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Numero d'incarto:
14.1995.00110
Data decisione, Autorità:
20.04.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00110
Lugano
20 aprile 1995/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur-Martinelli, vicecancelliere
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 6 giugno 1994
da
(patrocinata
dallo studio legale __________)
Contro
(patrocinato
dallo studio legale __________)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 aprile/2 maggio 1994 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 21/22 luglio 1994 ha
così pronunciato:
“1. L’istanza
è respinta.
- La
tassa di Fr. 170.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con
l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 420.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello dalla
procedente che con atto 4 agosto 1994 ha postulato l’accoglimento dell’istanza,
con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 19 settembre 1994 l’appellato
ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio 1. Deve essere accolta l’appellazione 4 agosto 1994
__________?
- Tassa di
giustizia e indennità.
Ritenuto
in
fatto: A. Con PE
n. __________ del 26 aprile/2 maggio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 35’000.-- oltre interessi al 5 % dal
6 aprile 1994, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di
compravendita mobiliare del 27 gennaio 1994 (doc. B) con il quale ha venduto
all’escusso al prezzo di Fr. 35’000.-- l’arredamento, le installazioni e le
apparecchiature contenute nel __________.
C. All’udienza di contraddittorio __________ ha
argomentato che il contratto 27 gennaio 1994 non è stato adempiuto dalla
procedente, perché “si è rifiutata di partecipare all’appuntamento per la presa
in consegna dell’inventario che, a norma del contratto stesso, doveva
costituire parte integrante della convenzione di compravendita ed avrebbe
dovuto rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita: questa
condizione non si è verificata e di conseguenza il prezzo indicato non è esigibile”.
D. Con sentenza 21/22 luglio 1994 la Segretaria assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza
argomentando che “il convenuto ha dimostrato (doc. 1, 2 e 4) che la parte
istante non ha partecipato alla presa in consegna dell’inventario che, a norma
del contratto stesso, avrebbe dovuto fare parte integrante del contratto di
compravendita e avrebbe dovuto rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di
vendita; non essendosi verificata tale condizione il creditore non ha adempiuto
correttamente ai suoi obblighi”.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata la procedente, asseverando che “unica condizione per il versamento
dei Fr. 35’000.-- era la presentazione della liquidazione del secondo pilastro
entro i termini stabiliti”. A mente dell’appellante “parte istante non ha
assolutamente contestato tale fatto e quindi il contratto bilaterale vale quale
titolo per il rigetto provvisorio dell’opposizione in quanto parte istante ha
eseguito correttamente la prestazione che le incombeva”.
La
clausola contrattuale secondo cui la parte istante doveva partecipare
all’allestimento dell’inventario non si riferisce ai beni per i quali è stato
fissato l’importo di Fr. 35’000.-- ma al resto dell’inventario.
F. Con osservazioni 19 settembre 1994 l’appellato ha
resistito al gravame argomentando che il contratto prevedeva diverse condizioni
che non sono state adempiute dalla venditrice. “All’allestimento della distinta
dell’inventario completo le parti hanno conferito il significato di un punto
essenziale soggettivo dell’accordo”. Infatti i contraenti, concordi sul fatto
che la distinta dell’inventario completo avrebbe dovuto costituire parte del
contratto di compravendita, hanno implicitamente ammesso e riconosciuto che la
mancanza di tale documento avrebbe reso inefficace ogni e qualsiasi eventuale
pretesa.
A
mente dell’osservante “sostenere che una distinta dell’inventario completo
avrebbe dovuto comprendere altri beni all’infuori di quelli compravenduti non è
logicamente sostenibile, alla luce di un’interpretazione sistematica del
corrispondente punto del contratto di compra-vendita”. La nota clausola
“prevede infatti -oltre a prescrivere che la distinta avrebbe dovuto fare parte
del contratto di compravendita- che l’inventario avrebbe anche dovuto
rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di vendita: è quindi evidente che
si parla del medesimo contratto e si allude al prezzo di Fr. 35’000.--”.
Considerato
in
diritto: 1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio
Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può
costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio
delle peculiarità del caso di specie.
b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep
1989 p. 331 con riferimenti).
c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il
riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni,
legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell'opposizione solo se il
creditore ne dimostra l'avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce
sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep.
1989 p. 338 e rif. ivi; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980,
§ 16 p. 35).
- La procedente fonda la sua pretesa sul contratto di
compravendita mobiliare del 27 gennaio 1994 (doc. B), con il quale ha venduto
all’escusso al prezzo di Fr. 35’000.-- l’arredamento, le installazioni e le
apparecchiature contenute nel __________.
Nell’accordo
contrattuale doc. B le parti hanno previsto di stabilire il giorno in cui verrà
allestita la distinta dell’inventario completo, che farà parte del contratto di
compravendita e che dovrà rispecchiare in misura ragionevole il prezzo di
vendita.
Dall'esame
del doc. B si evince che il pagamento del prezzo di vendita di Fr. 35’000.--
era condizionato all’allestimento dell’inventario completo dei beni contenuti
nel luogo pubblico in oggetto e ceduti all’acquirente. __________ e __________
nel doc. B hanno infatti fissato solo indicativamente il prezzo di vendita in
Fr. 35’000.--, subordinando il versamento di questo importo al consenso sul
valore dell’inventario.
In
casu siffatta condizione, da cui dipende il pagamento del prezzo di vendita,
non si è realizzata, per cui il doc. B non può costituire un valido
riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.
- L'appello 4 agosto 1994 __________ è dunque respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF).
Per
questi motivi, richiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF
pronuncia: 1. L'appello 4 agosto 1994 __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 630.-- di indennità.
-
Intimazione
a:
Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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