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14.1995.176 ΓÇó Appeal removed from the roll after withdrawal
14.1995.176Other CourtJun 26, 1998Dismissed
The appellant withdrew the appeal against the first-instance decision granting provisional dismissal of opposition in debt enforcement proceedings. The Ticino Court of Appeal’s Debt Enforcement and Bankruptcy Chamber therefore struck the appeal from the roll as moot. Applying the rule that the party rendering the proceedings moot bears the costs absent a different agreement, the court charged the judicial fee of CHF 40 to the appellant. No indemnity was awarded, as no request was made and the respondent did not file observations.
Art. 48, 49, 61 cpv. 1 and 62 cpv. 1 OTLEF; withdrawal of an appeal renders the proceedings moot and leads to striking off the roll. The party whose conduct causes the mootness is, as a rule, liable for costs, unless the parties have agreed otherwise. In the absence of a cost petition and without submissions by the respondent, no compensation for party costs is awarded (consid. 3a of DTF 113 III 110).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.176
Data decisione, Autorità: 26.06.1998, CEF
Incarto n. 14.95.00176
Lugano 26 giugno 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 luglio 1995 da
contro
patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/26 giugno 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 9/10 ottobre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 48’000.-- oltre Fr. 98.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 ottobre 1995 ha chiesto l’ammissione di documenti risp. l’annullamento della sentenza pretorile ed in via subordinata la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,
rilevato che con scritto 8 novembre 1995 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura;
preso atto che con scritto 25 giugno 1998 __________ ha ritirato l’appello;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
preso atto che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, la tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di un petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
pronuncia
L’appello 23 ottobre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di Fr. 40.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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