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Numero d'incarto:
14.1995.167
Data decisione, Autorità:
15.11.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00167
Lugano
15 novembre 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella procedura fallimentare dipendente
dall’istanza presentata il 29 maggio 1995 da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 25 settembre 1995 ha così pronunciato:
“1. E`
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo
da lunedì 25 settembre 1995 alle ore 16.00.
2./3/.4.
omissis”.
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 27
settembre 1995 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 28 settembre/4
ottobre 1995 con il quale all’appello è stato accordato effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 29 maggio 1995 la __________ ha chiesto il
fallimento di __________ per Fr. 5’531.85 oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 5 luglio 1995 alle
ore 14.00 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di aver pagato il suo debito
direttamente al rappresentante della __________ e produce una sua ricevuta
datata 20 settembre 1995 del seguente tenore:
“Ricevuto
in contanti la somma di Fr. 5’696.15 a saldo delle fatture + spese.
(Esecuzione
No. __________ del 26.1.95)”
considerato
in
diritto:
- L'appellante
adduce per la prima volta in sede d'appello, di avere saldato il suo debito
prima della dichiarazione di fallimento.
A
sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella
narrativa fattuale sub C.
a) La
questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed
eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile
cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di
ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di
ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria
di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.
4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora
fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire come un
ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi
effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f.
e rif. ivi).
-
Nel
caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente
dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di fallimento. Infatti la ricevuta
sottoscritta dal rappresentante della creditrice attesta che la somma di Fr.
5’696.15 è stata epressamente versata a saldo delle fatture ancora scoperte e
delle spese in relazione all’esecuzione n. 415’446 del 26 aprile 1995, per cui
le pretese fatte valere con la citata esecuzione, tra le quali figuravano pure
gli interessi, vanno considerate saldate: il fallimento va quindi annullato.
-
La
tassa di giustizia è a carico dell'appellante, siccome non comparsa avanti il
primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti, già anticipate da __________ sono caricate
all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia:
I. L'appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La
dichiarazione di fallimento 25 settembre1995 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, (___________) nei confronti di __________ è
annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico di __________.
-
Le
spese dell'Ufficio esecuzione e dell Ufficio fallimenti di Lugano, già
anticipate da __________, sono a carico di __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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