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Numero d'incarto:
14.1995.00160
Data decisione, Autorità:
06.08.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00160
Lugano
6 agosto 1996/C/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 luglio 1995
da
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________del 20/21 giugno 1995 dell’UEF
di Mendrisio;
sulla
quale istanza la Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza 18 agosto 1995 ha così
pronunciato:
“1. L’istanza
di rigetto dell’opposizione 3.7.1995 è respinta.
- La
tassa di giustizia di Fr. 50.-- e le spese sono a carico dell’istante, il quale
rifonderà altresì alla controparte Fr. 200.-- a titolo di indennità.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello dal
procedente che con atto 23 agosto 1995 ha postulato l’accoglimento dell’istanza,
con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 18 settembre 1995 la parte
appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 20/21 giugno 1995 dell’UEF di Mendrisio
__________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 20’000.-- oltre interessi
al 5% dall’11 aprile 1994, indicando quale titolo di credito: “Bestätigung vom
18 Oktober 1993 (Anzahlung Fr. 30’000.-- geleistet)”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 18
ottobre 1993 (doc. C) con il quale l’escussa ha dichiarato di ritirare il
negozio di __________ di __________, in via __________ a __________, per
complessivi Fr. 50’000.--.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha confermato
l’opposizione, sostenendo che “nella procedura parallela promossa nei confronti
di __________ (per lo stesso importo e sulla base dello stesso titolo - es. n.
__________) l’istante ha sempre sostenuto, ammesso e riconosciuto che il
documento in questione è stato sottoscritto dalla convenuta a nome e per conto
del marito, tesi addirittura confermata dalla Pretore nella decisione di
rigetto provvisorio d’opposizione di data 29.3.1995”. A mente dell’escussa è
pertanto abusivo “pretendere ora che debitrice della pretesa somma sarebbe
anche __________: infatti o quest’ultima ha sottoscritto il documento a titolo
personale (tesi mai sostenuta da controparte), o in rappresentanza del marito
(tesi ammessa e riconosciuta dall’istante)”. Per l’escussa l’istante “non può
mutare le proprie tesi come più gli fa comodo una volta sostenendo una cosa,
un’altra esattamente il contrario”, per cui l’istanza va respinta avendo il
procedente già “ammesso e riconosciuto che il preteso titolo di rigetto è stato
sottoscritto dalla convenuta in rappresentanza del marito”.
D. Con sentenza 18 agosto 1995 la Pretore della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l'istanza argomentando che “dalla
documentazione agli atti si può ritenere che il preteso riconoscimento di
debito non sia stato firmato dall’escussa a proprio nome, bensì in
rappresentanza del di lei marito __________, ovvero a nome e per conto di
quest’ultimo”. Infatti “lo stesso escutente, ribadendo con scritto doc. 4 la validità
della richiesta di pagamento dell’ammontare del saldo in parola (...) esplicitamente
ammette che il doc. C, sottoscritto dalla qui escussa __________, vincoli in
realtà il di lei marito __________ ”.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravato il procedente asseverando, per quanto comprensibile dalle confuse
argomentazioni dell’atto d’appello, che il 18 ottobre 1993 ha venduto per Fr.
50’000.-- il suo negozio di alimentari __________, che ha “dettato alla moglie
__________ quanto doveva essere scritto” nel contratto.
Per
questo motivo l’11 aprile 1994 il procedente ha fatto notificare a __________
il PE n. __________, al quale l’escusso ha interposto opposizione.
F. Con osservazioni 18 settembre 1995 __________ ha
postulato la reiezione “in ordine e nel merito” del gravame.
L’osservante
ha rilevato che né la società __________ né il __________ sono abilitati a
rappresentare dinanzi i Tribunali ticinesi, ritenuto che il __________ non
risulta iscritto all’albo dei __________ del Cantone Ticino. A mente di
__________ anche se la memoria di reclamo “è controfirmata personalmente da
__________ la stessa è stata manifestamente stesa dal __________ l’escussa
“lascia quindi al libero apprezzamento di cod. Camera di valutare la ricevibilità,
in ordine, della memoria di controparte”.
L’osservante
rileva che la Pretore ha “respinto l’istanza di controparte atteso che
__________ non ha sottoscritto il doc. C a titolo proprio, ma in rappresentanza
del marito” e che l’appello “non contiene nemmeno una riga di motivazione”
riferita a tale conclusione, per cui lo stesso deve “essere respinto in ordine
per manifesta carenza di valida motivazione”.
Nel
merito l’osservante ha evidenziato che l’istanza di controparte è da respingere
perché lo stesso __________ “aveva in precedenza ammesso e riconosciuto che il
contratto prodotto quale doc. C era stato sottoscritto da __________ a nome e
per conto del marito”. A mente di __________ è abusivo sostenere ora che il
doc. C sarebbe stato sottoscritto a titolo proprio e non in nome e per conto
del marito.
Considerato
in
diritto:
- L’osservante argomenta che né la società __________ né
il __________ sono abilitati a rappresentare dinanzi i Tribunali ticinesi,
ritenuto che il __________ non risulta iscritto all’albo dei __________ del
Cantone Ticino. Inoltre a mente dell’appellata, ritenuto che la Pretore ha
respinto l’istanza perché __________ non ha sottoscritto il doc. C a titolo
proprio, ma in rappresentanza del marito e che l’appello non contiene “nemmeno
una riga di motivazione” riferita a tale conclusione, lo stesso deve “essere
respinto in ordine per manifesta carenza di valida motivazione”.
a) La competenza di disciplinare la rappresentanza
processuale è cantonale, atteso che l’art. 27 LEF non torna applicabile avanti
l’autorità giudiziaria bensì solo avanti l’autorità amministrativa (ad es.:
ufficiali esecutori, funzionari preposti all’ufficio dei fallimenti, autorità
di vigilanza) nella procedura esecutiva in senso stretto (cfr. Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 332 con riferimenti). La rappresentanza processuale costituisce presupposto
processuale ex art. 97 n. 4 CPC che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni
stadio di causa, ritenuto che un atto di procedura cui manchi un presupposto
processuale è inefficace (Cometta, op. cit., p. 332).
In
origine potevano fungere quali patrocinatori solo gli avvocati ammessi al
libero esercizio della professione nel Cantone o le persone che detengono una
rappresentanza legale: erano quindi escluse, per precisa volontà del
legislatore, persone non iscritte all’albo degli avvocati (Cometta, op.
cit., p. 332 con riferimenti).
Con
l’introduzione della novella legislativa del 16 aprile 1985 (in vigore dal
1.1.1986) la rappresentanza processuale è stata riconosciuta anche a
rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria, a
fiduciari con l’autorizzazione cantonale e ad amministratori di immobili
oggetto della lite ma solo limitatamente a determinate cause e procedure (Cometta,
op. cit., p. 332 con riferimenti). La vertenza oggetto di impugnativa non
rientra tra quelle legittimanti l’estensione della rappresentanza processuale:
ne consegue che __________ non può essere rappresentato dal __________. La
questione resta comunque senza conseguenze pratiche atteso che il creditore ha
sottoscritto sia l’istanza di rigetto dell’opposizione che l’appellazione.
b) Per i combinati cpv. 2 lit. f) e cpv. 5 dell’art. 309
CPC, la dichiarazione di appello è nulla se manca l’indicazione dei motivi di
fatto e di diritto sui quali si fonda.
Il
rigore formale va però attenuato e si prescinde quindi dalla declaratoria di
nullità dell’atto di appello quando, pur in mancanza dei requisiti dinanzi
indicati, dal contesto appaia chiara la volontà di appellare e risulti in
termini affidabili quanto si chiede sia giudicato e per quali motivi, atteso che
dalle irregolarità formali non derivi pregiudizio alla controparte: la sanzione
di nullità è infatti da applicare con cautela, evitando di incorrere nella
censura di formalismo eccessivo (cfr. in senso convergente II CC 16
aprile 1985 in re A. SA c. B., in Rep 1985 p. 338; II CC 10
gennaio 1986 in re C. c. C., in Rep 1986 p. 271; II CC 21 marzo
1980 in re S. c. F., in Rep 1981 p. 185; Lorenzo Anastasi, Il
sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo
1981, p. 135).
Nella
concreta fattispecie ben può dirsi che dall’atto di appello emerge in termini univoci
la volontà di __________ di impugnare la sentenza pretorile perché il doc. C è
stato sottoscritto dall’escussa __________. Dalla pretesa carenza formale
dell’atto d’appello nessun danno è inoltre derivato all’appellata che in sede
di osservazioni ha ben compreso l’oggetto del contendere.
Ne
consegue l’ammissibilità in principio dell’appellazione.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del
suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o
soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit., p. 331
con riferimenti).
- Il procedente fonda la sua pretesa sulla dichiarazione
18 ottobre 1993 (doc. C) con la quale l’escussa ha dichiarato di ritirare il
negozio di __________ di __________, in via __________ a __________ per
complessivi Fr. 50’000.--. Nello scritto doc. C l’escussa si è riconosciuta,
con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
discutibile, debitrice nei confronti del procedente dell’importo in esecuzione
(Fr. 50’000.-- dedotto un acconto di Fr. 30’000.--). La scrittura privata
doc. C costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto
dell’opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di Fr. 20’000.-- oltre agli
accessori.
4.a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi o
giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle
eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non
solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II
Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B.
c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in
re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BlSchk
1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p.
83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS
186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) L’escussa argomenta che nella procedura parallela
promossa nei confronti di __________ l’istante ha sempre sostenuto che il doc.
C è stato sottoscritto dalla convenuta a nome e per conto del marito, tesi
addirittura confermata dalla Pretore nella decisione di rigetto provvisorio
d’opposizione del 29.3.1995. A mente dell’escussa l’istanza va respinta avendo
il procedente già “ammesso e riconosciuto che il preteso titolo di rigetto è
stato sottoscritto dalla convenuta in rappresentanza del marito”.
c) Con PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio dell’11/18
aprile 1994, __________ ha proceduto contro __________ per l’incasso di Fr.
20’000.-- oltre accessori sulla scorta della dichiarazione di cui al doc. C
(cfr. doc. 2 e 3), perché __________ avrebbe sottoscritto il doc. C in
rappresentanza del marito, vero acquirente del negozio (doc. 4). Sulla scorta
della documentazione presentata nella procedura di rigetto dell’opposizione al
PE n. __________ la Pretore, con pronunciato 29 marzo 1995 (doc. 2), ha
respinto l’opposizione interposta da __________. Come rettamente evidenziato
dalla Pretore quindi lo stesso escutente, chiedendo con lo scritto doc. 4 e con
il PE n. __________ il pagamento del saldo a __________ esplicitamente ammette
che il doc. C, sottoscritto dalla qui escussa __________, vincoli in realtà il
di lei marito. Pure nell’atto d’appello del 23 agosto 1995 __________ ha ridabito
che acquirente del proprio negozio è __________ e non la moglie __________
(cfr., tra i tanti riferimenti, anche i punti 1 e 2 a p. 2 dell’appello). Ne
consegue la conferma del giudizio di prima sede, avendo __________ reso
verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF l’eccezione liberatoria.
- L'appello 23 agosto 1995 di __________ è respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 27, 82 LEF; 97 n. 4, 309 cpv. 2 lit.e e cpv. 5 CPC
pronuncia
-
L'appello
23 agosto 1995 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 100.--, già anticipata
dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr.
300.-- d’indennità.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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