AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.197
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00197
Lugano
22
agosto 1996/B/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 settembre
1995 da
contro
patr. da: avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 1. settembre 1995 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
10/13 novembre 1995 ha così deciso:
“1. È rigettata in via
provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UEF
di Bellinzona per la somma di Fr. 9’438.45 oltre interessi al 5% dal 19.2.95 e
spese.
- La tassa di giustizia
globale di Fr. 100.-- da anticipare dalla parte istante é a carico della
convenuta che rifonderà alla controparte Fr. 100.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 16 novembre 1995
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in
fatto
A. Con
PE n. __________del 1. settembre 1995 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha
escusso la __________ per l’incasso di Fr. 9’438.45 oltre interessi all’8% dal
19 febbraio 1995, indicando quale titolo di credito: “Fattura no. __________del
18.01.1995.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sull’offerta 5 gennaio 1995 per la fornitura di
materiale diverso (doc. B), il bollettino di consegna 17 gennaio 1995 (doc. C),
la fattura 18 gennaio 1995 per l’importo di Fr. 9’438.45 (doc. D) e diversi
richiami di pagamento (doc. E).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa non é comparsa.
D. Con
sentenza 10 novembre 1995 il Segretario assessore della pretura di Bellinzona
ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Gli interessi di
mora sono stati tuttavia riconosciuti solo al tasso legale del 5%, non avendo
la procedente fornito prova alcuna in merito al tasso dell’8% posto in
esecuzione.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa negando la sua
legittimazione passiva, la documentazione prodotta essendo stata indirizzata
alla __________ e agli atti mancando qualsivoglia documento da lei firmato.
Considerato
in diritto
1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello é esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni.
Tuttavia
il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi
anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il
riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell’opposizione contro chi é
designato nel titolo quale debitore (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 20 p. 45).
d) Dall’esame
della documentazione agli atti risulta che l’offerta doc. B è stata indirizzata
alla “__________ ”, mentre il bollettino di consegna doc. C, la fattura doc.
D, gli estratti conto 9 marzo 1995 risp. 22 agosto 1995, così come la diffida
di pagamento 26 luglio 1995 (doc. E) indicano quale destinataria la “__________
documenti ed in particolare il bollettino di consegna doc. C, unico documento
controfirmato, non designano quale destinataria la qui escussa __________ che
di conseguenza non può essere ritenuta quale debitrice della pretesa posta in
esecuzione. D’altro canto dalla documentazione agli atti emerge che la
creditrice stessa, sulla domanda di esecuzione 23 agosto 1995, ha indicato
quale debitrice la __________ Non figurando agli atti nei confronti della
__________ valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione della __________ va respinta. Il rigetto
dell’opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria,
che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione solo qualora egli disponga di un
riconoscimento di debito scritto (cfr. DTF 106 III 100).
- L’appello
16 novembre 1995 della __________ va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello
16 novembre 1995 __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10/13 novembre 1995 del Segretario assessore della
Pretura di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza
26 settembre 1995 della __________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di Fr. 100.--, già anticipata dall’istante, è a carico della
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
150.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che
rifonderà alla __________ Fr. 200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster