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Numero d'incarto:
14.1995.92
Data decisione, Autorità:
29.09.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00092
Lugano
29
settembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da
patr. dall'avv. __________
al
PE cambiario __________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di Lugano ad istanza di
patr. da: __________
opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con
atto 13 giugno 1994 dall’UE di Lugano al giudizio della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5;
sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 marzo 1995 ha così pronunciato:
“1. L’opposizione
interposta al PE cambiario no. __________ è ammessa.
- La tassa di Fr. 500.-- da anticipare
dalla creditrice rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla
__________ in liquidazione che con atto 28 marzo 1995 ha chiesto sia giudicato:
“1. L’appello è accolto e di
conseguenza la sentenza 23 marzo 1994 (recte: 1995) è modificata come segue.
1.1. L’opposizione
interposta al PE n. __________ UE di Lugano non è ammessa.
2.1. Spese
e ripetibli a carico dell’escussa.
- Protestate
spese e ripetibili di appello”.
Con
osservazioni 18 aprile 1995 la parte appellata ha postulato:
“I. In
via principale
-
L’appello
28 marzo 1995 è integralmente respinto.
-
Protestate
spese e ripetibili.
II. In
via subordinata
-
La sentenza 23 marzo 1995 inc. no.
__________________ del Pretore di Lugano avv. Patrizia Zarro è annullata.
-
L’incarto
è retrocesso al Pretore per la decisione sulle eccezioni non decise.
-
Protestate
spese e ripetibili.”
Esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. La
__________ (in seguito: __________) ha emesso tre vaglia cambiari per US$
1’700’000.--, 142’000.-- e 142’000.-- (doc. B) all’ordine della __________, ora
in liquidazione (in seguito: __________). I vaglia cambiari, completati con la
data di emissione 28 aprile 1994 e di scadenza 6 maggio 1994, presentati per il
pagamento e rimasti impagati, sono stati messi in esecuzione cambiaria dalla
__________ nei confronti della __________ per l’importo di Fr. 2’735’673.70
oltre interessi al 6.5% dal 31 maggio 1994. Avendo l’escussa interposto
opposizione, l’UE di Lugano l’ha sottoposta al giudizio della Pretore del
Distretto di Lugano ai sensi dell’art. 181 LEF.
B. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha
argomentato che i vaglia cambiari in oggetto sono stati consegnati alla
procedente, quale garanzia subordinata, in seguito alla concessione di aumento
di un anticipo fisso. La garanzia principale è stata prestata con la
costituzione in pegno dello yacht “__________ ” di proprietà della __________
(in seguito: __________). Infatti i certificati azionari della citata società
sono stati costituiti in pegno, mentre a carico dello yacht è stata iscritta
un’ipoteca. La debitrice beneficia pertanto del “beneficium escussionis realis”.
La , entrata in liquidazione, ha revocato alla __________ ogni
facilitazione chiedendo il pagamento del debito. Il primo termine di
restituzione è stato prorogato. In seguito sono state poste le condizioni per
agevolare la realizzazione del pegno, senza che la creditrice facesse
riferimento alcuno alla possibilità di attivare l’esecuzione cambiaria. La
__________ ha inoltre ceduto alla __________ i proventi da noleggio e vendita
del “ ”, per cui il pagamento del debito è stato dilazionato in
attesa della vendita dell’imbarcazione. La dilazione è confermata dal
conferimento del mandato di vendita alla __________ del , per cui
l’opposizione va accolta ex art. 182 n. 1 LEF. L’escussa ha poi rilevato che, a
prescindere dalla dilazione, l’opposizione va confermata per il fatto che i
vaglia cambiari sono stati consegnati in garanzia, subordinatamente agli altri
pegni, per cui il credito non resterebbe scoperto alla conclusione della
procedura di vendita del pegno. La prestazione di un’ulteriore garanzia non
sarebbe inoltre necessaria, in quanto il pegno medesimo, ovvero l’imbarcazione,
offre un congruo deposito. La __________ ha poi argomentato che i vaglia
cambiari sono stati completati in netto contrasto con gli accordi iniziali, in
particolare per quel che concerne la data di scadenza, contraria
all’indicazione iniziale di cui al doc.2. Il mancato protesto non ha tuttavia
permesso di eccepirne l’abuso. Inoltre mancando tale prova, non vi è stata
negazione di pagamento. L’escussa ha infine rilevato che non sono stati provati
nè il tasso, nè il giorno del cambio, mentre l’interesse è in contrasto con
l’art. 1045 CO e sull’importo capitale non sono stati considerati i due
versamenti del 12 luglio 1994 di Fr. 20’000.-- e del 29 luglio 1994 di US $
100’000.-- pervenuti all’avv. __________ dal noleggio del “ ”.
C. Con sentenza 23 marzo 1995 la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha mantenuto l’opposizione argomentando che la procedura
di esecuzione cambiaria non permette ex art. 177 cpv. 1 LEF un’eccezione
dedotta dall’esistenza di pegni. Le pattuizioni concernenti le diverse
garanzie, anche quali pegni mobiliari e navali non impongono un ordine nella
realizzazione. Inoltre l’escussa non sostiene l’esistenza di una proroga
successiva agli accordi iniziali. La __________ ha d’altronde autorizzato la completazione
dei vaglia cambiari, qualora si fosse trovata in ritardo nei pagamenti. La
prima giudice ha poi rilevato che l’eccezione di abuso nel compilare un effetto
cambiario in bianco non rientra tra quelle proponibili nell’esecuzione
cambiaria. D’altro canto le precedenti considerazioni la renderebbero
infondata. In sede pretorile è stata poi esclusa la prestazione di una garanzia
ex art. 182 n. 4 LEF, non essendo state sollevate ulteriori eccezioni ex art.
1007 CO. Inoltre è stata negata la necessità di levare protesto in quando
debitore è l’emittente. Secondo la prima giudice, per quel che concerne il
tasso di cambio per effetti cambiari pagabili in moneta estera, ex art. 1031 CO
la conversione doveva avvenire al giorno della scadenza, ossia il 6 maggio 1994
in base alle indicazioni della creditrice. La __________ ha invece documentato
il cambio del dollaro per l’8 giugno 1994, ossia verosimilmente al momento
dell’esecuzione, per cui manca la prova del cambio per il giorno della scadenza.
La giudice di prime cure, non ritenendo di dovere integrare d’ufficio le prove
offerte, ha mantenuto l’opposizione. Di conseguenza in prima sede non è stato
esaminato se gli interessi eccedono il tasso previsto dall’art. 1045 CO e se i
versamenti effettuati sono stati dedotti dal capitale.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata la procedente argomentando che il cambio di Fr. 1.413 è quello dell’8
giugno 1994, giorno della domanda di esecuzione sulla base di una dichiarazione
del __________. Questa dimostrazione è conforme all’art. 1031 CO, che lascia al
creditore la libertà di scegliere tra il cambio al giorno della scadenza oppure
della domanda di esecuzione.
E. Con osservazioni 18 aprile 1995 la parte appellata ha
contestato le allegazioni dell’appellante in merito alla facoltà di scelta del
cambio ex art. 1031 CO tra il giorno di scadenza e il giorno del pagamento.
Tuttavia, ha sostenuto, non essendo i vaglia cambiari stati protestati, manca
la prova certa della presentazione al pagamento, per cui non può essere
affermato che vi sia stata negazione di pagamento. La __________ ritiene
pertanto di non essere in ritardo ai sensi dell’art. 1031 CO per cui la
__________ non aveva il diritto alla scelta tra i due cambi.
Considerato
in
diritto:
a) Per
l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF la domanda d’esecuzione deve indicare l’ammontare del
credito in valuta legale svizzera: siffatta conversione è norma di ordine
pubblico imposta da necessità pratiche, ritenuto che il prodotto della
realizzazione che deve servire al pagamento del debito in esecuzione si ottiene
di regola in valuta svizzera e inoltre gli attestati di carenza di beni devono
essere stabiliti in valuta svizzera. Con l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF il
legislatore non ha inteso modificare per novazione il rapporto giuridico tra le
parti ma ha semplicemente imposto al debitore, per considerazioni d’ordine
pratico, di sopportare che nella procedura esecutiva i suoi beni in Svizzera
siano soggetti ad esecuzione per un importo in valuta svizzera corrispondente
al debito in valuta straniera.
Per
norma di diritto materiale resta comunque sempre dovuta la valuta pattuita
contrattualmente (art. 84 cpv. 2 CO e contrario), cfr. DTF (II. Corte civile)
16 marzo 1989 in SJ 1989 p. 350-352.
b) E` compito del giudice dell’art. 86 LEF stabilire se
l’escusso, debitore di valuta estera che ha pagato in franchi svizzeri un
importo maggiore, possa ripetere come indebito la differenza di cambio.
L’escusso
dovrà invece rivolgersi al giudice dell’art. 85 LEF per constatare
l’annullamento dell’esecuzione nel caso in cui abbia pagato in valuta estera
direttamente al creditore, ritenuto che l'escusso non può pagare all'ufficio
esecuzione in valuta estera.
c) La conversione in moneta svizzera ai fini esecutivi va
fatta al tasso del giorno della domanda d’esecuzione (DTF 51 III 180; II CCA 9
luglio 1991 in re C.C. c. A.C. cons. 8).
Contrariamente
alla massima della sentenza CEF 15 aprile 1981 (cfr. Rep 1982 p. 406), il tasso
di cambio Lit./Fr., ma anche il tasso di cambio in genere, non può dirsi fatto
notorio e quindi da accertare d’ufficio, atteso che le turbolenze valutarie e
la volatilità dei corsi determinano continue e sensibili oscillazioni, anche in
funzione dell’importo da convertire. Occorre quindi, anche per garantire il
diritto di essere sentito, che le parti possano determinarsi sul tasso di
cambio applicabile.
d) Sulla
base delle precedenti considerazioni, trattandosi in casu di una procedura
esecutiva, è applicabile l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, che prevede l’indicazione
dell’ammontare del credito in valuta legale svizzera, e non l’art. 1031 CO,
applicabile nei casi in cui il titolo cambiario è pagabile in moneta estera,
allorquando si tratta di una procedura di merito (cfr. Rolf Weber, Commentario bernese,
1982 n. 370-371 ad art. 84 CO). La creditrice ha prodotto una dichiarazione del
__________, attestante che l’8 giugno 1994 (doc. I) il cambio della valuta
americana in franchi svizzeri era di Fr. 1.4040 all’acquisto e di Fr. 1.4240
alla vendita, per un cambio medio di Fr. 1.4140. Considerato che ex art. 178
LEF, quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio
notifica immediatamente al debitore il precedetto esecutivo, va ritenuto che,
essendo indicata sul PE, quale data di emissione il 9 giugno 1994, il giorno
precedente 8 giugno 1994 era il giorno della domanda di esecuzione. Pertanto la
conversione in moneta svizzera, eseguita dalla creditrice sulla base della
dichiarazione del __________ per l’8 giugno 1994, e rimasta incontestata, è
corretta.
-
Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice
chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e
all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle
formalità essenziali volute dal diritto cambiario (cfr. CEF 13 aprile 1987 in
re A./.P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T. c/G.).
a) Ex art. 177 cpv. 1 LEF per i crediti derivanti da
cambiale, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all’ufficio
d’esecuzione che si proceda in via cambiaria, semprechè il debitore sia
soggetto alla procedura di fallimento.
b) Con lettera 17 luglio 1991 (doc. 2) la __________l ha
concesso alla __________ un aumento dell’anticipo fisso, concesso
precedentemente il 3 aprile 1990, a US$ 2’000’000.--. Al punto 4 del doc. 2
sono indicate quali garanzie:
“
....
-
costituzione
a pegno dei certificati azionari no. 6-7-8 rappresentanti -8000- azioni della
__________ come da atto di pegno generale del 03.04.1990;
-
ipoteca
navale sul natante “__________” tipo motor ship twin screw per un importo di
US$ *2’500’000.--;
-
cessione
dei diritti derivanti dalla polizza di assicurazione no. __________ emessa
dalla __________;
-
cambiale a
vista di US$ *1.700.000.-- all’ordine noi medesimi avallata dai sigg.
__________ e __________;
-
cambiale a
vista di US$ *142.000.-- all’ordine noi medesimi avallata dai sigg. __________
e __________;
-
cambiale a
vista di US$ *142.000.-- all’ordine noi medesimi avallata dai sigg. __________
e __________;
....”
Con
lettera 27 gennaio 1993 (doc. 4) la __________, posta in liquidazione, ha
revocato alla __________ la citata facilitazione di credito con la richiesta di
volere regolare la sua posizione debitoria entro il 10 febbraio 1993 e
dichiarando che in caso di mancato pagamento avrebbe provveduto alla
realizzazione dei pegni costituiti in garanzia rispettivamente all’escussione
delle garanzia concessele.
Ora
dal tenore del summenzionato punto 4. del doc. 2, concernente le garanzie
prestate dalla debitrice non risulta che i vaglia cambiari doc. B costituiscano
una garanzia subordinata alla realizzazione del pegno principale, rappresentato
dal natante “__________ ”. Mancando qualsiasi indicazione in merito, tale
subordinazione non può seriamente essere dedotta nemmeno dall’ordine in cui
sono state elencate le garanzie. Pertanto considerato che ex art. 177 cpv. 2
LEF per i crediti derivanti da cambiale, anche se garantiti con pegno, si può
chiedere all’ufficio di esecuzione che si proceda in via cambiaria, semprechè
il debitore sia soggetto alla procedura di fallimento, la specie di esecuzione
in oggetto è corretta.
a) Ex
art. 182 n. 1 LEF il giudice ammette l’opposizione quando venga provato con
documenti che il debito è stato pagato al portatore della cambiale ovvero che
questi ha accordato la rimessione od una dilazione.
b) Con l’emissione dei vaglia cambiari doc. B a vista e
senza data, la __________ ha sottoscritto l’8 maggio 1991 tre dichiarazioni
(doc. C, D e E) con le quali ha autorizzato la creditrice a completare i titoli
cambiari con la data ed ha metterli in circolazione, qualora non avesse
rimborsato i suoi debiti, secondo gli accordi pattuiti.
Con
lettera 27 gennaio 1993 (doc. 4) la __________, in liquidazione, ha revocato
alla __________ la facilitazione di cui al doc. 2, chiedendole di volere
regolare la sua posizione debitoria entro il 10 febbraio 1993.
Con
scritto 9 maggio 1994 (doc. F) la __________ ha confermato alla creditrice la
sua disponibilità a versare una rata di US$ 300’000.-- entro il 31 maggio 1994
ed ha proposto un piano di pagamento per il restante importo.
Con
lettera 13 maggio 1994 (doc. G) la creditrice, tramite il suo rappresentante
legale avv. __________, ha comunicato alla debitrice le sue condizioni per
l’accettazione del piano di pagamento, rilevando che presupposto per l’entrata
in vigore era il versamento della rata di US$ 300’000.-- entro il 31 maggio
1994, altrimenti avrebbe proceduto all’esecuzione cambiaria.
Con
dichiarazione 30 giugno 1994 (doc. 6) la , della quale erano stati
costituiti a pegno dei cerficati azionari (cfr. doc. 2 punto 4), ha dato
mandato e conferito procura all’avv. __________ e/o all’avv. __________ di
scegliere un broker per la vendita e/o noleggio del “ ”. Il ricavo
dal noleggio e dalla vendita doveva essere versato sul conto clienti dell’avv.
__________, dedotte le spese e commissioni del broker.
Con
lettera 22 luglio 1994 (doc. 9 punto e)) l’avv. __________ ha comunicato all’avv.
__________ in merito alla vendita del “__________ ” tra l’altro che
“ il
ritiro dell’esecuzione cambiaria contro __________ potrà avvenire solo dopo la
vendita del __________ e a condizione che __________ riconosca l’obbligo di
rimborso delle spese legali sostenute da __________ sia per l’esecuzione
cambiaria sia per il sequestro del __________. Queste iniziative sono infatti
state prese unicamente a causa dell’inadempienza di __________ nell’eseguire i
pagamenti promessi.”
Dalle
precedenti considerazioni si evince che non avendo la debitrice versato la
prima rata di US$ 300’000.--, il piano di pagamento è rimasto inoperante e la
creditrice, non dovendo più rispettare tale accordo, ha deciso di promuovere
l’esecuzione cambiaria in oggetto. Con lo scritto 22 luglio 1994 (doc. 9 punto
e) la , tramite il suo rappresentante, ha infatti comunicato all’avv.
__________ i, che l’esecuzione cambiaria era stata promossa a causa
dell’inadempienza della __________ nell’eseguire i pagamenti promessi.
D’altronde dallo scritto 30 giugno 1994 della __________ (doc. 6), concernente
il conferimento di mandato per la vendita del “ ”, non emerge alcuna
indicazione inerente ad un accordo di rinuncia da parte della __________ a
promuovere l’esecuzione cambiaria contro la debitrice. Anche la summenzionata
dichiarazione contenuta nella lettera 22 luglio 1994 dell’avv. __________ (doc.
9 punto e) in merito al ritiro di tale esecuzione, solo dopo la vendita del
“__________ ”, non implica la rinuncia all’esecuzione in via cambiaria durante
la ricerca di un acquirente dell’imbarcazione. Non risultando pertanto dagli
atti alcuna concessione di dilazione da parte dell’appellante, l’eccezione ex
art. 182 n. 1 LEF va respinta.
a) L’opposizione
è pure ammessa ex art. 182 n. 4 LEF quando il debitore oppone un’altra
eccezione, fondata sull’art. 1007 CO, ed essa sembri attendibile, ma in questo
caso soltanto se è simultaneamente depositata, in denaro o in valori, la somma
per cui si procede. Richiesta è la verosimiglianza dell’eccezione la quale è
raggiunta se la parte che la solleva suffraga con elementi oggettivi e
affidabili le sue affermazioni. Le allegazioni devono pertanto essere
confortate da documenti giustificativi (cfr. CEF 7 febbraio 1990 in re I.C.
SA/C.B. SA cons. 3; Rep 1968 p. 138 cons. 1; CEF 13 aprile 1987 in re
A.AS/P.SA, CEF 8 aprile 1986 in re T. c/G.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, p. 261; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 26 n. 10; Alex Schmidlin, Die Bewilligung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung
unter Hinterlegung der Forderungssumme gemäss SchKG 182 Ziff. 4, Zurigo 1978,
p. 61-62).
b) Ex art. 1099 CO l’emittente è obbligato nello stesso
modo dell’accettante della cambiale. Per mantenere il diritto derivante dal
vaglia cambiario contro l’emittente non è necessaria nè la tempestiva
presentazione nè la levata di protesto (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone,
Wertpapierrecht, Zurigo 1985, § 16 m. 8 p. 221).
c) Con l’emissione di un vaglia cambiario in bianco,
l’emittente tralascia intenzionalmente di completare certi requisiti (art. 1000
CO). La portata dell’autorizzazione a completare il titolo cambiario viene
concordata tra l’emittente ed il primo prenditore. Se il titolo cambiario viene
completato contrariamente agli accordi, esso è ugualmente valido e nei
confronti del primo prenditore l’emittente è obbligato solo nell’ambito dei
loro accordi. L’emittente può eccepire nei confronti del primo prenditore che
il vaglia cambiario è stato completato contrariamente agli accordi (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C.
von der Crone, op. cit., § 9 m. 40-41 p. 153).
Con
le dichiarazioni 8 maggio 1991 (doc. C, D e E) la __________ ha autorizzato la
__________ a completare i vaglia cambiari in esame con la data e a metterli in
circolazione, qualora non avesse rimborsato i suoi debiti, secondo gli accordi
pattuiti. Dalle precedenti considerazioni emerge che la procedente, nonostante
sia stato deciso di cercare un acquirente per il “__________ ”, non ha concluso
con l’escussa nessun accordo di rinuncia a far valere la garanzia costituita
dai vaglia cambiari. Essa era pertanto autorizzata a completare i vaglia
cambiari con la data di emissione e di scadenza, a chiederne il pagamento ed in
caso di mancato pagamento a promuovere esecuzione, senza dovere levare
protesto. La __________ non ha pertanto fornito i necessari riscontri oggettivi
atti a rendere verosimile nemmeno un’eccezione ex art. 182 n. 4 LEF.
-
L’escussa ha fatto valere i versamenti di Fr.
20’000.-- del 12 luglio 1994 e di US$ 100’000.-- del 29 luglio 1994 provenienti
dal noleggio del “__________ ”. Dal canto suo la __________ e ha preteso la
compensazione di tali importi con gli interessi sull’importo di US$ 1’936’074 e
con le spese legali di US$ 77’134.10 (doc. L). Ora i vaglia cambiari in esame
sono stati emessi per un importo complessivo di US$ 1’984’000.--. La procedente
ha posto in esecuzione un importo di solo US$ 1’936’074.80 al cambio di
Fr.1.413, ossia Fr. 2’735’673.70. Da questa somma vanno dedotti Fr. 20’000.--
risp. US$100’000.-- (al cambio di Fr. 1.413 = Fr. 141’300.--), complessivamente
Fr. 161’300.--, il cui versamento non è stato contestato. Gli interessi, fatti
valere in compensazione dalla __________l vanno riconosciuti al 6% ex art. 1045
CO dal 31 maggio 1994, mentre le spese legali di US$ 77’134.10 non possono
essere compensate per mancanza di liquidità. L’opposizione va pertanto respinta
per Fr. 2’574’373.70 (Fr. 2'735'673.70 dedotti Fr. 161'300.--) oltre interessi
al 6% dal 31 maggio 1994.
-
L’appello 28 marzo 1995 della __________ in
liquidazione va di conseguenza parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la pressochè totale soccombenza dell’escussa
(art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 67 cpv. 1 n. 3 e 181 ss. LEF, 1000 e 1099 CO, nonchè i disposti
citati
pronuncia:
- L’appello
28 marzo 1995 della __________ in liquidazione, __________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 marzo 1995 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
“1. L’opposizione
interposta dalla __________ al PE n. __________ del 9/10 giugno 1994 dell’UE di
Lugano non è ammessa per Fr. 2’574’373.70 oltre interessi al 6% dal 31 maggio
1994.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
della __________ che rifonderà alla __________ in liq. Fr. 1’500.-- a titolo di
indennità.”
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 750.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, la quale rifonderà alla
__________ in liq. Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il
Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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