AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.00097
Data decisione, Autorità:
10.01.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00097
Lugano
10 gennaio 1996/C/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. febbraio
1995 dalla
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE
n. __________del 10/13 gennaio 1995 dell’UEF __________;
sulla
quale istanza la Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 17
marzo 1995 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è
accolta.
Di conseguenza
viene rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UEF
di __________ di data 13.1.1995.
- La tassa di
giustizia di Fr. 70.-- e le spese, nonché le spese esecutive, da anticipare
dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale altresì
rifonderà alla controparte Fr. 130.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione
tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 30 marzo 1995 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
con osservazioni 18/19 aprile 1995 l’appellata ha resistito al gravame,
protestate spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 4 aprile 1995 all’appello è stato concesso
l’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
Ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 10/13
gennaio 1995 dell’UEF di _________ha escusso __________ per l’incasso di: “1.
Fr. 16’276.-- oltre interessi al 6% dal 31 gennaio 1994, 2. Fr. 742.50 oltre
interessi al 6% dal 21 febbraio 1994”. Quale titolo di credito la procedente ha
indicato: “1-2) Ordinazioni n. 186, 187, 202 (riconoscimento di debito) e
relative fatture”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sugli ordini n. 186
e 187 del 31 dicembre 1993 (doc. A e B) e sull’ordine n. 202 del 12 gennaio
1994 (doc. C), inviatigli dall’escussa per l’acquisto di vari articoli
indicandone i relativi prezzi unitari. __________ __________ ha anche prodotto
le fatture n. __________ emesse il 31 dicembre 1993 e il 21 gennaio 1994.
C. All’udienza di contraddittorio __________ si è limitata a dichiarare “di non avere nessun
debito nei confronti dell’istante”.
D. Con sentenza 17 marzo 1995 la Pretore della
Giurisdizione di __________ ha accolto l’istanza argomentando che “il
riconoscimento di debito può risultare anche da uno scambio di corrispondenza,
quando dal raffronto ed esame dei singoli documenti e dalla loro connessione
risulti in modo sufficiente la professione del debito”.
A
mente della Pretore “la documentazione prodotta dall’istante può essere
considerata quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF”.
Infatti dalla stessa risulta che “in data 31.12.1993, rispettivamente in data
12.1.1994 l’escussa __________ __________ ha ordinato all’istante materiale per
complessivi Fr. 17’018.50, indicando esattamente il prezzo unitario e totale
della merce richiesta” e che la merce è stata consegnata lo stesso giorno in
cui è stata ordinata.
La
prima giudice ha rilevato che l’escussa non ha smentito l’avvenuta consegna
della cosa mobile venduta, limitandosi “a contestare la pretesa fatta valere
nei suoi confronti, senza tuttavia negare di aver ordinato” e ricevuto la merce
in oggetto.
La
Pretore ha infine concesso ex art. 104 cpv. 3 CO gli interessi moratori al
tasso del 6% come richiesto nel PE.
E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata l’escussa, asseverando che “è necessario che i documenti da cui
risulta il riconoscimento di debito siano firmati dal debitore”. Nel caso di
specie i documenti prodotti dall’istante non costituiscono riconoscimento di
debito perché “sia le fatture che le ordinazioni n. __________non sono né
sottoscritte dall’appellante né altrimenti riconosciute”.
A
mente dell’appellante inoltre la constatazione della prima giudice secondo cui
vi è stata “consegna della cosa mobile venduta” perché “l’escussa non avrebbe
smentito tale circostanza” è errata, atteso che essa si sarebbe “opposta al
pagamento delle fatture contestando le allegazioni dell’istante proprio su tale
circostanza”. Inoltre dai documenti prodotti dall’istante non risulta che vi
sia stata consegna della cosa mobile venduta, perché “le dichiarazioni di cui
ai doc. I e M non provano affatto che i materiali citati nei doc. A, B e C
siano stati consegnati alle ditte __________ e __________ ”.
L’appellante
contesta infine gli interessi moratori al tasso del 6% concessi dalla Pretore,
asseverando che l’istante non ha provato il tasso di sconto bancario ordinario
applicato nel luogo del pagamento.
F. Con osservazioni 18 aprile 1995 l’appellata ha
resistito al gravame argomentando che “la generica allegazione dell’escussa,
secondo cui non avrebbe avuto nessun debito nei confronti dell’istante, non può
essere interpretata quale contestazione circa l’avvenuta fornitura della merce.
Siccome si è tenuti a provare unicamente i fatti che sono contestati dalla
parte avversa, solo una chiara contestazione dà la possibilità di rilevare ciò
che nel complesso dei fatti asseriti è contestato e quindi il tema ed i limiti
dell’onere probatorio”. A mente dell’istante “la contestazione sollevata
dall’appellante solo in seconda istanza costituisce un fatto nuovo e non è
pertanto ammissibile in sede di appello”.
rileva che “l’avvenuta fornitura è comunque comprovata dalla conferma di
ricezione della merce (doc. I) e dai contratti di licenza per l’uso dei
programmi __________ (doc. L, M), stipulati con __________ dalla ditta
__________, alla quale secondo le istruzioni dell’appellante la merce tipo
__________ doveva essere fornita (doc. F, H)”.
Per
l’appellata “allorquando il venditore è tenuto a consegnare la merce
ordinatagli prima del pagamento del prezzo, se la consegna della merce è
avvenuta l’ordinazione costituisce titolo di rigetto dell’opposizione”.
Relativamente
alla contestazione del tasso di interesse, l’appellata “osserva come la stessa
è tardiva, poiché mai sollevata in precedenza”. Inoltre il tasso di sconto
bancario sarebbe fatto notorio ex art. 184 cpv. 3 CPC che non deve pertanto
essere provato. Ritenuto “che il tasso di sconto bancario ordinario si situa
all’81/2% la richiesta di interessi al tasso del 6% è più che giustificata”.
Considerato
in diritto:
a) La nozione di riconoscimento di debito constatato
mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla
legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del
suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata
o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta
sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà
delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio
dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338
con riferimenti).
b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una
dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa
somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o
soggetta a interpretazione (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 1 n. 7 p. 3).
- L’esecuzione in rassegna si basa sugli ordini per la
fornitura di vari prodotti elettronici del 31 dicembre 1993 (ordini n. 186 e
187, doc. A e B) e del 12 gennaio 1994 (ordine n. 202, doc. C), ove l’escussa,
a mente della precettante, avrebbe precisato il genere della merce da fornire,
la sua quantità ed il prezzo unitario, e sulle relative fatture.
Gli
ordini doc. A, B e C, se firmati dall'ordinante, costituiscono, in principio,
un riconoscimento di debito dell’escussa nel senso inteso ai considerandi 1 a)
e b) per i tipi, la quantità e i prezzi unitari ivi indicati, atteso che in
prima sede non è stato eccepito l’adempimento dell’obbligo contrattuale della
procedente (ossia la “consegna della cosa mobile venduta”); Panchaud/Caprez,
op. cit., § 71 I p. 171 ss., CEF 17.3.1988 in re SLSI e LLCC. Infatti la
contestazione dell’omessa consegna della merce acquistata, formulata per la
prima volta in sede d’appello, in violazione del principio procedurale secondo
cui alle parti non è consentito in seconda sede addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), è inammissibile siccome proceduralmente
irrita.
All’appellante
va infatti ricordato che la procedura d’appello si caratterizza quale
accertamento critico della decisione del primo giudice, senza possibilità,
appunto perché basata su fatti affermati e sulle prove raccolte in prima sede,
che queste emergenze processuali possano essere mutate (cfr. CEF 7 febbraio
1990 in re I.C. SA/C.B. SA, 27 aprile 1989 in re CM SA c. E.K. AG, 25 ottobre
1988 in re P.M.c.c. D.M./S.M.).
a) Sebbene
__________ asseveri per la prima volta e pertanto irritualmente in sede di
appello che gli ordini n. __________non recano la sua firma e pertanto non
costituiscono riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, la questione se
vi sia o no la firma deve essere comunque esaminata, atteso che il giudice del
rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede
d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).
b) Riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF può
essere unicamente una dichiarazione sottoscritta dal debitore o da un suo
rappresentante (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, p. 151).
Quali
esigenze siano poste al requisito della firma ex art. 82 LEF risulta dall’art.
14 cpv. 1 CO: la firma deve essere apposta di propria mano, ritenuto che per l’art.
15 CO sostitutivo della firma di chi è incapace di sottoscrivere può essere
solo un segno a mano autenticato o una pubblica attestazione (Cometta, op.cit.
in Rep 1989 p. 339).
Ogni
mezzo di sottoscrizione meccanica, come l’uso di timbri (salvo l’eccezione dell’art.
14 cpv. 2 CO) o di una macchina da scrivere, anche se usata personalmente da
chi esprime in forma scritta ma meccanica una dichiarazione di volontà, manca
del requisito della firma di propria mano (Cometta, op.cit. in Rep
1989 p. 339 con riferimenti; cfr. anche Panchaud/Caprez, op. cit., § 3
p. 7 s.). Ne consegue che gli ordini per la fornitura di vari prodotti
elettronici del 31 dicembre 1993 (ordini n. 186 e 187, doc. A e B) e del 12
gennaio 1994 (ordine n. 202, doc. C), non recando la firma di un legale
rappresentante dell’escussa, non costituiscono validi riconoscimenti di debito
ex art. 82 LEF. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide
esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la
procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
qualora egli disponga di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore,
o se del caso da un suo rappresentante in grado di vincolarlo sulla base di una
procura scritta, dall’ammissione esplicita in documenti oppure dall’ammissione
esplicita all’udienza (cfr. DTF 112 III 88).
Mancando
pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta e il pronunciato della giudice
di prime cure in tal senso riformato.
- L'appello 30 marzo 1995 di __________ va quindi
accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 TarLEF).
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF; 321 cpv. 1 lett. b CPC; 14 cpv. 1 e 2, 15 CO
PRONUNCIA
- L'appello 30 marzo 1995 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 marzo 1995 della Pretore di __________ è così
riformata:
"1. L'istanza
di rigetto provvisorio dell’opposizione del 1. febbraio 1995 della
__________, __________, è respinta.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 70.--, già anticipata dall'istante, resta a carico
della __________ , che rifonderà a __________ Fr. 130.-- a titolo
di indennità."
-
La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
105.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________ che
rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
3.Intimazione: ___________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster