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Numero d'incarto:
14.1995.140
Data decisione, Autorità:
23.04.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00140
Lugano
23
aprile 1996
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 marzo 1995
da
(patrocinato
dallo Studio legale __________)
contro
avv.
(patrocinato
dall’avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 ottobre 1994 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/12 giugno 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per Fr.
36’983.35 più interessi al 5% dalla notifica del PE.
- La
tassa di giustizia in Fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr.
400.-- a titolo di ripetibili”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escusso che con atto 23 giugno 1995 ha postulato l’integrale reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti
considerato
in diritto: A. Con PE n. __________ del 26/28 ottobre 1994 dell’UE
di Lugano la __________ ha escusso l’avv. __________ per l’incasso di Fr.
36’983.35 oltre interessi al 10% dal 18 ottobre 1994, indicando quale titolo di
credito: “Risarcimento del debito del 23 maggio 1994, saldo impagato
equivalente di Lit. 45’490’000.-- al tasso di 10% dal 18.10.1994.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su uno scritto datato 23 maggio 1994 firmato
dall’avv. __________ e dall’arch.
__________ (doc. B) nel quale è stato tra l’altro stipulato:
“Le
parti concordano di recedere dai rapporti societari relativi a __________ a far
data dal ...
Lo
__________ si impegna a rendere liberi i locali al 5° piano di Via __________ a
fronte della liquidazione delle seguenti spettanze:
- Parcella
relativa alla ristrutturazione
ed
arredi uffici __________ L. 35.490.000
..................”
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sostenuto di avere sottoscritto l’accordo doc.
B manifestamente in nome e per conto delle società, che gli fanno capo a Lugano,
__________ e __________. La procedente
avrebbe infatti reso delle prestazioni a favore delle due società per la
realizzazione di uffici in via __________ a __________o, per cui sono state
emesse la fattura n. 27 intestata a __________ per Lit. 24’843’000 (doc. 9) e
la n. 26 intestata alla __________ per Lit. 10’647’000 (doc. 10), pari all’im-porto
di Lit. 35’490’000 riconosciuto nel doc. B . L’escusso ha poi sostenuto
l’esistenza di contropretese della __________ per varie operazioni eseguite per
la costituzione di una società e per spese di viaggio e prestazioni personali
rese all’architetto __________.
D. Con
sentenza 2 giugno 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha
accolto parzialmente l’istanza, argomentando che dalla documentazione prodotta
non risulta che l’escusso abbia sottoscritto il doc. B in nome e per conto
delle società __________ e __________. Al contrario dal citato documento emerge
che i firmatari dell’accordo sono l’avv. __________, che risulta aver
sottoscritto a titolo personale, e l’arch. __________, indicato sulla carta
intestata su cui è stato redatto l’accordo, quale titolare dello studio
__________. In prima sede gli interessi sono stati riconosciuti, in difetto di
un diverso accordo fra le parti, unicamente al tasso legale del 5% (art. 104
CO) con decorrenza dalla data del PE, non risultando agli atti una precedente
messa in mora.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
in diritto: 1.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
b) La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/
Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980 § 1 n. 7 p. 3)
c) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 330).
d) Dal
tenore dell’accordo doc. B risulta che le parti hanno concordato di recedere
dai rapporti societari relativi alla __________ e che lo studio __________ si è
impegnato a rendere liberi determinati locali a fronte della liquidazione di
alcune spettanze ivi indicate. Da questo documento non emerge tuttavia con la
necessaria chiarezza se con la sua firma l’escusso ha inteso unicamente
sottoscrivere l’accordo di recessione dai rapporti societari in quanto tale
oppure se ha inteso assumersi l’impegno di saldare personalmente gli importi ivi
indicati, considerato tra l’altro che l’importo di Lit. 35’490’000 si riferisce
agli uffici __________ e __________, per i quali erano state emesse le fatture
n. 27 e 26 intestate alle società __________ e __________ (doc. 9 e 10) e che
l’importo di Lit. 10’000’000 era destinato alle spese di costituzione dello
__________. Pertanto dal doc. B non si può evincere una dichiarazione di
volontà dell’escusso chiara, non equivoca e non soggetta ad interpretazione di
volere pagare l’importo posto in esecuzione. Il limitato potere del giudice del
rigetto provvisorio non consentendo tuttavia l’indagine volta a stabilire quale
sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente
liquida, l’istanza di rigetto dell’opposizione va respinta per carenza di un
riconoscimento di debito che adempia i presupposti dell’art. 82 LEF.
- L’appello
23 giugno 1995 dell’avv. __________ va quindi accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia: 1. L’appello 23 giugno 1995 dell’avv. __________,
Lugano, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2/12 giugno 1995 della Segretaria assessore della Pretura
di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione 22 marzo 1995
dello __________ è respinta.
-
La tassa di giustizia di Fr. 170.--, da anticipare dalla parte
istante, è a carico dello __________ che rifonderà all’avv. __________ Fr. 400.-- a titolo di indennità.”
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 250.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico dello __________, che rifonderà all’avv. __________
Fr. 500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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