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Numero d'incarto:
14.1995.136
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00136
Lugano
7 agosto 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’ istanza 26 aprile 1995
presentata da
rappr. da: __________
Contro
rilevato che con sentenza 7/12 giugno 1995 la Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato:
"1. E` pronunciato il fallimento di
__________, a far tempo da lunedì 12 giugno 1995, alle ore 16.00.
2/3/4
omissis".
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 19
giugno 1995 da __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 20/21giugno 1995
che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
esaminati atti e documenti;
Ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 26 aprile 1995 la __________ ha chiesto il
fallimento di __________ per Fr. 1’087.80 oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 16 maggio 1995 alle
ore 14.30 l'escusso non è comparso.
C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito
prima della dichiarazione di fallimento e produce dichiarazione della
creditrice che conferma il pagamento del debito più interessi e spese in data 7
giugno 1995 (doc. A).
Considerato
in
diritto:
- L'appellante adduce per la prima volta in sede
d'appello, di aver saldato il suo debito prima della dichiarazione di
fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato
nella narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in
seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto
processuale civile cantonale, atteso che per l'art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha
facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella
procedura di ricorso di cui all'art. 174 LEF.
Per
gli art. 385 ss. CPC l'istanza di fallimento è trattata con la procedura
sommaria (cfr. in particolare l'art. 387 CPC).
Contro
la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell'appellazione a
questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa
particolarità, l'art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano
l'istituto dell'appello. Queste escludono, in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni
(cfr., tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28
gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità
procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l'ammissibilità di
nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante
declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr.
tra tante CEF 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre CEF 7 giugno 1983 in re
E. c. I. p. 4-5.
Gli
pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento,
qualora fossero stati tempestivamente noti al pretore, e non devono apparire
come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con
i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T.
cons. 1 i.f. e rif. ivi).
-
Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso
costituisce prova sufficiente del pagamento effettuato dall'appellante ante
declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
-
La tassa di giustizia è a carico dell'appellante,
siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le
spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. L'appello
è accolto.
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
"1. La
dichiarazione di fallimento 7/12 giugno 1995 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.95.00362, nei confronti di
__________, è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico di __________.
-
Le
spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a
carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Ufficio dei fallimenti di Lugano
Ufficio esecuzione di Lugano
Ufficio dei registri di Lugano
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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