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Numero d'incarto:
14.1995.106
Data decisione, Autorità:
22.05.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00106
Lugano
22 maggio 1995/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 19 gennaio 1995 da
rappr. dall'Amm. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________del 18 agosto/13 ottobre 1994 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 marzo 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è ammessa e, pertanto, l’opposizione
interposta al PE n. __________UE Lugano respinta in via definitiva.
- La
tassa di Fr. 150.-- da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso.”
.
Decisione
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 7 aprile 1994;
esaminati
atti e documenti,
posti i
seguenti
punti
di giudizio
-
Deve essere accolta l’appellazione 7 aprile 1995
di __________?
-
Tassa di giustizia.
Considerato
in
fatto e in diritto
-
che
con sentenza 30 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Cantone
Ticino;
-
che
con atto 7 aprile 1995 __________, che non è comparso all’udienza di
contraddittorio in prima sede, si è aggravato contro il pronunciato pretorile
nei termini che seguono:
“con
la presente mi permetto di inoltrare ricorso alla sopracitata sentenza in
merito all’esecuzione no. __________.
I
motivi saranno da me esposti in sede di udienza”.
- che
forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2
elenca, tra l’altro, sub:
e) le
domande d’appello;
f) i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
-
che
l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui
all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
-
che
per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la
declaratoria di nullità dell’appello;
-
che
l’appellazione si riduce al semplice rinvio ai "motivi che saranno esposti
in sede di udienza", tanto irrituale quanto inconcludente;
-
che
ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF
4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio
1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre
1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep
1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
-
che
in via abbondanziale va rilevato che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di
appello è inoltre esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni;
-
che
l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello
alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche
alla CEF);
per
questi motivi,
richiamati
i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
PRONUNCIA
-
L’appello
7 aprile 1995 __________, è dichiarato nullo.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 210.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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