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Numero d'incarto:
14.1995.133
Data decisione, Autorità:
30.05.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00133
Lugano
30 maggio 1996/B/fc/fb
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 febbraio
1995 da
patr.
avv. __________
contro
patr. dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore di Locarno Cittâ con sentenza 22 maggio 1995 ha così
deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al
PE n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta per Fr. 45’000.-- oltre a Fr.
98.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr.
250.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico del convenuto il
quale rifonderà alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 2 giugno 1995 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________dell’11/12 gennaio 1995 dell’UEF
di Locarno la __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso
di Fr. 45’000.--, indicando quale titolo di credito: “Contrat de prêt
hypothécaire du 09.09.1988; 7 cédules hypothécaires, soit Fr. 130’000.-- en Ier
rang, constituée le 22.09.85 sous no 5719; Fr. 10’000.-- en 2ème rang, const. le
02.03.81 sous no 2163; Fr. 10’000.-- en 3ème rang, const. le 07.03.83 sous no
2659; Fr. 110’000.-- en 4ème rang, const. le 13.01.86 sous no 394; Fr.
70’000.-- en 6ème rang, const. le 16.02.87 sous no 2227; Fr. 970’000.-- en 7ème
rang, const. le 20.07.87 sous no 10398; Fr. 200’000.-- en 8ème rang, const. le
29.09.88 sous no 15357. Intérêts semestriels
au 30.09.94 + taux majoré Fr. 45’000.--.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto
concluso con __________ e __________ il 9/27 settembre 1988 (doc. B)
concernente la concessione di un mutuo ipotecario di Fr. 1’500’000.--, così
come su sette cartelle ipotecarie al portatore per un importo complessivo di nominali
Fr. 1’500’000.-- (doc. da I a Q).
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto
che non vi è identità tra i titoli di credito indicati sul PE ed i conteggi
prodotti con l’istanza di rigetto. Inoltre l’unico documento sottoscritto dal
debitore è il contratto doc. B, nel quale era previsto un interesse fisso per
tre anni del 4.75%.
D. Con sentenza 22 maggio 1995 il Pretore di Locarno
Città ha accolto l’istanza argomentando che la procedente fonda la sua pretesa
sia sul contratto di mutuo ipotecario 27 settembre 1988 (doc. B), che
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, che sulle
cartelle ipotecarie doc. da I a Q. Secondo il primo giudice Il tasso
d’interesse al 5.5%, calcolato dalla __________ per il periodo dal 1. aprile al
30 settembre 1994, è comunque coperto dal documento sottoscritto dall’escusso
il 6 giugno 1991 (doc. C), da cui risulta che l’interesse è stato fissato ad un
tasso annuo del 7%. A questo tasso va aggiunto l’aumento dello 0.5% annuo previsto
nel caso di ritardo con i pagamenti (cfr. cifra 7 doc. B).
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue argomentazioni di
prima sede.
Considerato
in
diritto
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
La
volontà di obbligarsi può risultare anche da un atto pubblico redatto nelle
forme stabilite dal diritto cantonale come le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 337).
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza)
con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti)
(cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Il contratto di mutuo costituisce riconoscimento di
debito quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:
-
vi
è contratto di mutuo scritto;
-
vi è la
prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o da una ricevuta
separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il capitale pattuito;
-
la
pretesa deve essere inoltre esigibile (cfr. CEF 19 giungo 1990 in re J./W.SA).
d) La procedente ha indicato sul PE quali titoli di
credito il contratto di mutuo ipotecario 9 settembre 1988 (doc. B), così come
sette cartelle ipotecarie (doc. da I a Q). Questi documenti sono stati prodotti
e posti a fondamento dell’istanza di rigetto dell’opposizione, per cui
l’eccezione di carenza di identità sollevata dall’escusso, al limite del
temerario, va respinta.
e) Sia le cartelle ipotecarie doc. da I a Q che il mutuo
ipotecario doc. B costituiscono validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF.
Per quel che concerne il mutuo ipotecario l’escusso non ha infatti negato il
trasferimento della somma mutuata, tra l’altro dimostrata dal possesso delle
cartelle ipotecarie da parte della Basilese. Inoltre il contratto prevede quale
scadenza per il pagamento degli interessi il 31 marzo risp. il 30 settembre,
per cui risultano adempiuti i requisiti di cui al precedente considerando sub
1.b).
f) Nel contratto di mutuo ipotecario doc. B è fissato un
tasso d’interesse annuo al 4.75% annuo, aumentato dello 0.5% in caso di ritardo
di oltre 30 giorni nel pagamento (cfr. doc. B punto 7). Con scritto 6 giugno
1991 (doc. C), controfirmato dal debitore, la procedente ha comunicato che dal
-
ottobre 1991 sarebbe stato applicato un tasso variabile del 7%. Di
conseguenza l’interesse del 5.5% più lo 0.5% pretesi dalla procedente risultano
coperti dai doc. C e B, sottoscritti da __________. Il primo giudice ha
pertanto correttamente rigettato l’opposizione in via provvisoria per Fr.
45’000.--, ossia per il 6% di Fr. 1’500’000.-- dal 1. aprile al 30 settembre
-
L’appello 2 giugno 1995 di __________ va quindi
respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L’appello
2 giugno 1995 di __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo
carico.
-
Intimazione
a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno Città
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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