Provisional debt relief confirmed for rent claim

14.1995.30Other CourtAug 7, 1995Dismissed

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Omnilex summary

The appellate chamber heard an appeal against a first-instance order granting provisional release of objection for rent arrears under a lease. The debtor argued that the handover protocol had not been properly signed and that the leased premises were not delivered in proper condition. The court held that the lease contract itself constituted a valid acknowledgment of debt within the meaning of Art. 82 LEF for the October 1994 rent, and that the debtor’s new objections were inadmissible on appeal under Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. The appeal was dismissed and the first-instance ruling confirmed; appeal costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 82 LEF; written acknowledgment of debt by lease contract; Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; inadmissibility of new objections on appeal. A lease agreement may constitute a valid acknowledgment of debt for the rent due when the monetary obligation is determined or objectively determinable. In proceedings for provisional release of opposition, the decisive issue is whether the creditor holds a written instrument evidencing the debtor’s obligation to pay a sum of money. New facts, evidence, and objections raised for the first time on appeal are inadmissible; if the debtor failed to contest the application at first instance, the appellate court will not entertain such defenses (consid. 1).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.30

Data decisione, Autorità: 07.08.1995, CEF

Incarto n. 14.95.00030

Lugano 7 agosto 1995/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 novembre 1994 da


Contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9 novembre 1994 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 gennaio 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al PE indicato è respinta in via provvisoria per Fr. 14’333.35 più interessi al 7% dall’1.10.1994..

  1. La tassa di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa, che con atto 27 gennaio 1995 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con decreto presidenziale 2/6 febbraio 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. Con PE __________ del 9 novembre 1994 dell’UE di Lugano __________ e __________ a hanno escusso la __________ per l’incasso di Fr. 14’333.35 oltre interessi al 7% dal 1. ottobre 1994, indicando quale titolo di credito:”canone di locazione bar e sala bingo dal 1.10.1994 al 31.10.1994.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. I procedenti fondano la loro pretesa su un contratto di locazione concluso il 15 giugno 1993 (doc. B) con la __________ concernente una superficie di 165 o/oo situata nello stabile __________, mapp. __________a __________. Il canone di locazione è stato fissato in Fr. 172’000.-- pagabili in rate trimestrali anticipate. In caso di ritardo nel pagamento la conduttrice si è impegnata a pagare un interesse di mora del 7%

I creditori pretendono il pagamento del canone di locazione di Fr. 14’333.35 per il.mese di ottobre 1994.

C. L’escussa non è comparsa all’udienza di contraddittorio.

D. Con sentenza 20 gennaio 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che il contratto di locazione doc. B costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

E. Contro la sentenza pretorile si è aggravata l’escussa sostenendo che il verbale di consegna 1. dicembre 1992 non è stato conformente firmato da due dei suoi membri del Consiglio di amministrazione e azionisti. Inoltre l’oggetto della locazione non è stato consegnato in perfetto ordine e sarebbe rimasto tale, ad eccezione del collaudo e dell’avviamento dell’impianto di climatizzazione, avvenuto solo all’inizio di settembre 1994, con ingente pregiudizio per la __________.

Considerato

in diritto:

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Il contratto di locazione doc. B, come correttamente ritenuto in sede pretorile, costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il canone di locazione del mese di ottobre 1994.

c) Le eccezioni dell’appellante, sollevate per la prima volta in sede di appello, non essendo comparsa all’udienza di contraddittorio, sono proceduralmente irrite, ritenuto che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. Il rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciato in prima sede va pertanto confermato.

  1. L’appello 27 gennaio 1995 __________ va di conseguenza respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 321 cpv. 1 lett. b CPC, nonchè i disposti citati

pronuncia

  1. L’appello 27 gennaio 1995 __________ a, è respinto.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________.

  3. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementprovisional releaseacknowledgment of debtleaseappeal admissibilitynew objectionscourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the lease contract constituted a valid acknowledgment of debt under Art. 82 LEF for the rent claimed

Extracted holding

Yes. The lease contract was a valid written acknowledgment of debt for the October 1994 rent because the amount was determinable and the debtor's obligation to pay was sufficiently established.

Extracted reasoning

A written acknowledgment under Art. 82 LEF requires a monetary obligation that is determined or objectively determinable. The lease met this standard for the rent due.

Key legal question

Whether the debtor could raise new factual and legal objections for the first time on appeal

Extracted holding

No. New facts, evidence, and objections were procedurally inadmissible on appeal because the debtor had not appeared at the contradictory hearing.

Extracted reasoning

Under Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, appellate proceedings exclude new facts, evidence, and objections.

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