Appeals inadmissible for late advance on costs

14.1995.189Other CourtJan 22, 1996Dismissed

Summary

The Chamber of execution and bankruptcy of the Cantonal Court of Appeal declared four appeals inadmissible because the appellants failed to pay the required CHF 500 advance on costs in time. Applying the rules governing collective payment orders, the court held that the deadline was not met since the due date indicated on the data medium exceeded the court-set deadline. Each appeal was therefore struck out, and a court fee of CHF 50 was charged for each file.

Regest

Art. 312 cpv. 2 CPC; timeliness of the advance on costs under the collective payment order service. For the advance to be deemed paid in time, the due date shown on the data medium must fall no later than the last day of the judicial deadline and the data medium must be delivered to the bank within that deadline (consid. 1). If one of these cumulative conditions is not met, the appeal is inadmissible and the appellant bears the resulting useless costs. The rule follows the strict formal requirements governing payment by SOC and does not admit cure by later crediting of the amount.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.189

Data decisione, Autorità: 22.01.1996, CEF

Incarto n. 14.95.00189 14.95.00190 14.95.00191 14.95.00192

Lugano 22 gennaio 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

visto gli appelli 6 novembre 1995 presentati da


(entrambi patr. dall’avv. __________)

contro

le decisioni 25 ottobre 1995 del Pretore di Locarno-Città –inc___________ - nelle cause promosse contro gli appellanti da


(patr. dall'avv. __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto

che con diffide 10 novembre 1995 del Presidente di questa Camera ai ricorrenti venivano assegnati termini scadenti il 28 novembre 1995 per effettuare sul cc.p. 01-18783-5 del Tribunale di appello -introiti AGITI- depositi di Fr. 500.-- ciascuno a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento degli importi entro il termine fissato, i ricorsi sarebbero stati stralciati dai ruoli ai sensi dell’art. 312 CPC;

che secondo l’inchiesta svolta dalla Tesoreria del Tribunale di appello presso il Servizio Traffico dei pagamenti della Direzione generale delle __________ il supporto dei dati (nastro magnetico), allestito dalla banca di cui si sono avvalsi i ricorrenti e su cui si trovano gli ordini di pagamento, sono stati spediti alla citata direzione il 28 novembre 1995 con indicate le scadenze del 29 novembre 1995, data in cui sono stati effettuati i pagamenti, poi accreditati il 30 novembre 1995 sul conto del Tribunale d'appello;

che per l’utilizzazione del servizio degli ordini collettivi (SOC) delle __________, il termine per versare un anticipo delle spese è considerato come rispettato se la data di scadenza determinata dal supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine fissato dal Tribunale e se il supporto dati è stato consegnato entro tale termine a un __________ (DTF 117 IB 222; cfr. anche DTF 118 Ia 11 ss. cons. 2a e 2 e pure sentenza TF 5P.217/1995 del 4 luglio 1995):

che in concreto i pagamenti sono tardivi perchè, una delle date di cui ai considerandi che precedono, ossia la data di scadenza determinata dal supporto dati è successiva rispetto ai termini assegnati, ragione per cui i gravami devono essere dichiarati inammissibili;

che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate;

richiamato l’art. 312 cpv. 2 CPC

decreta

  1. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.189) è inammissibile.

1.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________

  1. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.190) è inammissibile.

2.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________

  1. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.191) è inammissibile.

3.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________

  1. L’appello 6 novembre 1995 di __________ (inc. CEF 14.95.192) è inammissibile.

4.1. La tassa di giustizia di Fr. 50.-- è posta a carico di __________

  1. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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