Provisional discharge of objection and start date of default interest

14.1995.198Other CourtAug 28, 1996Partially Granted

Summary

The creditor appealed only against the start date of default interest after the first instance granted provisional discharge of objection for CHF 13,752 plus 8% interest from 1994-09-08. The appellate court held that the debtor’s fax of 26 September 1994 validly acknowledged the debt, but the invoices and payment order did not prove an earlier due date or service. The debtor’s letter of 22 April 1993, however, showed receipt of the reminder dated 6 April 1993 and thus constituted interpellation under Art. 102 CO. The appeal was partially allowed and interest was set to run from 1993-04-06.

Regest

Art. 82 LEF, art. 102 cpv. 1 e 2 CO; riconoscimento di debito e mora del debitore: il riconoscimento di debito può risultare anche da più scritti, purché l’obbligazione e l’importo siano determinati o oggettivamente determinabili. Per la mora, in difetto di prova di un termine di adempimento determinato ai sensi dell’art. 102 cpv. 2 CO, è necessaria l’interpellazione; questa è provata quando il debitore, rispondendo a una diffida, ne conferma la ricezione e non contesta la pretesa. In sede di rigetto provvisorio, la mancanza di prova della notificazione di un precetto o di una diffida impedisce di anticipare il dies a quo degli interessi moratori al di là della prima interpellazione documentata (consid. 1).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.198

Data decisione, Autorità: 28.08.1996, CEF

Incarto n. 14.95.00198

Lugano 28 agosto 1996/B/fc/bsn

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 settembre 1995 da da


patr. da: avv. __________

contro


tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 settembre 1994 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 10/13 novembre 1995 ha così deciso:

“1. L’istanza é parzialmente accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 13’752.-- ed interessi all’8% dal giorno 8 settembre 1994.

2 La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 23 novembre 1995 ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza e il rigetto provvisorio dell’opposizione per Fr. 13’752.-- oltre interessi all’8% dal 28 gennaio 1993, subordinatamente dal 3 marzo 1993 ed in via ancor più subordinata dal 6 aprile 1993, protestate spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni,

ritenuto

in fatto

A. Con PE n. __________del 26/28 settembre 1994 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l’incasso di Fr. 15’729.50 oltre interessi al 10% dal 15 gennaio 1993, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento del debito del 22. 4.1993 della __________ a __________ con riferimento a fattura del 6.4.1993”.

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 22 aprile 1993 (doc. D), con il quale l’escussa ha riconosciuto la pretesa fatta valere dalla procedente con lettera 6 aprile 1993 (doc. C), così come su uno scritto 26 settembre 1994 (doc. G), spedito via telefax dall’escussa all’avv. __________, mediante il quale si è impegnata a versare l’importo di Fr. 13’752.--. La creditrice ha inoltre prodotto le interpellazioni 3 marzo 1993 (doc. A), 23 marzo 1993 (doc. B) e 6 aprile 1993 (doc. C).

C. All’udienza di contraddittorio nessuno è comparso.

D. Con sentenza 10/13 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che il doc. G costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF per Fr. 13’752.--. Gli interessi sono stati riconosciuti al tasso dell’8%, trattandosi di commercianti, con decorrenza dal giorno della domanda di esecuzione, ossia dall’8 settembre 1994 (doc. H), quale prima valida diffida documentata.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che l’importo di cui alle 5 fatture emesse a carico dell’escussa tra il 15 ed il 28 gennaio 1993 era esigibile già dal 28 gennaio 1993. In ogni caso la mora è intervenuta il 3 marzo 1993 con l’ingiunzione di pagare l’importo posto in esecuzione (doc. A) o al più tardi il 6 aprile 1993 (doc. C) con l’indicazione perentoria di un ultimo termine, ossia del 19 aprile 1993.

Considerato

in diritto

1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Ex art. 102 cpv. 1 CO se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in mora mediante l’interpellazione del creditore.

In linea di principio il debitore è costituito in mora con il ricevimento dell’interpellazione (cfr. OR-Wiegand, art. 102 n. 8 e rif. ivi).

Secondo l’art. 102 cpv. 2 CO quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore é costituito in mora per il solo decorso di detto giorno.

c) La procedente non ha prodotto le 5 fatture che ha dichiarato di avere emesso tra il 15 ed il 28 gennaio 1993, per cui non è possibile verificare se il giorno del loro pagamento sia stato stabilito ex art. 102 cpv. 2 CO, con la conseguenza che la debitrice sarebbe stata costituita in mora senza interpellazione. Il doc. A è inidoneo a costituire interpellazione in sede di procedura sommaria, mancando la dimostrazione che sia giunto alla debitrice.

Con scritto 22 aprile 1993 (doc. D) l’escussa, in risposta alla lettera 6 aprile 1993 (doc. C), con cui era stata sollecitata a pagare le predette fatture,ha dichiarato di non contestare la pretesa dell’appellante, riconoscendo pertanto di essere stata interpellata con il ricevimento della citata lettera 6 aprile 1993 (doc. C) e di conseguenza costituita in mora. Pertanto gli interessi moratori al tasso dell’8%, riconosciuti in prima sede, vanno concessi con decorrenza dal 6 aprile 1993.

  1. L’appello 23 novembre 1995 __________ va quindi parzialmente accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF e 102 cpv. 1 CO

pronuncia

I. L’appello 23 novembre 1995 ____________________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 10/13 novembre 1995 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, va così riformata:

“1. L’istanza 27 settembre 1995 __________, è parzialmente accolta.

Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 settembre 1994 dell’UE di Lugano é rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 13’752.-- oltre interessi all’8% dal 6 aprile 1993.

  1. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della __________, con l’obbligo di rifondere alla __________ Fr. 270.-- a titolo di indennità.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, da anticipare dall’appellante, è a carico della __________ per 7/8 e per 1/8 della __________. La __________ rifonderà alla __________ fr. 150.-- per parte di indennità.

III. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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