AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.1994.00021
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, CEF
Incarto n.
14.94.00021
Lugano
7 agosto 1995/C/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 marzo 1994
da
contro
__________,
tendente
ad ottenere il riconoscimento del lodo arbitrale pronunciato il 22 dicembre
1993 a __________ ed il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE
n. __________ del 23/24 febbraio 1994 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore di Lugano con sentenza 14/15 dicembre 1994 ha così
pronunciato:
“1. L’istanza
è accolta e, di conseguenza, è decretato il riconoscimento del lodo arbitrale
emanato il 22 dicembre 1993 a __________ nella causa __________, ed è rigettata
in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________intimato dall’UE
di Lugano per il pagamento della somma di Fr. 222’726.10 oltre interessi del
10% a far tempo dal 13 novembre 1993 su Fr. 136’615.40 e dal 22 dicembre 1993
su Fr. 86’110.70.
- La
tassa di Fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante è a carico della parte
convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili.”
Decisione
tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 22 dicembre
1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre
con osservazioni 10 gennaio 1995 la parte appellata si è opposta al gravame con
protesta di spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 27 dicembre 1994 all’appello è stato concesso
effetto sospensivo;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 23/24 febbraio 1994 dell’UE di Lugano __________ ha
escusso __________ per l’incasso di: “1. Fr. 136’615.40 più interessi al 10 %
dal 13.11.92. 2) Fr. 86’110.70 più interessi al 10 % dal 22.12.93”. Quale
titolo di credito la procedente ha indicato: “1/2) Lodo arbitrale 22.12.1993 +
tasse, spese, ripetibili (L’importo posto in esecuzione è di Lit. 257’783’236
pari a Fr. 222’726.10 al cambio 18.2.1994).
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa al PE, la procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa sul lodo arbitrale
del 22 dicembre 1993 (doc. B), emesso da un tribunale arbitrale con sede a
__________, con il quale __________, __________ e __________ sono stati
condannati in solido al pagamento di Lire 158’118’700 oltre agli interessi di
legge dal 13 novembre 1992, di Lire 70’000’000 per le “spese di funzionamento
del collegio arbitrale ed il compenso per gli arbitri ed il segretario” e di Lire
29’664’536 per le “spese, competenze ed onorari di difesa” avuti dalla
procedente.
C. All’udienza di contraddittorio __________ si è opposta
alla delibazione del lodo arbitrale e al rigetto dell’opposizione asseverando
che:
-
“a
tenore dell’art. VII della Convenzione di New York, le disposizioni della
stessa non toccano gli accordi multi- o bilaterali conclusi dagli Stati
contraenti sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze arbitrali”;
-
“tra la
Svizzera e l’Italia è perciò ancora in vigore la Convenzione italo-svizzera del
3 gennaio 1933 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze”;
-
“l’art. 7
di tale Convenzione sottopone le sentenze arbitrali alle medesime condizioni di
quelle poste al riconoscimento delle sentenze giudiziarie”;
-
“a tenore
dell’art. 5 della Convenzione italo-svizzera, la parte che invoca la decisione
di cui chiede il riconoscimento dell’esecutività deve produrre una copia della
decisione che riunisca le condizioni necessarie alla sua autenticità e i documenti
atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato
il caso, ch’essa è esecutoria”;
-
“nel caso
di specie l’istante produce unicamente un testo scritto certificato autentico
da un notaio di __________
-
“ a tenore
dell’art. 825 CPCI, il lodo arbitrale diviene sentenza soltanto dopo il
deposito presso la Cancelleria della Pretura territorialmente competente e solo
dopo il decreto del Pretore che dichiara il lodo esecutivo. Atti che qui non
sono stati prodotti e che impediscono a questo Giudice di riconoscere come
cresciuto in giudicato il lodo impugnato”;
-
“a questa
conclusione si giunge anche interpretando rettamente la Convenzione di New York
e meglio il suo art. III, secondo cui ciascuno stato contraente riconoscerà
l’autorità di una sentenza e ne accorderà l’esecuzione, conformemente alle
norme di procedura osservate nel territorio dove la sentenza è invocata”;
-
“anche a
tenore dell’art. V della Convenzione di New York, il riconoscimento e
l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera sarà negato se, in particolare,
la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti”;
-
“il lodo
in questione non sarebbe comunque esecutivo nemmeno con il deposito di cui
all’art. 825 CPCI. Infatti, a tenore dell’art. 814 CPCI (...) “quando gli
arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario,
tale liquidazione non è vincolante per le parti se non l’accettano. In tal caso
l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza non
impugnabile, dal Presidente del Tribunale indicato nell’art. 810 secondo comma,
su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L’ordinanza è titolo esecutivo
contro le parti. Nel presente caso, la convenuta e le altri parti alla sentenza
arbitrale si sono opposte alla determinazione delle spese e dell’onorario degli
arbitri e del segretario. A fronte di tale opposizione non vi è stato ricorso
al tribunale competente. Essendo il lodo unitario, mancando tale procedura, non
sarebbe comunque esecutivo;
-
“a tenore
dell’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, il riconoscimento e
l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera sarà negato qualora la
costituzione del Tribunale arbitrale o la procedura d’arbitrato non è conforme
alla convenzione delle parti, oppure, in mancanza di una convenzione, alla
legge del paese dove è avvenuto l’arbitrato”;
-
“il
collegio arbitrale avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni
dalla data in cui tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni. Avendo
il terzo arbitro accettato l’incarico in data 12 febbraio 1993, data di
costituzione del tribunale arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur
prorogato, veniva a scadere in data 12 agosto 1993”;
-
”per gli
art. 820 e 821 CPCI, il lodo tardivo comporta la nullità della sentenza
arbitrale”;
-
“infatti a
tenore dell’art. 820 CPCI, il termine di 3 mesi può essere prorogato “una sola
volta e per non più di 90 giorni”. Il provvedimento di data 20 luglio 1993 con
cui il collegio arbitrale prorogava di ulteriori 3 mesi il termine per la
pronuncia del lodo, sino al 27 dicembre 1993, è da considerare nullo”;
-
“dal
giudizio arbitrale risulta che il procuratore della __________ e dei signori
__________ e __________ comunicò in data 8 e 10 settembre 1993 di rinunciare al
mandato difensivo. Ciononostante il Tribunale arbitrale procedeva
all’assunzione delle prove e all’interrogatorio dei testi all’udienza del 10
settembre 1993, senza la presenza del difensore della convenuta. Indi
comunicava soltanto al difensore rinunciatario copia integrale del verbale di
udienza collegiale del 10.9.1993, “con espresso invito a rendere edotte del
relativo contenuto i convenuti medesimi”, indi ancora fissando per il 18
ottobre 1993, la data per l’udienza conclusiva, dando comunicazione del
differimento “ad entrambi i procuratori costituiti”. Poiché il procuratore
costituito aveva rinunciato al proprio mandato, la __________ e i signori
__________ e __________ non sono più stati convocati e quindi non hanno potuto
far valere le proprie conclusioni”;
-
“la
sentenza arbitrale impugnata realizza quindi le condizioni di cui all’art. V
cpv. 1 lett. b della Convenzione di New York, secondo cui il riconoscimento e
l’esecuzione della sentenza saranno negati, qualora la parte contro la quale è
invocata la sentenza non sia stata in grado di far valere i suoi mezzi nella
procedura di arbitrato”;
-
“a tenore
della Convenzione di New York, art. V cpv. 1 lett. a, il riconoscimento e
l’esecuzione della sentenza saranno inoltre negati, qualora la convenzione
contenente la clausola compromissoria non è valida secondo la legge alla quale
le parti l’hanno sottoposta”;
-
“le parti
hanno convenuto di adottare quale legge regolatrice dei loro contratti, la
legge italiana”:
-
“a tenore
dell’art. 806 CPCI, le parti possono far decidere da arbitri le controversie
tra di loro insorte, tranne quelle previste negli art. 409 e 422 CPCI”;
-
“le
procedure previste in particolare all’art. 409 sono quelle controversie in
materia di lavoro, delle quali fanno parte anche i rapporti di agenzia, di
rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione”;
-
“tale
difetto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, può essere
fatto valere in sede d’impugnazione, ancorché non sia stato dedotto nel
giudizio arbitrale e comporta la nullità della sentenza medesima”;
-
nel caso
di specie, le prestazioni oggetto dei contratti di consulenze e collaborazione
di stile di cui ai doc. C, D e E dovevano essere eseguite esclusivamente ed
unicamente dai signori __________ e __________, mentre la società __________
aveva la sola funzione di intermediaria economica. E’ evidente senza dubbio
alcuno che i contratti di cui ai doc. C, D e E regolamentavano rapporti
determinati che si concretavano “in una prestazione di opera continuativa e
coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Vero è infatti che oggetto del contratto è la creazione di collezioni
uomo-donna, vendute dalla __________, che tuttavia godeva dell’apporto
stilistico esclusivo dei signori __________ e __________, i quali presso la
__________ “avrebbero creato” i disegni relativi alle collezioni succitate. Per
il che, le clausole compromissorie delle convenzioni in questione sono nulle,
secondo la citata legge italiana, in quanto sottopongono a giudizio arbitrale
una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera imperativa”;
-
“quand’anche
il lodo in discussione fosse per denegata ipotesi obbligatorio, la sua
esecuzione sarebbe comunque contraria all’ordine pubblico svizzero”;
-
“innanzitutto
per i motivi formali già rilevati in precedenza che, se non trovassero
applicazione per effetto della Convenzione di New York, costituirebbero grave
violazione del principio del contraddittorio, del diritto di essere sentiti e
di partecipare all’assunzione delle prove”;
-
“la
domanda di causa della __________ raggiungeva in totale la bellezza di Lire
1’047’409’865. A fronte di tale domanda e della condanna di cui al lodo, ossia
di versare a titolo di risarcimento danni l’importo di Lire 158’118’700,
risulta davvero intollerabile per l’ordine giuridico svizzero accollare la
soccombenza totale alla parte __________. In base ai principi vigenti nel
nostro paese, chi chiede 1 miliardo di Lire, ma ne ottiene solo 150’000’000 è
soccombente nella misura dell’85%”;
-
“nel
merito, poi, la clausola compromissoria attribuiva agli arbitri il
potere-dovere di decidere secondo diritto. Ciononostante il lodo di cui è qui
chiesta l’esecuzione stabilisce e calcola il danno patito dalla __________ in
via equitativa. Ciò che anche per la giurisprudenza italiana costituisce
eccesso di potere in quanto quando gli arbitri, tenuti alle regole di diritto,
si pronunciano secondo equità, violano i limiti segnati dal compromesso
stesso”;
-
“gli
arbitri di diritto devono pronunciarsi in conformità della legge, la quale
detta norme vincolanti nella ricerca della comune intenzione voluta dalle parti
nel contratto. Il lodo impugnato dichiara avvenuta la risoluzione dei contratti”
sebbene dalle testimonianze agli atti “si deve dedurre che non esistevano
direttive della __________ idonee, in caso di violazione, a determinare la
risoluzione del contratto”;
-
“parte
convenuta ha eccepito, e ciò risulta tanto documentalmente che dalle
testimonianze in procedura, che la __________ era inadempiente al pagamento dei
ratei bimestrali previsti dai contratti (doc. 6). Conseguentemente i convenuti
potevano rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, a tenore dell’art.
1460 CCI. Il mancato pagamento dei ratei da parte della __________ autorizzava
la sospensione dell’adempimento dei convenuti, ma altresì, costituiva
risoluzione del contratto per fatto e colpa della __________, come previsto dai
contratti”;
-
“a tenore
dell’art. 387 CPC la procedura tramite cui è fatta valere la pretesa
dell’istante conosce vincoli importanti in tema di prove. Tali vincoli,
tuttavia non possono valere trattandosi di procedura di riconoscimento di
sentenza o lodo straniero in virtù di convenzione internazionale, valendo al
riguardo il diritto federale. Per il diritto federale addirittura è possibile
addurre fatti e prove ancora davanti al Tribunale federale”.
D. In replica l’istante ha argomentato che:
-
“in caso
di concorso fra disposizioni della Convenzione di New York e disposizioni di un
preesistente trattato multi- o bilaterale, il Tribunale federale ha ritenuto
che si debbano applicare le disposizioni più favorevoli al riconoscimento: in
concreto le disposizioni della Convenzione pongono per il riconoscimento minori
esigenze formali rispetto alla Convenzione italo-svizzera del 1933”;
-
“l’art.
194 LDIP richiama espressamente la Convenzione di New York quale normativa
applicabile al riconoscimento e all’esecuzione di lodi stranieri”;
-
nella
misura in cui l’art. 5 della Convenzione italo-svizzera prevede che l’istante
avrebbe dovuto produrre i documenti atti a stabilire che la decisione ha
acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, che essa è esecutoria, “si
pone in contrasto con le disposizioni della Convenzione di New York, che
all’art. IV prevede unicamente l’obbligo di produrre copia autentica della
sentenza e del compromesso arbitrale. Essendo le disposizioni della Convenzione
più favorevoli al riconoscimento della sentenza, soltanto esse si applicano,
mentre quelle più severe della Convenzione italo-svizzera restano di nessun
rilievo”;
-
“l’onere
di provare che la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria incombe alla
parte convenuta”;
-
la tesi
dell’escussa secondo cui l’art. 825 CPCI prevede “l’obbligatorietà del deposito
del lodo presso la cancelleria del luogo in cui è stato deliberato”, è errata;
“determinante non è l’esecutività del lodo nel paese in cui è stato reso, bensì
soltanto la sua obbligatorietà per le parti. Ai sensi dell’art. III della
Convenzione il lodo sarà riconosciuto “binding” da ciascun Stato contraente e
ne sarà data esecuzione in conformità alla norma dello Stato ove il lodo andrà
eseguito. L’obbligatorietà del lodo straniero reso in un arbitrato
internazionale si dovrà accertare ai sensi della normativa processuale del
luogo in cui il lodo è stato reso (...) a seguito dell’intervenuta modifica
dell’art. 823 il lodo acquista efficacia giuridica vincolante per effetto
dell’ultima sottoscrizione ed indipendentemente dall’omologazione pretorile”;
-
“l’eccezione
sollevata da controparte avrebbe senso solo nel caso di lodo da eseguire in
Italia. Infatti, lo stesso art. 825 2. comma CPCI, prescrive l’obbligo del
deposito del lodo solo per quella “parte che intende fare eseguire il lodo nel
territorio della Repubblica”;
-
“la
eccepita esorbitabile liquidazione delle spese e onorari effettuata dagli
arbitri non è motivo di nullità del lodo ex art. 829 CPCI”;
-
“il lodo è
stato emesso nei termini convenuti tra le parti. La controparte ignora inoltre
che nell’arbitrato rituale, secondo il diritto processuale italiano, trovano
applicazione i termini di sospensione feriale decorrenti dal 1/8 al 15/9 e,
come tali, cumulabili nella determinazione del termine assegnato al collegio
(Legge 7/10/1969 n. 742) (...) la proroga disposta dagli arbitri ex art. 820
CPCI compete agli stessi qualora debbano essere assunti dei mezzi di prova,
come in effetti è avvenuto: tale proroga si aggiunge quindi a quella
autorizzata dalle parti”;
-
“il
Collegio, costituitosi in data 22.12.93, avendo a disposizione 90 giorni ai
sensi della clausola arbitrale, altri tre mesi per effetto dell’estensione dei
termini effettuata dalle parti, della sospensione dei termini feriali dal 1/8
al 15/9 e infine di ulteriori 90 giorni per fini istruttori in virtù della
proroga ex art. 820 CPCI, ha pronunciato il lodo nel termine assegnato ossia
entro il 7.1.1994”;
-
“inoltre
secondo l’art. 821 CPCI il decorso del termine indicato nell’articolo
precedente (n.d.r. 90 giorni) non può essere fatto valere come causa di nullità
della sentenza se la parte, prima della delibazione del lodo risultante dal
dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato
alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza”;
-
“l’art. 85
CPCI prevede che la procura può essere sempre revocata e il difensore può
sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti
dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”;
-
“la parte,
ai sensi dell’art. 85 CPC, ha l’onere di immediata sostituzione del difensore
nelle ipotesi di revoca o rinuncia del medesimo”;
-
“se il
procuratore rifiuta di ricevere la copia dell’atto, dichiarando che la parte
non risulta più domiciliata presso il suo studio, la notifica si ha come
avvenuta, non avendo effetto nei rapporti dell’altra parte la revoca e la
rinuncia alla procura finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”;
-
“come ben
risulta dai doc. H3 e H6, le parti convenute nell’arbitrato erano state
opportunamente avvisate del seguito e invitate a munirsi di un nuovo
patrocinatore. L’eccezione è quindi temeraria”;
-
“i
contratti oggetto di giudizio sono stati stipulati tra __________, __________ e
i signori __________ e __________. Questi ultimi, ai sensi della clausola
“solidarietà” contenuta in ciascun contratto come norma di chiusura, specifica
e chiarisce che “Gli stilisti sottoscrivono il presente contratto a garanzia
della perfetta ed integrale esecuzione del medesimo da parte della __________
nei confronti della __________ di tutte le obbligazioni assunte dalla stessa
__________ ”;
-
“nessun
rapporto di lavoro subordinato è sorto tra __________ e i signori __________ e
__________ per effetto dei contratti de quibus”;
-
“l’eccezione
di nullità del lodo per eccesso di potere degli arbitri, per avere questi
giudicato in via equitativa anziché in diritto, è errata” , perché “le domande attoree
contenute nell’atto del 18.10.1993, contengono in via subordinata la richiesta
di applicazione dell’art. 1226 CCI nel caso in cui gli arbitri non avessero
ritenuto sufficientemente provati i danni lamentati dall’attrice”.
E. Con sentenza 14/15 dicembre 1994 la Pretore di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che “la Convenzione tra la
Svizzera e l’Italia non é applicabile al riconoscimento del lodo, per i motivi
indicati in DTF 110 Ib 1991 ss., siccome i Paesi sottoscrittori non hanno
manifestato, al momento di firmare la Convenzione di New York, la volontà di
applicare alle loro relazioni le precedenti norme del trattato bilaterale”.
A
mente della giudice di prime cure “la Convenzione di New York non esige
all’art. IV, come requisito di validità, il deposito del lodo nel paese dove è
stato pronunciato, incombendo alla convenuta la prova che esso non vincola le
parti”.
“Nemmeno
la pretesa inosservanza del termine stabilito dall’art. 820 CPCI per
pronunciare il lodo è rilevante siccome, anche fatta astrazione del calcolo
effettivo di questo termine, l’art. 821 CPCI impone alla parte che intende
valersene una formale notifica dell’eccezione alle parti e agli arbitri”. Anche
il diritto di essere sentito non sarebbe stato violato perché “dopo la rinuncia
del suo patrocinatore (...) la convenuta poteva sostituirlo e poteva avanzare
la critica corrispondente ancora nell’ambito della procedura”.
Per
la Pretore “il preteso difetto di arbitrabilità nel diritto italiano non regge,
a prescindere dall’incondizionata sottomissione della convenuta nella procedura
arbitrale, perché il contratto insorto fra l’istante e la convenuta, entrambe
persone giuridiche, non può essere assimilato ad un rapporto lavorativo”. La
“determinazione del danno in via equitativa nell’arbitrato secondo diritto
(art. 42 CO) o il richiamo di fatti assolutamente non accertati dal lodo, la
cui pertinenza dovrebbe sovrapporsi al giudizio da eseguire” non ledono i
principi fondamentali del diritto. Inoltre “la pretesa mora dell’attrice doveva
essere documentata nel procedimento arbitrale”.
F. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente
aggravata __________ postulando, in ordine, l’assunzione delle “prove offerte
all’udienza dell’11 maggio 1994 e meglio la perizia giuridica, il richiamo
dalla Pretura di __________ dell’incarto relativo al deposito del lodo e alla
determinazione delle pretese degli arbitri, nonché l’audizione testimoniale del
Cancelliere e del Pretore competente della Pretura di __________”. Nel merito
l’appellante ha chiesto la reiezione dell’istanza.
Per
l’appellante, sebbene nel nostro Cantone la procedura tendente a far
riconoscere sentenze o lodi arbitrali stranieri è quella destinata alla
pronuncia di rigetti d’opposizione a precetti esecutivi, che conosce vincoli
importanti in tema di prove (art. 387 CPC), per costante giurisprudenza le
procedure di riconoscimento di sentenza emanata da un tribunale arbitrale
straniero sono rette dal diritto federale, che non ammette simili vincoli in
tema di prove, ma riconosce addirittura la possibilità di addurre nuove prove e
nuovi fatti nella procedura di ricorso di diritto pubblico in materia di
applicazione di Convenzioni internazionali.
Per
il resto l’appellante ribadisce le argomentazioni ed eccezioni già addotte in
prima sede.
G. Con osservazioni 10 gennaio 1995 l’appellata ha
postulato la reiezione del gravame contestandone partitamente le singole
censure.
L’appellata
si è opposta alla domanda di assunzione di nuove prove.
Considerato
in
diritto:
1.a) E’ compito del giudice del rigetto stabilire se una
decisione giudiziaria relativa al pagamento in denaro debba essere eseguita in
Svizzera in virtù di una convenzione internazionale (cfr. CEF 16
novembre 1987 in re M./M., 11 luglio 1988 in re T.M. A. LTD/G.I. SA, DTF
105 Ib 37, 101 Ia 522, 98 Ia 532 cons. 1).
L’art.
81 cpv. 3 LEF dispone espressamente che, ove la sentenza sia stata pronunciata
in uno Stato estero col quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione
delle sentenze, l’opponente può invocare le eccezioni riservate nel trattato
(cfr. DTF 115 III 31, 105 Ib 43, 101 Ia 522-523 cons. 1a; Robert Hauser,
Zur Vollstreckung ausländischer Leistungsurteile in der Schweiz, Festschrift
Max Keller, Zurigo 1989, p. 599-600).
Ex
art. 194 LDIP il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri, ossia di lodi
emessi da un Tribunale arbitrale con sede all’estero (Siehr, IPRG Kommentar,
Zuirgo 1993, m. 7 ad art. 194) sono regolati dalla Convenzione di Nuova York
del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze
arbitrali estere (RS 0.277.12) cui hanno aderito sia l’Italia che la Svizzera.
b) L’escusso assevera che per ”l’art. VII della
Convenzione di New York le disposizioni della stessa non toccano gli accordi
multi- o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti sul riconoscimento e
l’esecuzione di sentenze arbitrali”. Tra la Svizzera e l’Italia sarebbe perciò
ancora in vigore la convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 per il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.
c) L’Italia e la Svizzera sono legati sia dalla
Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541, in seguito
Convenzione italo-svizzera) che dalla Convenzione concernente il riconoscimento
e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere conchiusa a New York il 10
giugno 1958 (in seguito: Convenzione di New York), che contengono entrambe
disposizioni circa l’esecuzione in uno Stato delle sentenze arbitrali emesse
nell’altro Stato.
L’art.
5 della Convenzione italo-svizzera, applicabile anche alle sentenze arbitrali
per il rinvio dell’art. 7 cpv. 1, esige, affinché una decisione arbitrale
emanata in uno dei due Stati sia dichiarata esecutiva nell’altro, che la parte
che invoca siffatta decisione produca:
“1. una copia
della decisione che riunisca le condizioni necessarie alla sua autenticità;
-
i
documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa
giudicata e, dato il caso, ch’essa è esecutoria;
-
l’originale
o una copia certificata conforme alla citazione della parte contumace;
-
una
traduzione dei documenti indicati sopra, certificata conforme da un
rappresentante diplomatico o consolare di uno dei due Stati, salvo dispensa da
quest’obbligo da parte dell’autorità competente”.
L’art.
IV n. 1 della Convenzione di New York prevede invece che il richiedente, per
ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza, deve produrre:
“a. l’originale
della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell’originale che
soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità;
b. l’originale
della convenzione, di cui all’articolo II, oppure una copia che soddisfi alle
condizioni richieste per l’autenticità”.(Siehr, op.cit., m. 13 ad art.
194).
d) L’art. VII n. 1 della Convenzione di New York regola i
rapporti della Convenzione con altri accordi multilaterali o bilaterali nel
senso che le sue disposizioni “non toccano gli accordi multilaterali o
bilaterali, conchiusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l’esecuzione
di sentenze arbitrali”.
La
Convenzione di New York, che è stata conclusa per facilitare il riconoscimento
e l’esecuzione internazionale di sentenze arbitrali (DTF 110 Ib 193), è
posteriore (di venticinque anni) alla Convenzione italo-svizzera. Nel suo
messaggio all’assemblea federale del 18 settembre 1964, concernente
l’approvazione della Convenzione di New York, il Consiglio federale ha espresso
l’opinione che “la parte che invoca il riconoscimento o l’esecuzione di una
sentenza arbitrale fruirà dunque, come nel sistema della convenzione di Ginevra
(art. 5), del diritto di opzione, nel senso che essa potrà fondarsi sulla nuova
convenzione o, se lo crede più favorevole, su altri accordi vincolanti il paese
d’esecuzione, oppure semplicemente sulla legislazione nazionale del paese
suindicato” (FF 1964 II 1755; DTF 101 Ib 193 s.). In assenza di
motivi contrari non vi è ragione di credere che Italia e Svizzera abbiano
voluto privarsi, nelle relazioni bilaterali, dei vantaggi accordati dalla
Convenzione di New York nelle relazioni con tutti gli altri Stati che vi hanno
aderito (cfr. DTF 101 Ib 194 per similari rapporti tra Svizzera e
Francia). Si può quindi presumere che Italia e Svizzera abbiano voluto, anche
nelle relazioni bilaterali tra i due paesi, l’applicazione delle condizioni più
favorevoli della Convenzione di New York per il riconoscimento e l’esecuzione
delle sentenze.
In
caso di concorso tra disposizioni della Convenzione italo-svizzera e della
Convenzione di New-York, la parte che chiede l’esecuzione della sentenza
arbitrale può fondarsi sulla disposizione che le è più favorevole (DTF
110 Ib 191): in concreto __________ ha optato per l’applicazione della
Convenzione di New York, che risulta pertanto essere determinante.
2.a) L’appellante assevera che, malgrado il procuratore
della __________ __________ e dei signori __________ e __________ avesse
comunicato in data 8 e 10 settembre 1993 di rinunciare al mandato difensivo,
“il Tribunale arbitrale ha proceduto all’assunzione delle prove e
all’interrogatorio dei testi all’udienza del 10 settembre 1993, senza la
presenza del difensore della convenuta”. Il Tribunale arbitrale avrebbe poi
comunicato soltanto al difensore rinunciatario copia integrale del verbale di
udienza collegiale del 10.9.1993 e della convocazione per l’udienza conclusiva
del 18 ottobre 1993. “Poiché il procuratore costituito aveva rinunciato al
proprio mandato, la __________ e i signori __________ e __________ non sono più
stati convocati e quindi non hanno potuto far valere le proprie conclusioni”.
b) Per l’art. V cpv. 1 lett. b della Convenzione di New
York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda
della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa
fornisca al giudice del rigetto la prova che non è stata debitamente informata
della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non sia
stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi (Siehr, op.cit.,
m 21 ss. ad art. 194)
c) L’8 settembre 1993 il procuratore dell’appellante e
dei signori __________ e __________ ha comunicato al segretario del Collegio
arbitrale di aver rinunciato al proprio mandato (doc. H1 e doc. B p. 6). Come
ben rileva l’appellante, il 10 settembre 1993 il Tribunale arbitrale “dava
comunque inizio all’assunzione della prova” e procedeva all’audizione dei
testi, malgrado il procuratore dei convenuti, dopo aver confermato la rinuncia
al mandato difensivo avesse lasciato, “la riunione senza che altro difensore
dei convenuti lo sostituisse” (doc. B p. 6). Il tribunale arbitrale ha in
seguito comunicato al procuratore rinunciatario tutti i successivi atti del
processo (ossia il verbale d’udienza collegiale del 10 settembre 1993, l’ordinanza
30 settembre 1993 con la quale “il Collegio arbitrale ha differito il termine
per il deposito di un’eventuale memoria sino all’8.10.1993 e ha rifissato
l’udienza di precisazione delle conclusioni per il 18.10.1993”, la memoria
conclusiva della procedente, il verbale dell’udienza del 18 ottobre 1993; doc.
B p. 6-7, H2, H4, H5, H7) con l’invito a rendere edotti dei relativi contenuti
i convenuti medesimi. L’appellante era dunque al corrente - o comunque doveva
esserlo per la finzione ex art. 85 CPCI - della procedura arbitrale in corso e
malgrado i ripetuti inviti del collegio arbitrale non ha provveduto a nominare
un nuovo procuratore dopo la rinuncia del dott. __________. L’allegazione
dell’escussa risulta pertanto pretestuosa, siccome smentita dalla
documentazione agli atti: __________, se voleva essere efficacemente
rappresentata, doveva infatti adempiere all’onere di immediata sostituzione del
proprio difensore. Per l’art. 85 CPCI “la procura può essere sempre revocata e
il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno
effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione
del difensore”. La ratio della norma, che sancisce l’inefficacia, nei confronti
dell’altra parte, della revoca e della rinuncia della procura fino alla
designazione di un nuovo difensore, va ricercata nell’esigenza di evitare una vacatio
di ius postulandi, che potrebbe danneggiare la parte del cui patrocinio si
tratta, ma soprattutto l’altra parte (cfr. Carpi/Colesanti/Taruffo,
Commentario breve al Codice di procedura civile, 1988, n. 1 ad art. 85, p.
153). Siffatto principio opera nei confronti di tutti i soggetti e di tutte le
vicende del processo obiettivamente considerato (cfr. loc.cit., n. 2 ad art.
85): non si ha nullità della sentenza, qualora non sia avvenuta la costituzione
di un nuovo procuratore al posto di quello rinunciatario o revocato (cfr. loc.cit.,
n. 5 ad art. 85). Irrilevante dal profilo processuale (ossia nel rapporto
esterno) è il fatto che la revoca e la rinuncia abbiano invece effetto
immediato, come qualsiasi dichiarazione recettizia, nei rapporti interni tra
parte e difensore, trovando qui applicazione la disciplina del mandato (cfr. loc.cit.,
n. 8 ad art. 85).
Va
qui evidenziato che la Convenzione di New York ha lo scopo di facilitare la
soluzione del contenzioso inter partes nelle forme arbitrali, avuto riguardo
alle esigenze del commercio internazionale (cfr. DTF 110 II 59 consid. bb)
che impongono di prescindere dal coacervo di formalismi che sogliono caratterizzare
le procedure civili nazionali a condizione però che le parti sappiano che è in
corso una procedura arbitrale e che è loro noto a chi devono rivolgersi per la
tutela dei propri diritti (cfr. Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980, p. 324: “Auch ungehörige Vorladung kann durchaus
ausreichen”; Max Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht
der Schweiz, Zurigo 1951, p. 149-150; Max Guldener, Supplement, Zurigo
1959, p. da 29 a 31).
Ne
consegue che in concreto non vi è stata violazione del diritto di essere
sentito nel senso inteso dalla Convenzione.
3.a) __________ rileva che in concreto vi sarebbe violazione
dell’art. V della Convenzione di New York perché “secondo il codice di rito
italiano, il quale solo, in virtù della Convenzione di New York, potrà
determinare l’obbligatorietà o meno per le parti di cui al presente giudizio,
il lodo arbitrale emanato in giudizio rituale deve essere obbligatoriamente
depositato presso la cancelleria della Pretura del luogo in cui è stato
deliberato, senza di che non acquisisce efficacia di sentenza (art. 825 cpv. 2
e cpv. 5 CPCI)”.
b) Per l’art. V cpv. 1 lett. e della Convenzione di New
York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda
della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa
fornisca al giudice del rigetto la prova che “la sentenza non è ancora divenuta
obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un’autorità competente
del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale è stata emessa la
sentenza” (Siehr, op.cit., m. 26 s. ad art. 194).
c) Per l’art. 823 n. 6 cpv. 3 CPCI il lodo ha efficacia
vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. “La parte
che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a
depositarlo in originale (...) nella cancelleria della pretura del luogo in cui
è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo (...) il
pretore, accertata la tempestività del deposito e la regolarità formale del
lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il decreto del pretore conferisce al
lodo efficacia di sentenza“ (art. 825 cpv. 2, 3, 4 e 5 CPCI).
Come
rettamente evidenziato dalla giudice di prime cure, il lodo arbitrale di cui al
doc. B è obbligatorio per le parti ai sensi della Convenzione di New York. Esso
è infatti divenuto vincolante il 22 dicembre 1993, quando i tre arbitri lo
hanno sottoscritto, essendo il deposito del lodo presso il pretore necessario
solo nell’ipotesi esso voglia essere eseguito in Italia.
4.a) Per __________ “il lodo in questione non sarebbe
comunque esecutivo nemmeno con il deposito di cui all’art. 825 CPCI”, atteso
che in concreto, sebbene la convenuta e le altri parti alla sentenza arbitrale
si sono opposte alla determinazione delle spese e dell’onorario degli arbitri e
del segretario, non vi è stato ricorso al tribunale competente ex art. 814
CPCI. “Essendo il lodo unitario, mancando tale procedura non sarebbe comunque
esecutivo”.
b) Per l’art 814 CPCI “gli arbitri hanno diritto al
rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, salvo il caso che vi
abbiano rinunciato al momento dell’accettazione o con atto successivo. Le parti
sono tenute solidalmente al pagamento salvo rivalsa tra loro. Quando gli
arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell’onorario,
tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l’accettano. In tal
caso l’ammontare delle spese e dell’onorario è determinato con ordinanza non
impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 810 secondo
comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L’ordinanza è titolo
esecutivo contro le parti”.
c) Nel caso di specie, producendo lo scritto raccomandato
23 febbraio 1994 (doc. 5), l’appellante ha dimostrato di non aver accettato la
liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri. Il lodo arbitrale non è
dunque divenuto titolo esecutivo ex art V cpv. 1 lett. e della Convenzione di
New York per gli onorari e le spese del tribunale arbitrale: per l’importo di
Fr. 60’480.-- (corrispondenti a Lire 70’000’000) va pertanto mantenuta
l’opposizione interposta dall’escussa al noto PE. Siffatta manchevolezza, a
differenza di quanto preteso dalla reclamante, non rappresenta comunque un
motivo di nullità del lodo arbitrale, che per il principio dell’indivisibilità
potrebbe invalidare l’intero pronunciato.
5.a) L’appellante argomenta che “il collegio arbitrale
avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni dalla data in cui
tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni. Avendo il terzo arbitro
accettato l’incarico il 12 febbraio 1993, data di costituzione del tribunale
arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur prorogato, veniva a scadere il
12 agosto 1993, mentre il lodo è stato pronunciato il 22 dicembre 1993”. Per
gli “art. 820 e 821 CPCI, il lodo tardivo comporta la nullità della sentenza
arbitrale pronunciata dopo la scadenza del termine”. Pertanto in conformità
dell’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York il riconoscimento e
l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera deve essere negato.
b) Per l’art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New
York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda
della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa
fornisca al giudice del rigetto la prova che “la costituzione del tribunale
arbitrale o la procedura d’arbitrato non è stata conforme alla convenzione
delle parti oppure, in mancanza d’una convenzione, alla legge del paese dove è
avvenuto l’arbitrato” (Siehr, op.cit., m. 25 ad art. 194).
c) Nelle scritture private di cui ai doc. C, D e E le
parti hanno stabilito che il Collegio arbitrale dovrà emettere la sentenza
entro novanta giorni dalla data in cui gli arbitri avranno assunto le proprie
funzioni. Quale legge regolatrice dei vari contratti le parti hanno scelto la
legge italiana.
Per
l’art. 821 CPCI il decorso del termine per la decisione “non può essere fatto
valere come causa di nullità della sentenza se la parte, prima della
deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla
maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri
che intende far valer la loro decadenza”. Come ben rileva la giudice di prime
cure nel caso di specie la censura di nullità del lodo per presunta tardività
risulta irrilevante, atteso che l’appellante non ha provato di aver espresso a
chi di dovere e nei termini prescritti siffatta volontà.
6.a) Per __________ vi sarebbe violazione dell’art. V cpv.
1 lett. a della Convenzione di New York. Le parti hanno infatti convenuto di
adottare quale legge regolatrice dei loro contratti, la legge italiana secondo
la quale esse possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro
insorte, tranne quelle in materia di lavoro, delle quali fanno parte anche i
rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di
collaborazione. Le prestazioni oggetto dei contratti di consulenza e
collaborazione di stile di cui ai doc. C, D e E dovevano essere eseguite
esclusivamente ed unicamente dai signori __________ e __________ mentre la
società __________ aveva la sola funzione di intermediaria economica per cui in
concreto si è in presenza di una controversia in materia di lavoro. Le clausole
compromissorie in questione sarebbero dunque nulle perché “sottopongono a
giudizio arbitrale una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera
imperativa”.
b) Per l’art. V cpv. 1 lett. a della Convenzione di New
York, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda
della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa
fornisca al giudice del rigetto la prova che “le parti nella convenzione di cui
all’art. II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o
che la detta convenzione non è valida secondo la legge alla quale le parti
l’hanno sottoposta o, in mancanza d’una indicazione a tale riguardo, secondo la
legge del paese dove la sentenza è stata emessa”.
Per
l’art. 806 CPCI le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di
loro insorte, tranne, per quanto di rilevanza nella fattispecie, quelle
previste negli art. 409-441, ossia le controversie di lavoro.
c) Le scritture private doc. C, D e E sono state
sottoscritte da __________, __________ e dai signori __________ e __________.
Come si evince dai doc. C sub 16 p. 20, D sub 16 p. 11 s., E sub 15 p. 11 gli
stilisti hanno sottoscritto i contratti unicamente a “garanzia della perfetta
ed integrale esecuzione del medesimo da parte della ________”. Le note
scritture private non costituiscono pertanto dei contratti di lavoro ex art.
409 ss. CPCI, atteso che come rilevato dalla Pretore lo “speciale rito del
lavoro” non trova applicazione quando, come in concreto, l’escussa è una
società anonima e “l’attività autonoma del collaboratore assume essa stessa il
carattere di attività imprenditoriale” (Cass. civ. sez. lav. del 7
dicembre 1984, n. 6456, citata in Mario Abate/Pietro Dubolino/Francesco Bartolini,
Il Codice di Procedura civile, Piacenza 1989, p. 963 s.). Ne consegue che pure
siffatta censura non merita accoglimento.
7.a) __________ sostiene infine che, anche se il lodo in
discussione fosse obbligatorio, la sua esecuzione sarebbe contraria all’ordine
pubblico svizzero, segnatamente per le seguenti ragioni:
aa) per
i motivi formali rilevati in precedenza che costituirebbero “grave violazione
del principio del contraddittorio, del diritto di essere sentiti e di
partecipare all’assunzione delle prove”;
bb) la
domanda di causa della __________ era di Lire 1’047’409’865. A fronte di tale
domanda __________ è stata condannata a versare a titolo di risarcimento danni
Lire 158’118’700. Risulterebbe pertanto intollerabile accollare la soccombenza
totale alla parte __________;
cc) “la
clausola compromissoria attribuiva agli arbitri il potere-dovere di decidere
secondo diritto (cfr. doc. C, D e E). Ciononostante il lodo di cui è qui
chiesta l’esecuzione stabilisce e calcola il danno patito dalla __________ in
via equitativa”;
dd) “gli
arbitri di diritto devono pronunciarsi in conformità della legge, la quale
detta norme vincolanti nella ricerca della comune intenzione voluta dalle parti
nel contratto. Il lodo impugnato dichiara avvenuta la risoluzione dei
contratti” sebbene dalle testimonianze agli atti “si deve dedurre che non
esistevano direttive della __________ idonee, in caso di violazione, a
determinare la risoluzione del contratto”;
ee) “parte
convenuta ha eccepito (...) che la __________ era inadempiente al pagamento dei
ratei bimestrali previsti dai contratti. Conseguentemente i convenuti potevano
rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, a tenore dell’art. 1460 CCI.
Il mancato pagamento dei ratei da parte della __________ autorizzava la
sospensione dell’adempimento dei convenuti, ma altresì, costituiva risoluzione
del contratto per fatto e colpa della __________, come previsto dai contratti”.
b) Ex art. V cpv. 2 Convenzione il riconoscimento e l’esecuzione
della sentenza arbitrale straniera potranno essere negati se l’autorità
competente del paese dove sono domandati (in casu: il giudice svizzero del
rigetto) riscontra che vi è violazione dell’ordine pubblico svizzero (Siehr,
op.cit., m. 29 ad art. 194).
E’
principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il
riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano
l’ordine pubblico svizzero quando contrastano in tutta evidenza con il
sentimento di giustizia che caratterizza l’ordinamento giuridico svizzero,
tanto disattendendo principi fondamentali sostanziali che formali (DTF
111 Ia 14, 107 Ia 199, 103 Ia 532 e rif. ivi; Alfred Kolz in ZBJV
1987 p. 355; Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
Zurigo 1980, p. 322-324; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo
1980, § 121; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung,
Zurigo 1982, n. 16-18-18 ad § 302).
La
riserva dell’ordine pubblico svizzero ha portata più limitata in tema di
riconoscimento ed esecuzione di sentenze arbitrali estere per raffronto
all’applicazione che il giudice svizzero del merito è legittimato ad attuare:
ne consegue che il giudice del rigetto non può rifiutare l’esecuzione nel caso
in cui reputi che il diritto estero è stato applicato dal giudice estero in
modo diverso da come avrebbe operato il giudice svizzero (che avrebbe anche
potuto non applicare il diritto estero a motivo dell’incompatibilità di tale
normativa per ragioni di ordine pubblico svizzero con il nostro ordinamento
giuridico, cfr. DTF 101 Ia 526 e 98 Ia 533 consid. 3 con riferimenti
ivi). Dal profilo formale va rilevato che un vizio di procedura in sede
arbitrale estera non determina il rifiuto dell’exequatur anche se la stessa
carenza avrebbe occasionato l’annullamento del lodo svizzero (ovviamente
riservato il caso di violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento
giuridico, tale da urtare in termini insopportabili il nostro sentimento del
diritto, cfr. DTF 101 Ia 526, 96 I 391, 87 I 193 e rif. ivi).
Più la convenzione internazionale enumera nei particolari
i presupposti formali per l’exequatur (come è il caso per la Convenzione di New
York), meno torna applicabile la riserva dell’ordine pubblico svizzero: per dirla
con il Tribunale federale in DTF 101 Ia 526 e rif. ivi, “cette réserve
ne doit pas permettre d’exclure, par des voies détournées, l’application des
conventions internationales signées par la Suisse et qui font partie du droit
suisse, donc d’exclure finalement l’application du droit suisse; elle ne doit
pas aboutir en dernière analyse à une violation du traité, dont le but est
justement de reconnâitre l’existence de systèmes juridiques différents et de
les coordonner”, considerazioni che hanno poi portato alla conclusione che la decisione
arbitrale __________, non motivata, non contrasta con l’ordine pubblico svizzero.
c) La
censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito non trova
protezione nemmeno sulla base di una verifica d’ufficio dell’ossequio
dell’ordine pubblico svizzero ex art. V cpv. 2 lett. b Convenzione, che
manifestamente non è violato, per le stesse motivazioni cui si è detto sub 2
c).
Oltre
a questa censura formale, __________ avversa il pronunciato arbitrale per considerazioni
di merito fondate su una diversa valutazione delle tavole processuali
nell’azione per risarcimento danni ex inadempimento contrattuale, su
un’asserita violazione delle disposizioni attinenti alla ripartizione delle
spese processuali e delle indennità in base alla soccombenza e su una presunta
violazione del compromesso per aver gli arbitri pronunciato secondo equità e
non secondo diritto. Essa non indica tuttavia le norme e i principi
fondamentali dell’ordine giuridico svizzero che, a suo giudizio, sarebbero
stati violati in modo intollerabile per il nostro sentimento del diritto.
Sviluppando siffatte argomentazioni l’appellante neglige che un lodo estero non
è contrario all’ordine pubblico svizzero solo perché denota ipotetici errori (Geisinger/Renold,
Arbitrage international, ordre public et reconnaissance en Suisse face au droit
et aux jugements étrangers, Friburgo 1988, p. 102 ss.) o perché viola norme
nazionali di diritto cogente (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 323 e rif.
ivi). L’appellante disattende altresì che scopo della convenzione è quello di
riconoscere e coordinare sistemi giuridici differenti (DTF 101 Ia 525 consid.
4 a). Ne consegue che le argomentazioni dell’appellante sono ben lungi dal
concretizzare la violazione dell’ordine pubblico svizzero e sono quindi
sottratte alla cognizione del giudice del rigetto.
8.a) __________ ha postulato l’assunzione delle “prove
offerte all’udienza dell’11 maggio 1994 e meglio la perizia giuridica, il
richiamo dalla Pretura di __________ dell’incarto relativo al deposito del lodo
e alla determinazione delle pretese degli arbitri, nonché l’audizione
testimoniale del Cancelliere e del Pretore competente della Pretura di
__________”.
b) Chiamata a statuire sulla Convenzione di New York, la
scrivente Camera verifica liberamente se la sentenza impugnata violi
disposizioni della Convenzione, atteso che anche il Tribunale federale esamina
liberamente le eccezioni sollevate dinanzi all’autorità cantonale (DTF
108 Ib 87 cons. 2a; 101 Ia 524 cons. 1). Ai fini del giudizio le parti possono,
in deroga a quanto prescritto dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, valersi di
nuove allegazioni tanto in fatto quanto in diritto (DTF 108 Ib 87 cons.
2a; 105 Ib 40 cons. 2). Ciò deve comunque avvenire in linea di principio
compatibilmente con le esigenze del rito sommario che vieta qualsiasi prova per
testimoni o perizia se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte
prodotta al più tardi in sede d’appello. Ne consegue che le prove sopraindicate
non possono essere assunte in sede di procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione.
c) Pur avverandosi la richiesta di assunzione di nuove
prove irricevibile già per i sovraesposti motivi, è opportuno rilevare che la
stessa, per le considerazioni espresse sub 3 c), non potrebbe mutare l’esito
del gravame, atteso che con il richiamo dalla Pretura di __________
dell’incarto relativo al deposito del lodo e alla determinazione delle pretese
degli arbitri e con l’audizione testimoniale del Cancelliere e del Pretore
della Pretura di __________ vuole dimostrare che il lodo arbitrale non è stato
depositato ex art. 825 CPCI presso la cancelleria della pretura del luogo in
cui è stato deliberato e che non vi è un’ordinanza ex 814 CPCI che determini
l’ammontare delle spese e dell’onorario del collegio arbitrale.
Per
quanto riguarda la perizia giuridica infine va ricordato che essa non
costituisce un mezzo di prova.
-
Il lodo arbitrale costituisce dunque titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per Fr. 136’615.40 (corrispondenti a Lire
158’118’700 al cambio indicato dalla procedente) e Fr. 25’630.30
(corrispondenti a Lire 29’664’536), oltre agli accessori, atteso che
quest’ultimo importo non costituisce, quale indennizzo per le spese di difesa
della procedente, spese e onorari degli arbitri ex art. 814 CPCI (cfr. sub 4
b).
-
Il riconoscimento del lodo arbitrale non partecipa del
dispositivo, trattandosi di questione pregiudiziale nella procedura esecutiva
di rigetto definitivo dell’opposizione
-
L’appello 22 dicembre 1994 __________ va quindi
parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68
OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF; 194 LDIP; IV cpv. 1, V cpv. 1 lett. a, lett. b, lett. d e
lett. e, V cpv. 2 della Connenzione concernente il riconoscimento e
l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere conchiusa il 10 giugno 1958 a
Nuova York; 5 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisione giudiziarie del 3 gennaio 1993;
806, 814, 821, 823 n. 6 cpv. 3, 825 cpv. 2, 3, 4, 5 CPCI; 321 cpv. 1 lett. b,
387 cpv. 3 CPC
pronuncia
I. L’appello 22 dicembre 1994 __________, è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14/15 dicembre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5,
è così riformata:
“1. L’istanza
7 marzo 1994 __________, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dalla
__________ al PE n. __________del 23/24 dicembre 1994 dall’UE di Lugano
limitatamente a Fr. 162’245.70 oltre interessi al 10 % dal 13 novembre 1993 su
Fr. 136’615.40 e dal 22 dicembre 1993 su Fr. 25’630.30.
- La tassa
di giustizia di Fr. 400.--, già anticipata dall’istante, è a carico per 1/4
della __________ e per 3/4 della __________. __________ rifonderà a __________
Fr. 500.-- per parte di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.
600.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per 1/4 della __________ e
per 3/4 della __________ rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- per parte di
indennità
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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