AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1995.00112
Data decisione, Autorità:
28.02.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00112
Lugano
28 febbraio 1996
/C/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 gennaio
1995 dagli
contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 gennaio 1995 dall’UEF
di __________;
sulla quale istanza il Pretore di __________ con
sentenza 6 aprile 1995 ha così pronunciato:
“1. L’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________, del 10/11.1.1995, è
rigettata in via provvisoria.
- Le spese e la tassa di giustizia Fr. 350.--, da anticipare dalla
parte procedente, sono a carico dell’escussa, la quale dovrà inoltre rifondere
alla controparte Fr. 2’500.-- per ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escussa che con atto 14 aprile 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 19 maggio 1995 la parte
appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 25 aprile 1995 di
concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 10/11 gennaio 1995 dell’UEF
di __________ lo studio legale __________, recte gli avvocati __________
__________ e __________, ha escusso __________ per Fr. 250’000.-- oltre
accessori, indicando quale titolo di credito: ”A titolo onorario”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. I procedenti fondano la loro pretesa sulla
dichiarazione 4 agosto 1993 nella quale l’escussa ha dichiarato “che non appena
saranno perfezionate le pratiche di vendita della __________ e della
____________________verserà allo studio __________ la somma di Fr. 250’000.-- a
titolo di onorario” (doc. B e C).
I procedenti
versano agli atti pure le convenzioni del 23 marzo 1994 con le quali l’avv.
__________, rappresentante a titolo fiduciario i proprietari delle azioni della
__________ __________ e della __________ A, ha ceduto al dott. __________ risp.
a __________ le azioni delle due società (doc. D e E). Nelle convenzioni è
previsto che il prezzo delle azioni vendute è soluto con l’assunzione integrale
da parte dei compratori delle intere posizioni debitorie delle due società.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha asseverato
che le azioni delle società non le sono mai appartenute. Esse infatti sarebbero
appartenute ad un terzo che nella primavera del 1994 “per il tramite dell’avv.
__________ trattava con lo studio __________ e __________ la vendita del
pacchetto azionario delle due società”. A mente dell’escussa il mandato di
vendere le azioni conferito allo studio legale __________ e __________ era
vincolato, per quanto di rilevanza nel caso di specie, alla “liberazione di
ogni obbligo o impegno diretto o indiretto degli azionisti o dei correntisti
delle due società sia nei confronti delle SA medesime sia nei confronti di
terzi in relazione a impegni delle SA” e alla “consegna del pacchetto azionario
mediante pagamento Zug um Zug (...) di Fr. 434’103.--”.
Contrariamente
alle disposizione date dal fiduciante l’importo preteso di Fr. 434’103.-- non
veniva versato e solo dopo numerose discussioni i procedenti decisero di
“inoltrare una esecuzione nei confronti di __________ per l’incasso
dell’importo sopraindicato”. Ne consegue, a mente dell’escussa, che “la condizione
del perfezionamento delle pratiche di vendita è ben lungi dall’essersi
verificata”, atteso “che le pratiche di vendita possono essere considerate
perfezionate unicamente al momento del pagamento del prezzo e non certamente
quando è ancora pendente una causa per ottenere il pagamento”.
I procedenti
hanno rilevato che “il riconoscimento di debito non è stato subordinato ad un
preventivo accordo su presunte modalità di pagamento in contanti dei due
pacchetti azionari”, che “avveniva semplicemente con l’assunzione da parte dell’acqui-rente
degli attivi e dei passivi delle due società”. Per i procedenti “la decisione
di vendere i due pacchetti azionari (anche senza nessuna controprestazione in
denaro) fu adottata con il consenso dell’escussa e di suo figlio; all’escussa
si comunicò che, di fronte alla situazione di liquidità delle due società,
erano stati sospesi gli incassi relativi alle indennità a favore del
sottoscritto legale quale amministratore e degli onorari maturati nel frattempo.
Entrambe le pretese furono cifrate in Fr. 250’000.-- per un lavoro durato otto
anni; l’escussa si dichiarò d’accordo ad assumere questo debito alla condizione
che le azioni delle due società fossero state alienate”.
D. Con sentenza 6 aprile 1995 il Pretore di Locarno-Campagna
ha accolto l’istanza argomentando che il doc. B/C costituisce riconoscimento di
debito ex art. 82 LEF “anche se sottoposto a condizione, ossia al fatto che
fossero perfezionate le pratiche di vendita della __________ e della __________
dove per vendita va evidentemente intesa la cessione (vendita) delle azioni
delle società”.
A mente del
Giudice di prime cure “la condizione è da considerare adempiuta, considerato
che i doc. D e E attestano l’avvenuta vendita e ritenuto che per perfezionamento
delle pratiche di vendita va evidentemente intesa la conclusione dei contratti
di compravendita, la quale è validamente avvenuta”. Per il Pretore è
“irrilevante il fatto che il prezzo non sia stato pagato, poiché il pagamento
del prezzo non costituisce elemento necessario per il perfezionamento del
contratto né d’altra parte il pagamento del prezzo costituiva la condizione di
validità dell’impegno di cui alla dichiarazione doc. B/C, essendo la condizione
in esso contenuta costituita unicamente dal perfezionamento del contratto”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata __________ asseverando in ordine che “l’istanza di rigetto dell’oppo-sizione
è stata promossa dallo studio legale __________, in qualità di società semplice
senza personalità giuridica”. A mente dell’appellante “alla società semplice
difetta la capacità di essere parte in giudizio, ciò che va rilevato
d’ufficio”.
F. Con osservazioni 19 maggio 1995 gli appellati hanno
resistito al gravame argomentando che in sede di contraddittorio hanno
precisato che “gli istanti sono l’avv. __________ e l’avv. __________ quali
persone fisiche, poiché la società semplice che configura lo studio legale non
ha personalità giuridica”.
Considerato
in diritto: 1.a) Ex art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in
ogni stadio di causa, se esiste il presupposto processuale della capacità delle
parti (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato,
1993, n. 4 ad art. 38). L’art. 142 CPC sanziona di nullità gli atti di
procedura che difettano di un presupposto processuale.
b) La capacità di essere parte in una procedura esecutiva
è riconosciuta ad ogni persona fisica o giuridica, di diritto privato o pubblico.
La società
in nome collettivo e la società in accomandita hanno la capacità esecutiva in
virtù di norme legali espresse (art. 562 e 602 CO), come pure l’indivisione (art.
49 LEF) e la comunione dei comproprietari di proprietà per piani (art. 712l
cpv. 2 CC).
La società
semplice (art. 530 CO) manca invece di personalità giuridica e nessuna
norma le conferisce la capacità esecutiva: non può quindi escutere ed essere escussa
come tale ma soltanto nella persona dei suoi soci presi individualmente (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 38 e n. 3 ad art. 41; DTF 72 III 43
e 43 III 178; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, Losanna 1993, p. 74; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 9 m. 3; Meier-Hayoz/Forstmoser,
Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, Berna 1984, § 8 m. 13).
c) Non vi è dubbio che lo studio legale __________ e
__________ costituisce una società semplice ex art. 530 ss. CO e pertanto,
proprio a dipendenza di questa specifica circostanza, allo stesso difetta la
capacità di essere parte in un procedimento esecutivo. Spetta pertanto alla
pluralità dei soci costituiti in litisconsorzio necessario l’esercizio del
proprio diritto dinanzi al giudice ordinario rispettivamente del rigetto (cfr. art.
544 cpv. 1 CO).
In questo
senso negli atti esecutivi dovrà figurare l’enumerazione completa delle persone
procedenti rispettivamente escusse (cfr. SJZ 1976, p. 44-45 n. 14 e rif.
ivi; H.W. Bohner, Zivilprozess-recht, Zurigo 1983, § 8 m. 5 e 26; O. Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1984, § 22 m. 13 e 14; Fritzsche/Walder,
op. cit. § 9 m. 3 e n. 9).
d) Nel caso di specie, tenuto conto che nel precetto
esecutivo e nell’istanza di rigetto dell’opposizione sono stati indicati i due
soci della società semplice e che l’indicazione erronea del creditore è
comunque sufficiente quando il debitore non può avere dubbi in merito
all’identità del creditore (cfr. Erwin Brügger, SchKG Schweizerische Gerichtspraxis
1946-1984, p. 191 n. 18 e 20) e non è leso nei propri interessi, non si può che
concludere nel senso che quale parte istante vanno indicati -con rettifica da operare
d’ufficio- gli avvocati __________ e __________.
e) L’indicazione dello studio legale __________ e
__________ non poteva trarre in errore __________. Pertanto nonostante la
menzione carente, l’escussa non poteva avere dubbio alcuno in merito all’identità
dei procedenti, che andavano intesi, quali soci della società semplice.
D’altro canto gli interessi della debitrice non sono stati danneggiati dal
fatto che ella sia stata escussa dallo studio legale __________ e __________
invece che dagli avvocati __________ e __________. Sulla base di queste considerazioni
sollevare dubbi in merito all’identità dei creditori costituisce tra l’altro un
abuso di diritto, atteso che questo principio generale è applicabile anche
nella procedura esecutiva.
2.a) La nozione di riconoscimento di debito
constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita
dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o
del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è
una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una
certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non
discutibile o soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3).
c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
d) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il
riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni,
legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il
creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce
sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep.
1989 p. 338 e rif. ivi; Panchaud/ Caprez, op. cit., § 16 p. 35).
- I procedenti fondano la loro pretesa sulla
dichiarazione del 4 agosto 1993 (doc. B e C) con la quale __________ ha
dichiarato “che non appena saranno perfezionate le pratiche di vendita della
__________ e della __________ , verserà allo studio legale __________ la somma di Fr. 250’000.-- a titolo
di onorario”. I procedenti producono pure le convenzioni del 23 marzo 1994 con
le quali l’avv. __________ ha ceduto al dott. __________ risp. a __________ le
azioni delle due società: nelle convenzioni è previsto che il prezzo delle
azioni vendute è soluto con l’assunzione integrale da parte dei compratori
delle intere posizioni debitorie delle società (doc. D e E).
Dall'esame
del doc. B/C si evince che il pagamento dell'importo di Fr. 250’000.-- era
condizionato al perfezionamento delle pratiche di vendita delle azioni della
__________ e della . Come rettamente evidenziato dal giudice di prime
cure le pratiche di vendita sono perfezionate alla conclusione dei contratti di
compravendita delle azioni e non al momento del pagamento di un eventuale
prezzo di vendita che in concreto nemmeno è stato pattuito, atteso che il
prezzo delle azioni è stato soluto con l’assunzione da parte degli acquirenti
delle posizioni debitorie delle società. Il contenuto dei doc. D e E risulta
chiaro e fornisce elementi sufficientemente liquidi atti a stabilire che le
azioni (risp. i certificati azionari) __________ e della __________ sono state
cedute a terzi e pertanto le pratiche di vendita sono state perfezionate. La
realizzazione di siffatta condizione non è del resto neppure stata contestata
dall'appellante, che si è sostanzialmente limitata a censurare che gli
acquirenti non avrebbero versato al proprietario delle azioni vendute Fr.
434’103.-- come da quest’ultimo richiesto nello scritto trasmesso il 4 marzo
1994 all’avv (doc. 1). Del resto __________ non ha condizionato il
versamento dell’importo di Fr. 250’000.-- agli avvocati __________ e __________
ad un determinato prezzo (minimo) di vendita delle azioni. Irrilevante è pure
la circostanza che le azioni delle società non sarebbero mai appartenute
all’escussa perché la validità del riconoscimento di debito del 4 agosto 1993
non dipende dalla proprietà delle azioni in questione. Ne consegue che il doc.
B/C, unitamente ai doc. D e E che attestano l’avvenuta realizzazione della
condizione ivi contenuta, costituisce riconoscimento di debito per l’importo dedotto
in esecuzione oltre agli accessori.
- L'appello
14 aprile 1995 di __________ è dunque respinto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 530 ss., 544 cpv.
1 CO; 97 n. 4 CPC
pronuncia: 1. L'appello
14 aprile 1995 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________, che rifonderà agli avvocati __________ __________ e
__________ Fr. 2’000.-- di indennità.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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