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Numero d'incarto:
14.1995.144
Data decisione, Autorità:
06.08.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00144
Lugano
6 agosto 1996/B/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 ottobre
1994 da
rappr. da: __________
contro
patr. da: __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
del 5/6 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con
sentenza 14/21 giugno 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza 18 ottobre 1994 è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ UEF
di Mendrisio è respinta in via definitiva sino a concorrenza di Fr.104’403.40
oltre le spese esecutive.
2 La
tassa di giustizia in Fr. 600.-- e le spese, da anticipare dall’istante, sono
poste a carico della parte convenuta che rifonderà alla controparte
Fr. 300.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 3 luglio 1995 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
le
osservazioni della parte appellata sono datate 25 agosto 1995;
rilevato
che con decreto presidenziale 6/10 luglio 1995 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
in
fatto
A. Con
PE n. __________ del 5/6 luglio 1994 dell’UEF di Mendrisio la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr.104’403.40, indicando quale titolo di
credito: “Jugement du Tribunal cantonal de Sion du 04.03.1993 + Décision d’assujettissement
à la prestation réformée par la __________ le 28.11.1984 (jugement et décision confirmés
par le Tribunale fédéral)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 28 novembre 1984 (doc. 4) nella
forma modificata della __________, cresciuta in giudicato, con la quale
__________ è stato condannato a pagare tasse per l’importo di Fr. 86’950.60
oltre a Fr. 492.-- per le spese, così come sulla sentenza 4 marzo 1993 (doc.
15) del Tribunale cantonale vallesano con la quale l’escusso è stato
riconosciuto colpevole e condannato al pagamento di una multa di Fr. 15’000.--
oltre alle spese procedurali di Fr. 1’960.80. Anche questa sentenza è cresciuta
in giudicato. La diffida di pagare le tasse e le spese di ricorso gli è stata
notificata il 3 novembre 1993, poi confermata dalla __________ in data 29
novembre 1993 (doc. 17 e 18). La diffida di pagare l’importo della multa e le
spese procedurali gli è stata notificata il 17 febbraio 1994 (doc. 19).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha contestato la legittimazione attiva dell’
__________ ed ha eccepito l’intervenuta prescrizione, così come la mancata
realizzazione dei beni sequestratigli nell’ambito del procedimento penale
amministrativo.
D. Con
sentenza 14/21 giugno 1995 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud
ha accolto l’istanza, argomentando che secondo gli art. 80, 83 e 87 ss. della
Legge federale sulle dogane in casu è applicabile la Legge federale sul diritto
penale amministrativo (DPA), la quale all’art. 11 cpv. 4 stabilisce che la pena
per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni, termine che nel caso di
specie ha iniziato a decorrere dalla crescita in giudicato della sentenza 14
dicembre 1993 della Corte di cassazione penale del Tribunale federale, per cui
la prescrizione non è ancora intervenuta. Non essendo prescritta l’esecuzione
della pena, ex art. 12 cpv. 4 DPA non vi é stata nemmeno prescrizione delle
pretese riguardanti le tasse sulla cifra d’affari e sul tabacco sottratte.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso ribadendo
l’eccezione di prescrizione.
F. Le
osservazioni 25 agosto 1995 della parte appellata sono intempestive.
Considerato
in
diritto
1.a) Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione. Sono parificate
alle sentenze esecutive le transazioni e le ricognizioni giudiziali, come pure,
entro il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità
amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte,
ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva.
Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva
di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato
prorogato il termine per il pagamento, ovvero dimostri che è prescritto.
b) Ex
art. 80, 83, 87 ss. della Legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) per la
prescrizione dell’azione penale è applicabile la Legge federale sul diritto
penale amministrativo (DPA, RS 313.0).
Secondo
l’art. 2 DPA le disposizioni generali del Codice penale si applicano ai fatti
cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia
altrimenti disposto da questa legge o dalle singole leggi amministrative.
Ex
art. 11 cpv. 2 DPA se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella
messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una restituzione, di
una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di cinque
anni; in caso d’interruzione della prescrizione, il termine non può esser
prolungato di più della metà.
Secondo
l’art. 11 cpv. 3 DPA per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è
sospesa durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa
l’obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da
decidere secondo la singola legge amministrativa ovvero finchè l’imputato
sconti all’estero una pena privativa della libertà.
L’art.
12 cpv. 4 DPA prevede che l’obbligo di pagamento o di restituzione non si
prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale o l’esecuzione
della pena.
c) La
decisione 28 novembre 1984, riformata dalla __________, sull’obbligo di
pagamento di tasse per l’importo di Fr. 86’950.60 oltre a Fr. 492.-- per le
spese procedurali (doc. 4), è divenuta esecutiva in seguito alla sentenza 18
luglio 1986 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. 8),
che ha respinto il ricorso di diritto amministrativo interposto da __________
contro la decisione della Commissione federale di ricorso in materia doganale
(doc. 6).
d) Con
decreto penale 23 dicembre 1987 (doc. 9) la Direzione generale delle dogane ha
condannato __________ al pagamento di una multa di Fr. 30’000.-- oltre alle
spese procedurali di Fr. 1’960.80. Con decisione 3 giugno 1988 (doc. 11) sempre
la __________, pronunciandosi sull’opposizione inoltrata dall’appellante contro
il predetto decreto, ha confermato la sua decisione. Questa è stata a sua volta
confermata dal Tribunale del II Circondario del Distretto di Sion con sentenza
6 aprile 1992 (doc. 13). In seguito ad appello di __________, il Tribunale
cantonale del Vallese, con pronunciato 4 marzo 1993 (doc. 15), ha riconosciuto
l’escusso colpevole, condannandolo al pagamento di una multa di Fr. 15’000.--
oltre alle spese procedurali di Fr. 1’960.80. Contro questa decisione
l’appellante ha inoltrato ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
penale del Tribunale federale, che con sentenza 14 dicembre 1993 (doc. 16) l’ha
confermata. La Corte cantonale aveva ritenuto che la prescrizione assoluta
dell’azione penale non era intervenuta. Questa decisione è stata confermata dal
Tribunale federale.
e) Secondo costante giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 116 IV 81, 115 Ia 325, 111 IV 91 e 105 IV 310) la prescrizione
assoluta dell’azione penale cessa di decorrere dopo la crescita in giudicato
formale di una sentenza di condanna dell’autorità cantonale di ultima istanza.
Ex art. 194 della Legge di procedura penale del Canton Vallese, il giudizio 4
marzo 1993 del Tribunale Cantonale vallesano (doc. 15) è divenuto esecutivo
dal giorno della sua notifica, avvenuta il 16 aprile 1993, ritenuto che secondo
l’art. 272 cpv. 7 della Legge federale sulla procedura penale (LPP; 311.0), il
ricorso per cassazione al Tribunale federale non sospende l’esecuzione della
decisione, a meno che la Corte di cassazione o il suo Presidente lo ordini.
Pertanto la prescrizione assoluta dell’azione penale, che era stata sospesa, ha
cessato di decorrere dal 16 aprile 1993, prima di giungere al suo termine.
f) La
prescrizione della pena, della durata di 5 anni (art. 11 cpv. 4 DPA), che ha
iniziato a decorrere con la crescita in giudicato della decisione 4 marzo 1993
(doc. 15), intimata il 16 aprile 1993, non è ancora subentrata e di conseguenza
ex art. 12 cpv. 4 DPA l’obbligo di pagamento di tasse per l’importo di Fr.
86’950.60 oltre spese per Fr. 492.--, di cui alla sentenza 28 novembre 1984
(doc. 4), non è prescritto.
La
decisione 28 novembre 1984 della __________ (doc. 4), così come la decisione 4
marzo 1993 (doc. 15) del Tribunale cantonale vallesano - entrambe confermate
dai pronunciati 18 luglio 1986 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale (doc. 8) e 14 dicembre 1993 della Corte di cassazione penale (doc. 16)
costituiscono pertanto validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ex art.
81 LEF.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
3 luglio 1995 di __________ va di conseguenza respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in
mancanza di petitum in tal senso (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF, 80,83 e 87 LD, art. 2, 11 e 12 DPA
pronuncia
-
L’appello
5 luglio 1995 di __________ a, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 900.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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