seguito della rinuncia al patrocinio dell’avvocato americano), che
quella relativa alla mancanza di motivazione della sentenza, escludendo in base
agli atti che la decisione contemplasse eventuali “punitive damages”
e/o “treble damages”. Ha però respinto l’istanza considerando non
sufficientemente provato che la decisione americana è definitiva
rispettivamente che non può essere più impugnata con un rimedio giuridico
ordinario.
E. Con
appello 11/15 aprile 1996 la procedente si è tempestivamente aggravata contro
la sentenza pretorile, contestando l’affermazione del primo giudice secondo cui
gli “affidavits” rilasciati dal proprio patrocinatore americano godrebbero
di una forza probatoria ridotta e opponendosi alla conclusione secondo cui i
documenti prodotti non sarebbero sufficienti a provare il carattere definitivo
della sentenza titolo del rigetto.
F. Con
osservazioni 6 maggio 1996 la parte appellata ha riproposto in sostanza tutte
le eccezioni già sollevate in prima istanza, concludendo per il rigetto del
gravame.
in diritto:
- Tra
la Svizzera e gli Stati Uniti d’America non è stato concluso alcun trattato in
materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie,
per cui le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza
americana in esame sono stabilite dagli art. 25 e segg. LDIP.
In
particolare secondo l’art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in
Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui
fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio
giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di
rifiuto giusta l’art. 27 LDIP (lett. c).
a) L’
art. 26 LDIP precisa quando l’autorità straniera che ha reso il giudizio può
essere considerata come internazionalmente competente ai fini del
riconoscimento in Svizzera della sua decisione. Ciò si verifica quando una
norma della stessa legge (LDIP) lo prevede espressamente o quando il convenuto
era domiciliato nello Stato che ha pronunciato il giudizio (lett. a) oppure
quando, in caso di controversie patrimoniali, le parti mediante pattuizione si
sono sottoposte validamente alla competenza dell’autorità estera (lett.b) o il
convenuto si è incondizionatamente costituito in giudizio (lett. c), oppure
quando, in caso di domanda riconvenzionale, l’autorità straniera era competente
a giudicare la domanda principale e le due domande sono materialmente connesse
(lett. d). Giova qui ricordare che la competenza (indiretta) del tribunale
straniero che ha pronunciato la sentenza va esaminata d’ufficio e dev’ essere
provata dalla parte che chiede il riconoscimento della decisione (Stephen
Berti/ Anton Schnyder in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales
Privatrecht, Basilea et al. 1996, nota 13 ad art. 26 LDIP; ).
Nel
caso in esame l’istante ritiene data la competenza del tribunale americano in
base all’art. 26 lett. c LDIP, sostenendo in particolare che il convenuto si
sarebbe incondizionatamente costituito in giudizio incaricando del proprio
patrocinio un legale americano ed inoltrando per il suo tramite sei comparse
scritte; la successiva richiesta di questi al medesimo tribunale di ritirare la
propria comparizione quale patrocinatore del convenuto non avrebbe avuto né
potuto avere alcun effetto sulla competenza della corte americana. Il
convenuto, da parte sua, contesta di essersi incondizionatamente costituito in
giudizio, rilevando che non solo dagli atti non è possibile dedurre con
sufficiente chiarezza la sua chiara disponibilità a discutere del merito della
lite, ma che la stessa revoca del mandato al legale americano con conseguente
cessazione del patrocinio in causa dimostrerebbero proprio il contrario.
b) Una
parte si costituisce incondizionatamente in giudizio quando lascia intendere in
modo inequivocabile al tribunale adito dalla controparte di voler procedere
senza riserve nel merito della lite (Paul Volken, IPRG-Kommentar, Zurigo
1993, N. 19 ad art. 26 LDIP; Hess, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N.14 ad art. 6 LDIP; Bernard
Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Basilea et
al. 1996, N.2 ad art. 6 LDIP; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts
und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 3.A., Berna 1992,
pag.113; DTF 87 I 58 cons. 4 e giurisprudenza ivi citata). Tale è il
caso quando il convenuto nei confronti del tribunale incompetente prende senza
riserve posizione sul merito della lite in un allegato scritto di risposta
oppure postuli oralmente la reiezione (nel merito) dell’azione.
Il
Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto quale valida costituzione in
giudizio anche il caso in cui il convenuto, sollevata l’eccezione di
incompetenza, l’abbia in seguito ritirata (cfr. DTF 98 Ia 319), ciò che
può avvenire anche implicitamente (cfr. SJIR 1982, pag. 328 e segg. e le
note critiche di Pierre Lalive/ Andreas Bucher, Observations,
pag. 331 e segg.; in quel caso il convenuto, dopo che gli era stata respinta
l’eccezione d’incompetenza dall’istanza precedente, non l’aveva più riproposta
davanti all’autorità [estera] di ricorso, facendo valere in quella sede
soltanto eccezioni di merito rispettivamente formulando conclusioni di merito).
La dottrina dal canto suo precisa che non può essere considerato come
costituitosi in giudizio il convenuto che si sia limitato a proporre domande di
natura processuale, senza entrare nel merito della vertenza (cfr. Hess, op.cit.,
N. 14 ad art. 6 LDIP; cfr. anche Leuch/ Marbach/ Kellerhals, Die Zivilprozessordnung
für den Kanton Bern, 4. A., Berna 1995, pag.99 e Max Kummer, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 3.A., Berna 1978, pag. 53), così come non lo può essere
il convenuto che si sia espresso sul merito della lite a titolo solo eventuale,
per il caso in cui l’eccezione di incompetenza da lui sollevata venisse
respinta (cfr. Dutoit, op.cit., N.2 ad art. 6 LDIP, il quale fa riferimento
alla giurisprudenza in senso convergente della Corte di Giustizia della
Comunità Europea a proposito dell’art. 18 della Convenzione di Bruxelles).
c) Nel
caso in esame dagli (invero scarsi) considerandi della sentenza americana si
evince che il convenuto, per il tramite dei propri legali era comparso davanti
a quel tribunale ad un’udienza del 19 ottobre 1992, ma ne aveva “invano”
contestato la competenza (cfr. doc. B/C, pag. 2). Contrariamente a quanto
sembra ritenere il primo giudice, l’ affermazione contenuta nella sentenza è
sufficiente in assenza di elementi concreti contrari per concludere che il
convenuto aveva effettivamente eccepito l’ incompetenza del tribunale. Ne
consegue che a quello stadio della causa egli non si era affatto costituito incondizionatamente
in giudizio.
Si
tratta ora di esaminare se effettivamente il convenuto abbia in seguito
ritirato (esplicitamente o implicitamente) tale eccezione, ciò che spetta alla
procedente di provare (cfr. DTF 98 Ia 319). Soltanto in caso affermativo
si potrà infatti ammettere che il convenuto si era costituito
incondizionatamente in giudizio e di conseguenza che la competenza (indiretta)
dell’autorità estera era data.
Al
proposito il primo giudice, facendo proprie le argomentazioni della procedente,
ha ritenuto che il convenuto mediante la presentazione delle cinque comparse
scritte doc. Bb/Cb, Bc/Cc, Bd/Cd, Be/Ce e Bf/Cf sia entrato nel merito della
lite e che quindi si sia successivamente costituito in giudizio.
In
ordine cronologico il legale del convenuto ha presentato alla Corte con atto
3.11.1992 una richiesta per la produzione di documenti dalla controparte (“request
for production of documents”)(doc.Bc/Cc), con atto 11.11.1992 una “mozione
per ordine protettivo” (“motion for protective order”) intesa a
posticipare la data per l’esame preliminare del proprio patrimonio (doc.
Be/Ce), con atto 13.11.1992 si è opposto ad una mozione della controparte (“motion
for admission __________”) tendente a far ammettere nel procedimento un
avvocato abilitato nello Stato di __________ (doc.Bf/Cf), con atto 17.11.1992
ha chiesto una revisione della querela corretta (“request to revise amended complaint”)
nel senso di separare in paragrafi distinti i diversi capi di imputazione
rispettivamente eliminarne le ripetizioni (doc. Bb/Cb), con atto 3.12.1992 ha
formulato le proprie obiezioni alla richiesta di produzione di documenti
presentata della controparte (doc.Bd/Cd) ed infine, con atto 7.12.1992, ha
presentato una mozione di ritiro di comparizione (“motion to withdraw appearence”)
quale patrocinatore del convenuto nella lite (doc. Bh/Ch e Bi/Ci).
Ora
sia la “motion for protective order”(doc.Be/Ce), che in misura ancora
più evidente la “request to revise amended complaint”(doc.Bb/Cb),
seppure rappresentano per le loro conclusioni domande processuali (la
fissazione di una data rispettivamente la riformulazione della “complaint”,
atto che corrisponde all’allegato di petizione del nostro ordinamento) toccano
punti indiscutibilmente di merito: infatti con il primo atto il convenuto ha
implicitamente accettato, senza sollevare particolari riserve, che venisse
esaminato in via preliminare il proprio patrimonio; con il secondo atto ha
chiesto modifiche formali nell’esposizione dei capi di imputazione, in modo che
gli venisse consentito “di operare una distinzione tra le dottrine legali che
sono alla base di ciascun capo di imputazione e, se opportuno, di opporsi alla
validità di ciascuno di tali capi di imputazione” (cfr. doc. Bb, punto 1, pag.1
e seg., punto 2, pag. 2), rispettivamente “di determinare la validità legale
dell’affermazione enunciata, che l’accordo citato non avrebbe forza giuridica
per mancanza di considerazione”(doc. Bb, punto 3, pag. 2), anche qui senza
alcun accenno alla questione della competenza. Alla luce di tali documenti ben
si può ammettere che il convenuto, con atti successivi all’udienza del
19.10.1992, sia entrato nel merito della lite, costituendosi così
implicitamente in giudizio. Ne consegue che la competenza (indiretta) della corte
americana risulta data.
- L’escusso
si oppone al riconoscimento della sentenza del tribunale del __________
eccependo di non essere stato citato regolarmente, non avendo mai ricevuto
alcuna notifica di citazione dal Tribunale di Appello, unica autorità
competente nel Cantone per procedere alla notificazione di atti giudiziari
stranieri, e ciò malgrado fosse domiciliato già al momento dell’introduzione
dell’azione a __________.
Per
l’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP una decisione straniera non può essere riconosciuta
in Svizzera qualora “una parte provi di non essere stata citata regolarmente,
né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora
abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio”. La
regolarità o meno della citazione, almeno quanto a lingua, via di trasmissione
e tipo di notifica (consegna semplice o con ricevuta), viene giudicata in base
alle norme vigenti nello Stato del domicilio o della dimora del destinatario al
momento dell’introduzione della causa (così Volken, op.cit., N.32 e
segg. ad art. 27 LDIP; Dutoit, op.cit., N.8 ad art. 27 LDIP; Gerhard
Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, Berna et al.
1995, pagg. 286 e 335). La garanzia della citazione regolare ha per scopo quello
di assicurare ad ogni parte il diritto di essere sentita, e in particolare di
consentire alla parte convenuta una conoscenza sufficiente del procedimento
introdotto nei suoi confronti per permetterle di far valere i propri mezzi di
difesa (DTF 97 I 252; 117 Ib 350). Essa si estende pertanto solo alla
prima citazione, quella che introduce il procedimento (cfr. Volken, op.cit.,
N. 31 ad art. 27 LDIP; Dutoit, op.cit. N.8 ad art. 27 LDIP; Berti/ Schnyder,
op.cit., N. 11 ad art. 27 LDIP).Tale garanzia non ha più ragione di essere
invece quando la parte, malgrado l’irregolarità della notifica, si è
incondizionatamente costituita in giudizio, mettendosi in questo modo proprio
nella condizione di difendersi: in tal caso infatti l’eccezione di irregolare
citazione viene a cadere (cfr. art. 27 cpv. 1 lett. a in fine LDIP; Volken,
op. cit., N. 40 ad art. LDIP; Walter, op.cit., pag. 336).
E’
quanto è avvenuto nel caso in ispecie. Come esposto precedentemente (cons. 2b),
l’escusso si è infatti incondizionatamente costituito in giudizio. Egli non
solo ha dato mandato di patrocinio ad un legale americano per farsi
rappresentare al processo, bensì per il tramite di questi ha anche proceduto
con una serie di atti nel merito della vertenza. Egli era pertanto perfettamente
informato del procedimento avviato nei suoi confronti e si trovava nella
condizione di tutelare i propri interessi, ciò che del resto ha lasciato che
facesse il proprio legale, prima di revocargli il mandato ed abbandonare il
procedimento. A ragione il primo giudice ha pertanto escluso la possibilità per
l’escusso di sollevare in sede di riconoscimento della decisione americana
l’eccezione di cui all’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP.
- L’escusso
ha pure eccepito l’assenza della prova del carattere definitivo della sentenza,
così come richiesta dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP.
Per
l’art. 25 lett. b LDIP la sentenza straniera può essere riconosciuta in
Svizzera soltanto se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico
ordinario o è definitiva. La non impugnabilità con un mezzo ordinario
rispettivamente il carattere definitivo della decisione vanno giudicati secondo
il diritto dello Stato in cui la decisione è stata emanata (cfr. Volken,
IPRG Kommentar, Zürich 1993 , N. 17 ad art. 25 LDIP; Berti/ Schnyder, op.cit.,
N. 32 ad art. 25 LDIP; Hans Ulrich Walder, Einführung in das Zivilprozessrecht
der Schweiz, Zurigo 1989, pag. 142; Max Guldener, Das internationale und
interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurigo 1951, Suppl. 1959, pag.
98). La prova della crescita (formale) in giudicato della sentenza straniera
spetta a chi chiede il riconoscimento, il quale deve allegare all’istanza “un
documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un
rimedio giuridico ordinario” (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP; cfr. Volken,
op. cit., N. 11 ad art. 27 LDIP). Detto documento, come del resto gli altri
documenti richiesti dalla stessa norma, devono essere rilasciati
rispettivamente autenticati da un’autorità dello Stato in cui è stata emanata
la decisione, di regola dal tribunale che ha emanato la sentenza, eventualmente
da quello presso il quale si sarebbe proposto il rimedio giuridico ordinario (Volken,
op. cit., N. 26 ad art. 29 LDIP; Berti/ Schnyder, op. cit., N. 18 ad
art. 29 LDIP). Qualora tutti i documenti richiesti dall’art. 29 cpv. 1 LDIP
fossero prodotti, il giudice svizzero deve senz’ altro procedere al
riconoscimento della sentenza straniera, a meno che venisse provata l’esistenza
di uno dei motivi di rifiuto esaustivamente contemplati dall’art. 27 LDIP (cfr.
Dutoit, op. cit. N. 4 ad art. 29 LDIP). Al contrario il Tribunale federale
ha ammesso la possibilità di riconoscere una sentenza straniera anche in
assenza dell’attestazione di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP, qualora il
carattere definitivo della decisione risultasse da altri documenti dell’incarto
(cfr. Sem Jud 1992, pag. 418 e seg.).
Nel
caso in esame l’istante ha prodotto in particolare copia apostillata di una
dichiarazione del capo Cancelliere della “__________ Supreme Court and
Appellate Court“, datata 8 settembre 1995 e indirizzata alla “Superior
Court for the Judicial District of __________ ” (autorità quest’ultima che
ha emanato la decisione oggetto della presente procedura di rigetto) nella
quale si attesta che “dopo avere esaminato i registri delle Corti non risulta
che vi sia alcuna iscrizione a registro, che alcun appello sia stato inoltrato
nel caso summenzionato e, in particolare, non esiste alcuna iscrizione di alcun
appello avverso il giudizio della Corte Superiore, datato 22 giugno 1994” (doc.
N/O). La procedente ha inoltre prodotto due estratti di norme procedurali: in
particolare il doc.EE/FF, che si riferisce alle possibilità di riforma o
“riapertura” dei giudizi della Corte Superiore (“Superior Court Rules § 326”),
e il doc.CC/DD, che riferisce sul termine per appellare.
L’istante
ha inoltre prodotto un affidavit datato 14 febbraio 1995 dell’avv.
__________, patrocinatore americano della stessa procedente, nel quale è
affermato che “secondo la legge del , la sentenza contro il sig.
__________ era definitiva e non era più possibile alcun appello dopo il 14
novembre 1994, venti (giorni) dopo che il cancelliere aveva spedito la notifica
della sentenza” e “che la sentenza contro il Sig. __________ è definitiva e non
appellabile secondo la legge dello Stato del __________ ” (doc. D/E, pag. 4 e
seg., punti 12 e 14). In un secondo affidavit, del medesimo legale
americano e datato 28 novembre 1995, viene dichiarato che in base alle
norme ed alla prassi vigenti nello Stato del __________ il termine per
riformare il giudizio sarebbe trascorso infruttuoso e che “il giudizio contro
il Signor __________ a favore della __________ è finale e non può essere
appellato secondo il diritto del __________ ” (cfr. doc.NN/OO, pag. 2 e seg.).
In merito agli affidavits quali mezzi di prova sconosciuti nel nostro
ordinamento processuale va ricordato che di per sé, nell’ambito
del riconoscimento di sentenze straniere, la dottrina riconosce alle parti la
facoltà di ricorrere a tutti i mezzi di prova necessari, indipendentemente
dalle limitazioni imposte dal carattere sommario della procedura di rigetto
(cfr. Georges Scyboz/ Andrea Braconi, La reconnaissance et l’exécution des
jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in:
RFJ/FZR 1993, pag. 229; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibungs-
und Konkursrecht nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, pag. 245 ).
Ora quand’anche si volesse ammettere che la forza probatoria di tali dichiarazioni
giurate fosse di sola verosimiglianza (cfr. Walter, op. cit., pag. 271),
occorre considerare che nella fattispecie l’escusso non solo non ha portato
alcun elemento atto a confutarne il contenuto, ma non ha neppure affermato che
il giudizio americano sia in realtà ancora suscettibile di essere impugnato con
un rimedio ordinario rispettivamente che sia stato effettivamente impugnato,
ciò che sarebbe stato per lui estremamente facile dimostrare; egli si è
limitato ad eccepire la mancanza della prova del carattere definitivo della
sentenza, senza però sostanziare in alcun modo la propria eccezione. In tali
circostanze gli affidavits citati, unitamente alle norme procedurali
prodotte e alla dichiarazione doc. N/O del capo Cancelliere della “
Supreme Court and Appellate Court“, costituiscono elementi sufficienti che
consentono di concludere per l’effettivo carattere definitivo del giudizio
americano.
Ne
consegue che l’eccezione sollevata dall’escusso su questo punto va respinta.
- L’escusso
eccepisce la mancanza di regolare notifica sia della decisione americana, che
di tutti gli atti successivi alla revoca del mandato di patrocinio al proprio
legale americano, nonché la mancanza di ogni motivazione della sentenza,
intravedendo in tali carenze una violazione dell’ordine pubblico (procedurale)
svizzero.
E’
principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, e codificato
nell’art. 27 LDIP, che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera
devono essere rifiutati quando la decisione risulti in contrasto con il
sentimento di giustizia che caratterizza l’ordinamento giuridico svizzero e ciò
sia per il suo contenuto materiale (ordine pubblico materiale, art. 27 cpv. 1
LDIP), che per la procedura estera con la quale è stata emanata (ordine
pubblico procedurale, art. 27 cpv. 2 LDIP, cfr. DTF 111 Ia 14). L’ordine
pubblico procedurale svizzero esige il rispetto dei principi fondamentali della
procedura civile, così come sono garantiti dall’ art. 4 Cost., in particolare
la garanzia della citazione regolare, dello svolgimento equo del processo, del
diritto di essere sentiti nonché della assenza di una causa identica già
pendente in Svizzera rispettivamente di un giudizio reso precedentemente nella
medesima contestazione (cfr. art. 27 cpv. 2 LDIP; DTF 116 II 629 e
riferimenti; Volken, op. cit., N. 25 e segg. ad art. 27 LDIP). La
riserva dell’ordine pubblico svizzero, sia formale che materiale, in quanto clausula
d’eccezione, dev’essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto in tema
di riconoscimento ed esecuzione di sentenze estere, dove la sua portata è più
limitata che non nell’ipotesi di un’applicazione diretta del diritto straniero
(cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico”; cfr. DTF 109 Ib
235 e rimandi). In altri termini in questo ambito il riconoscimento della
sentenza deve costituire la regola, alla quale si può derogare solo in presenza
di validi motivi (cfr. DTF 116 II 630, Cons. 4a). Inoltre va ricordato
che la riserva dell’ordine pubblico formale, al contrario di quella dell’ordine
pubblico materiale, che viene esaminata d’ufficio, va fatta valere dalla parte
che si oppone all’ esecuzione (Volken, op.cit., N. 27 ad art. 27 LDIP; DTF
116 II 630, Cons. 4b). Alla medesima parte incombe naturalmente anche l’onere
della prova.
a) Mancanza
della (regolare) notificazione degli atti giudiziari, in particolare della
sentenza.
Come
ricordato dal primo giudice, il Tribunale federale ha già avuto modo di
esprimersi in un caso analogo sulla portata dell’ assenza di notificazione di
sentenza contumaciale americana emessa dopo che il convenuto, rimasto senza
patrocinio a causa avviata, aveva abbandonato il procedimento senza più
interessarsene (cfr. DTF 116 II 625 e segg.). In quel caso il Tribunale
federale ha giudicato che l’ assenza di notificazione non costituiva una
violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero in quanto da un lato il
diritto procedurale straniero non prescriveva la notifica della sentenza al
contumace e dall’altro il convenuto sapeva che il suo atteggiamento passivo
avrebbe comportato l’emanazione di un giudizio contumaciale nei suoi confronti,
ricordando inoltre che lo stesso diritto svizzero ammette in alcuni casi la
possibilità di prescindere dalla notificazione della sentenza al convenuto
personalmente (cfr. DTF 116 II 631 Cons. 4c).
La
sentenza contumaciale 22 giugno 1994 è stata notificata soltanto alle parti
registrate, conformemente alle norme procedurali vigenti nel __________ (cfr.
doc. Dc/Ec e affidavit doc.PP/QQ, punto 2).
Risulta
dagli atti che il legale americano dell’ escusso, dopo aver preso parte al
procedimento in sua rappresentanza, e compiuto una serie di atti (in ordine
cronologico doc. Bc/Cc, Be/Ce, Bf/Cf, Bb/Cb, Bd/Cd), ha inoltrato alla Corte
una richiesta datata 7.12.1992 per essere autorizzato a ritirare la propria
comparizione nella lite (“motion of counsel to withdraw appearance”- doc.
Bg/Cg) e ciò a seguito della revoca del mandato di patrocinio da parte dello
stesso escusso, come si evince dalla motivazione contenuta nella stessa
mozione. Agli atti vi è pure copia della comunicazione indirizzata anche
all’escusso, personalmente al domicilio di __________, in cui lo si invita a
prendere contatto con il Cancelliere della Corte, lo si informa sulle modalità
di proseguimento della procedura nonché lo si avverte esplicitamente sulle
conseguenze di un suo eventuale comportamento passivo; a detta comunicazione è
allegata una dichiarazione dello stesso (ex-) legale dell’escusso, in cui
conferma di aver spedito in data 7 dicembre 1992 una copia di detta
comunicazione “per raccomandata” anche all’ escusso, all’indirizzo di
__________, (cfr. doc. Bh/Ch risp. Bi/Ci). Tale modo di procedere risulta
conforme alle norme procedurali del luogo, in particolare al § 77 (d) delle “Superior
Court Rules” (cfr. doc. Fb/Gb).
L’
escusso non afferma di non essere stato messo al corrente delle conseguenze di
un abbandono da parte sua del procedimento. Egli si limita ad affermare di non
essere stato avvertito formalmente da parte della Corte americana. Ciò però non
risulta di alcuna rilevanza. Determinante ai fini della giurisprudenza citata
non è infatti tanto che ci sia stato un avvertimento formale, bensì che il
convenuto sia stato informato che l’ abbandono da parte sua del procedimento
avrebbe potuto comportare l’emanazione di un giudizio contumaciale nei suoi
confronti e che quindi sia stato posto nelle condizioni di prendere le misure
necessarie a tutela dei propri diritti procedurali. Ed è quanto ben si può
ammettere sia avvenuto nel caso di __________, regolarmente assistito da un
legale americano fino al momento dell’ abbandono del procedimento, tanto più
che in ogni caso le conoscenze del suo (ex-)legale in merito alla portata e
alle modalità di notifica di un giudizio contumaciale americano devono essergli
imputate. Ne consegue che anche questa eccezione dell’escusso va respinta.
b) Mancanza
di motivazione.
Secondo
la medesima giurisprudenza federale anche la mancanza di motivazione di una
sentenza contumaciale non costituisce una violazione dell’ordine pubblico
svizzero quando il contumace sia stato invitato senza successo a prendere le
misure necessarie alla tutela dei suoi diritti procedurali (DTF 116 II
632). Le considerazioni sviluppate al punto precedente devono pertanto valere
anche per questa eccezione: l’escusso, in quanto regolarmente patrocinato da un
legale, deve lasciarsi imputare le conoscenze di questi in merito alle
conseguenze procedurali di un abbandono del procedimento senza nomina di un
nuovo rappresentante, e in particolare in merito ai rischi di una sentenza
contumaciale emanata sulla base delle allegazioni di fatto e delle
argomentazioni portate dalla sola controparte.
Ciò
vale anche per la specifica censura secondo cui l’assenza di ogni motivazione
in merito al rapporto di solidarietà tra il convenuto __________ e altre cinque
entità giuridiche, riconosciuto nella sentenza, violerebbe il diritto di essere
sentiti degli interessati, non consentendo loro di far valere compiutamente i
propri mezzi di difesa. Al giudice del riconoscimento è del resto preclusa la
verifica del contenuto materiale della decisione straniera (art. 27 cpv. 3
LDIP); la riserva dell’ordine pubblico materiale non permette un riesame di
merito della decisione nel senso di una verifica dell’accertamento dei fatti e
dell’applicazione del diritto operata dal giudice straniero, bensì implica una
valutazione in termini comparativi del risultato alla luce dei principi
fondamentali dell’ordinamento giuridico svizzero (“vergleichende, ergebnisbezogene
Wertung” [cfr. Volken, op. cit.,
N. 20 e seg. ad art. 27 LDIP]). E un
non riconoscimento del giudizio straniero può imporsi soltanto se il risultato
al quale tale giudizio conduce risultasse incompatibile con il sentimento
giuridico svizzero (cfr. Volken, op. cit., N. 24 ad art. 27 LDIP). Ora,
considerato che la condanna in solido di più persone, siano esse persone
fisiche o giuridiche, non è sconosciuta all’ordinamento svizzero (cfr. art. 143
e segg. CO), la censura dell’escusso si rivela anche in questo senso infondata.
- Resta
da esaminare la questione degli interessi sull’importo dedotto in esecuzione.
Con
il PE n. __________ del 6 novembre 1995 la __________ ha posto in
esecuzione, sulla base della decisione contumaciale americana 22 giugno 1994,
l’importo di fr. 1’200’280.45 oltre interessi al 10% dalla data di emanazione
della sentenza. Con l’istanza di rigetto 29 novembre 1995 la __________ ha
postulato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE per lo stesso
importo con interessi al 10% dalla data della sentenza contumaciale (22 giugno
1994), in via subordinata dalla data della richiesta di pagamento formulata
dall’avv. __________ al __________ (scritto del 29 novembre 1994), e in via
ancora più subordinata dalla data del primo PE (5 dicembre 1994).
L’escusso
e qui appellato si è opposto sia al tasso del 10% che ai termini di decorrenza
indicati dalla controparte, riconoscendo soltanto interessi nella misura del 5%
a partire dalla data della notifica del primo PE, il 13 dicembre 1994 (cfr.
memoriale di risposta, pag. 12; osservazioni all’appello, pag. 11).
A
sostegno dell’applicazione del tasso del 10% la procedente __________ ha
prodotto copia di un estratto dalle norme del __________ General Statutes (doc.
P/Q). L’istante cita in particolare la norma di cui all’art. 37-3a,
distinguendo tra interessi moratori “pre-giudiziali” e “post-giudiziali” (cfr.
istanza , pag. 14). I primi a suo parere dovrebbero essere inclusi nell’importo
aggiudicato con la sentenza, mentre i secondi, quelli “post-giudiziali”,
ammonterebbero, sempre in base all’art. 37-3a,al 10% “calcolati a partire dall’
emanazione della decisione, ovvero il 22 giugno 1994” (cfr. istanza, pag. 14).
L’escusso
si oppone al tasso del 10% affermando in sostanza che da un lato “la sentenza è
silente in proposito, cioè non aggiudica interessi di sorta” e dall’altro che
la legge del __________ citata dalla controparte dice che possono essere aggiudicati
(...) interessi del 10%“ e “dunque occorre che ciò sia previsto nella decisione
del giudice, il che non è il caso (cfr. memoriale di risposta, pag. 12).
Ora,
in effetti, la norma §37-3b di cui all’estratto doc. P/Q parla di interessi che
“possono essere recuperabili ed aggiudicati”, mentre la sentenza contumaciale nulla
dice su eventuali interessi di mora, fissando soltanto gli importi di $
1’160’458.50, rispettivamente, per “spese tassate”, di $ 8’090.97 (doc. B/C,
pag. 3); d’altra parte della norma §37-3a, alla quale l’istante sembra fare
riferimento (cfr. doc. R e memoriale 22 gennaio 1996, pag. 14), non si può
comunque tenere conto in assenza di una sua traduzione in lingua italiana. In
tali circostanze non possono venire riconosciuti che interessi moratori al
tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO), così come del resto ammessi dall’
escusso. Quanto al termine di decorrenza, esso va individuato nel 12 dicembre
1994, data della risposta dell’escusso (doc. S) allo scritto 29 novembre 1994
dell’avvocato __________ (doc. R), scritto quest’ultimo che rappresenta valida interpellazione
ai sensi dell’art. 102 cpv. 1 CO.
- L’appello
11 aprile 1996 di (__________),va pertanto parzialmente accolto. Tassa di
giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68
OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 25 e segg.
LDIP e, per le spese, la vigente OTLEF,
pronuncia:
- L’appello
dell’11 aprile 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza del 1° aprile 1996 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza è rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta da __________, __________ al PE n. __________ dell’ UE
di Lugano del 6 novembre 1995 limitatamente all’importo di fr. 1’200’280.45 oltre
interessi al 5% dal 12 dicembre 1994.
-
La tassa di giustizia di fr. 500.-- , da anticipare dalla parte
istante, resta a suo carico nella misura di 1/10, mentre per 9/10 è posta a
carico della controparte, la quale rifonderà a __________, fr. 800.-- per parte
di indennità.”
-
La
tassa di giustizia della presente decisione di fr. 750.--, già anticipata
dall’appellante, è per 1/10 a suo carico e per 9/10 a carico di __________, il
quale rifonderà a __________, fr. 2’400.-- per parte di indennità di appello.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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