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Numero d'incarto:
14.1995.184
Data decisione, Autorità:
30.05.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00184
Lugano
30 maggio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 agosto
1995 da
__________ patr. da: __________
contro
patr.
da avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________del 7/10
aprile 1995 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/19 ottobre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di giustizia di Fr. 200.--,
da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.”
Con atto di appello 26 ottobre 1995 l’escussa si è
tempestivamente aggravata contro la sentenza pretorile postulando
l’assegnazione di un’indennità conforme alla TOA, con protesta di spese e ripetibli;
con osservazioni 30 novembre 1995 la procedente si è
opposta all’appello, protestate spese e ripetebili;
con atto 30 ottobre 1995 anche la procedente si è
aggravata contro la sentenza pretorile, chiedendo l’accoglimento dell’istanza,
protestate spese e ripetibili;
rilevato che contro l’atto di appello della
procedente, l’escussa non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________del 7/10 aprile 1995 la __________
(in seguito: __________) ha escusso la __________ (in seguito: __________) per
l’incasso di Fr. 277’804.80 oltre interessi al 7% dal 10 settembre 1993,
indicando quale titolo di credito: “ Pretesa di natura contrattuale a
dipendenza dei contratti di compra-vendita 6.6.91, 19.9.91 e 14.4.92
perfezionatisi tra la creditrice e la società debitrice (DM 339’200.- al cambio
odierno di DM 1 = Sfr. 0.8190).
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su tre contratti di
compravendita datati 6 giugno 1991, 19 settembre 1991e 14 aprile 1992 (doc. A,
B. e C), aventi per oggetto macchine industriali. Essendo le macchine state
consegnate all’escussa ed avendo questa pagato unicamente degli acconti sulle
somme dovute per ogni singolo contratto di compravendita, la creditrice
pretende il pagamento dell’importo rimanente di complessivi Fr. 277’804.80.
C. Alll’udienza di contraddittorio l’escussa ha negato di
aver conferito procura alla signora __________ allo scopo di concludere i
contratti in esame. La __________ ha poi sostenuto che precedentemente erano
stati stipulati contratti di compravendita di macchinari, ma in altri contesti
ed il pagamento era avvenuto in contanti, contemporaneamente alla consegna
della merce.
D. Con sentenza 18/19 ottobre 1995 la Segretaria
assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza
argomentando che non essendo la signora __________ iscritta a RC e non
apparendo agli atti procura scritta, nè essendovi stata ammissione in
documenti, nè tantomeno all’udienza di contraddittorio ed il pagamento parziale
rientrando nell’ambito degli atti concludenti, l’escussa non può essere
considerata vincolata dai contratti di compravendita doc. A, B e C.
E. Contro la sentenza pretorile si è aggravata dapprima
l’escussa postulando una maggiore indennità secondo le disposizioni della TOA.
F. Con osservazioni 30 novembre 1995 la procedente ha
postulato la dichiarazione di nullità dell’appello per carenze formali ed in
via subordinata la sua reiezione, l’indennità potendo essere fissata al di
sotto del limite inferiore previsto dalla TOA.
G. Con il suo atto di appello la procedente ha postulato
l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione ribadendo la validità
dei contratti di compravendita quali riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF
nei confronti della __________In sostanza la __________ ha argomentato che si
devono valutare le peculiarità di ogni singolo caso e che se sussistono certi
presupposti, il potere di rappresentanza conferito dall’escussa ad una terza
persona può essere dimostrato mediante atti concludenti.
Considerato
in
diritto
a) Ex
art. 126 cpv. 1 CPC quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria
incompetente, questa, d’ufficio, lo trasmette subito all’autorità giudiziaria
competente e ne dà comunicazione alla parte che lo ha inoltrato. I termini si
ritengono rispettati se lo furono con l’insinuazione all’autorità incompetente.
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla __________ sull’atto di appello della __________ 26
ottobre 1995 vi è apposto il timbro di entrata della Pretura del Distretto di
Lugano recante la data 27 ottobre 1995.
b) La sanzione di nullità va applicata con cautela: non è
nullo l’appello dal cui contenuto, ancorchè impreciso, appaia comunque chiara
l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole
all’appellato, e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio
alla controparte (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 13).
Anche
se l’appello, per di più redatto dalla stessa parte, non risponde in modo
preciso ai requisiti formali, esso non è nullo, purchè dal suo complesso si desumino
i motivi e risulti l’indicazione della sentenza appellata e la volontà di
appellare (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 21).
Anche
se nell’atto di appello manca l’indicazione della parte appellata la quale
tuttavia fu in grado di rispondere all’appello, e non ebbe quindi alcun
pregiudizio, il difetto di forma non comporta la nullità dell’atto (cfr.
Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 22)
L’atto
di appello presentato dalla __________ anche se carente dell’indicazione della
parte appellata e del suo domicilio, non ha impedito a quest’ultima di
presentare le sue osservazioni. La __________ non ha di conseguenza subito
alcun pregiudizio. Inoltre dall’atto di appello si desumono sia la sentenza
appellata che i motivi d’impugnazione.
a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essre dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il riconoscimento di debito firmato da un
rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente:
procura scritta;
ammissione esplicita in documenti;
ammissione esplicita all’udienza;
Atti
concludenti non sono sufficienti. La soluzione formalista è quella che il
Tribunale federale in DTF 112 III 88/89 reputa più corretta, così come Amonn in
ZBJV 1988 p. 328-329, avuto riguardo alle peculiarità della procedura sommaria
di rigetto, anche se la tesi opposta (ammissibilità di ratifica per atti
concludenti) non è arbitraria (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340 e n.
114 p. 352).
c) Dall’esame dei contratti di compravendita doc. A, B e
C risulta che per la __________ essi sono stati sottoscritti dalla signora
__________ che non risulta iscritta a RC. Ora, procedere, come sostenuto
dall’escussa, alla valutazione delle peculiarità del caso, ossia del fatto che
la creditrice ha fornito i macchinari acquistati e che questi sarebbero già
stati parzialmente pagati - nonostante che dagli accrediti doc. da D1 a D9 non
sempre risulta per quali contratti sono stati effettuati i versamenti -,
implica l’ammissione di atti concludenti, che la soluzione formale del
Tribunale federale e la giurisprudenza di questa Camera tuttavia respingono.
L’escussa, in riferimento alla DTF 112 III 89, ha inoltre sostenuto che il
potere di rappresentanza non deve essere necessariamente dimostrato con procura
scritta. Come ritenuto al precedente considerando vi può essere infatti
ammissione esplicita in documenti oppure ammissione durante l’udienza di
contraddittorio. Nel caso di specie queste eventualità non si sono però
avverate.
I
doc. A, B e C non sono pertanto idonei a vincolare l’escussa, per cui in
mancanza di un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti, l’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione è stata in prima sede correttamente
respinta.
- Ex art. 68 OTLEF nelle contestazioni concernenti tra
l’altro il rigetto o l’ammissibilità di un’opposizione il giudice può, a
domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un‘equa
indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il
Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la
perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella
decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è
ora espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di
rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di
un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA
solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1
della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1
OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al
50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di
Fr. 20’000.--.
In
considerazione del valore di causa, della natura della disputa, come pure del
tempo impiegato in termini di razionalità, l’indennità assegnata dal primo
giudice appare inadeguata e va di conseguenza fissata in Fr. 1’500.--.
- L’appello 26 ottobre 1995 della __________ va quindi
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 57 e 68 OTLEF).
L’appello
30 ottobre 1995 della __________ va invece respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la __________ non avendo presentato
osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi
richiamati
gli art. 309 CPC e 82 LEF
pronuncia
I. L’appello
26 ottobre 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18/19 ottobre 1995 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
(1. inviariato).
"2. La
tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
della __________ __________ che rifonderà alla __________ Fr. 1’500.-- a titolo
di indennita”.
I.1. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 100.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà alla __________ Fr.
200.-- a titolo di indennità.
II. L’appello
30 ottobre 1995 __________, è respinto.
II.1. La
tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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