Cambial bankruptcy appeal held inadmissible

14.1995.108Other CourtJul 4, 1995Inadmissible

Summary

The Ticino appellate bankruptcy chamber held that an appeal against a bankruptcy declaration in cambial enforcement is procedurally inadmissible. Relying on Art. 189(2) SchKG, it ruled that Art. 174 SchKG does not apply in this setting because the legislature provided for a summary, expedited mechanism. The appellant’s assertion that the debt had been paid was therefore not examined on appeal. The court also noted that the prior partial stay of enforcement fell away. Costs were imposed on the appellant, and the bankruptcy was declared effective from 11 July 1995 at 10:00.

Regest

Art. 189 cpv. 2 LEF; impugnabilità della dichiarazione di fallimento nell’esecuzione cambiaria. La declaratoria o il rifiuto del fallimento pronunciati nel quadro dell’esecuzione cambiaria non sono impugnabili mediante ricorso all’autorità giudiziaria superiore; l’art. 174 LEF non è applicabile per via del silenzio qualificato dell’art. 189 cpv. 2 LEF. La disciplina si fonda sull’esigenza di celerità della procedura cambiaria e sulla disponibilità per l’escusso dei rimedi propri dell’esecuzione, segnatamente l’opposizione. L’appello contro la sentenza di fallimento è pertanto formalmente improponibile e va dichiarato irricevibile (consid. in fatto e diritto).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1995.108

Data decisione, Autorità: 04.07.1995, CEF

Incarto n. 14.95.00108

Lugano 4 luglio 1995/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella procedura fallimentare in via cambiaria dipendente dall’istanza 6 aprile 1995 presentata da


contro


patr. dall'avv. __________

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 5/6 aprile 1995 ha così pronunciato:

“1. E` pronunciato il fallimento della ditta __________.

  1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del 6 aprile 1995.

  2. La tassa di giustizia globale in Fr. 100.--, da anticiparsi dall’istante è a carico della massa.”

Decisione dedotta in appello dalla __________ con atto 18 aprile 1995;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

preso atto che con decreto presidenziale 20/25 aprile 1995 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

esaminati atti e documenti;

considerato

in fatto e in diritto

  • che con pronunciato 6 aprile 1995 il Pretore ha decretato il fallimento cambiario della __________;

  • che con atto 18 aprile 1995 la __________ ha dichiarato di aver saldato il suo debito in data 27 marzo 1995, risultante dalla dichiarazione 13 aprile 1995 della creditrice (doc. B);

  • che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autoritâ giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 24 settembre 1990 in re T.I. SA c.C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 265; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 37 m. 2 e 45; Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p. 282; Hans Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, 2. ed., Zurigo 1968 p. 28);

  • che la soluzione del legislatore va condivisa poichè ben si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (cfr. in senso convergente, Amonn op. cit. § 37 m. 45 i.f. e CEF 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1a; l’opinione contraria è invece sostenuta, de lege ferenda, dalla Commissione d’esperti per il riesame della LEF che all’art. 189 cpv. 2 dell’avamprogettto del dicembre 1981 ha previsto la possibilità di aggravarsi contro la declaratoria di fallimento cambiario con rimedio ordinario di diritto);

  • che pertanto l’appellazione 18 aprile 1995 della __________ è irricevibile siccome formalmente improponibile;

  • che l’esito dell’appello determina la caducità del decreto di concessione dell’effetto sospensivo;

  • che la fallita è rinviata, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui la fallita “produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato” (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, la qui appellante sarà reintegrata nella libera disposizione del suo patrimonio;

per questi motivi,

visti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF; su spese e indennità gli art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF

pronuncia

  1. L’appello 18 aprile 1995 della __________, è irricevibile.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da

martedì 11 luglio 1995, ore 10.00

  1. La tassa di giustizia di Fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

  2. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello

Il Presidente La Segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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