Standing of corporate property managers in eviction proceedings

12.2006.70Other CourtMar 22, 2006Dismissed

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Omnilex summary

The tenant appealed an eviction decree, claiming that the landlord's representative lacked authority because no power of attorney had been filed and because a legal entity could not act as property manager in the proceedings. The appellate court rejected both objections. It held that the procedural representation of property managers in eviction matters under Art. 64a(1)(c) CPC also extends to legal persons, and that the court had no duty to raise doubts ex officio absent indications of a defect, especially since no objection had been made at the hearing. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 64a cpv. 1 lett. c CPC; Art. 97 CPC; representation of property managers in eviction proceedings and ex officio review of procedural capacity. The statutory authorization for administrators of the property in dispute includes both natural and legal persons acting in that capacity. Ex officio examination of procedural prerequisites under Art. 97 CPC is triggered only where concrete reasons for doubt exist; it is not required when no timely objection is raised and the file contains a general and/or special power of attorney establishing authority. The appeal is dismissed if the representation objection is unfounded.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.70

Data decisione, Autorità: 22.03.2006, IICCA

Titolo: sfratto - rappresentanza processuale degli amministratori d'immobili - legittimazione del rappresentante

Incarto n. 12.2006.70

Lugano 22 marzo 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2006.226 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 16 febbraio 2006 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1

volta ad ottenere lo sfratto della convenuta dall¿appartamento di 3 1/2 locali nello stabile sito in __________ a __________;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell¿istanza, e che il Segretario assessore con decreto 9 marzo 2006 ha integralmente accolto;

appellante la convenuta con ricorso (recte: appello) 20 marzo 2006, con cui chiede, previa concessione dell¿effetto sospensivo, di accertare la nullità del decreto di sfratto, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l¿istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con l¿istanza in rassegna, inoltrata dopo aver adito l¿Ufficio di conciliazione in materia di locazione (doc. B),AO 1, rappresentata nell¿occasione da RA 1, ha chiesto alla Pretura del distretto di Lugano Sezione 4 lo sfratto di dall¿appartamento di 3 1/2 locali da lei condotto in locazione nello stabile sito in __________ a __________;

che con la decisione qui impugnata il Segretario assessore, ritenuta fondata l¿istanza, ha decretato lo sfratto della convenuta;

che con l¿appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell¿effetto sospensivo che diviene priva d¿oggetto a seguito dell¿emanazione del presente giudizio, la convenuta chiede di accertare la nullità il decreto di sfratto, rilevando che la rappresentante dell¿istante, oltre ad aver agito senza versare agli atti la necessaria procura della proprietaria dello stabile, non era in ogni caso abilitata, in quanto persona giuridica, a patrocinare in giudizio quest¿ultima;

che il gravame, del tutto infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le osservazioni;

che in effetti le due censure sollevate all¿indirizzo della rappresentante dell¿istante sono manifestamente infondate, come del resto già deciso da questa Camera in occasione di un precedente appello inoltrato proprio dalla qui convenuta (II CCA 17 gennaio 2006 inc. n. 12.2005.221);

che in punto alla prima censura va rilevato che è incontestabile che, nelle cause di sfratto, l¿estensione della rappresentanza processuale agli amministratori d¿immobili oggetto della lite prevista dall¿art. 64a cpv. 1 lett. c CPC non concerne solo le persone fisiche che svolgono quelle mansioni ma anche quelle giuridiche, com¿è la rappresentante dell¿istante (cfr. le risultanze dell¿ispezione a RC effettuata d¿ufficio dalla scrivente Camera);

che in merito alla seconda censura si osserva in primo luogo che, se è vero che giusta l¿art. 97 CPC il giudice è tenuto ad esaminare d¿ufficio, in ogni stadio di causa, l¿esistenza dei presupposti processuali, tra cui la capacità dei rappresentanti delle parti, è però altrettanto vero che ciò deve avvenire solo se egli ha motivo di dubbio in proposito, ritenuto che per giurisprudenza invalsa ciò non è il caso se -come nella fattispecie- all¿udienza la convenuta nulla aveva eccepito a proposito della legittimazione della rappresentante della controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 8 ad art. 97; II CCA 21 luglio 2000 inc. n. 12.2000.118); e in ogni caso, va qui pure aggiunto che, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la rappresentante dell¿istante ha debitamente comprovato in causa il suo potere di rappresentanza, versando agli atti, oltre ad una procura generale (doc. D), anche una procura speciale rilasciatale dalla proprietaria qui istante proprio per la procedura di sfratto contro la convenuta (doc. E);

che la tassa di giustizia e le spese della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili all¿istante, che non è stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

  1. L¿appello 20 marzo 2006 di AP 1 è respinto.

  2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

evictionrepresentationpower of attorneyproperty managerprocedural capacityex officio reviewcosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether a corporate property manager may represent the landlord in an eviction case under Art. 64a(1)(c) CPC.

Extracted holding

Yes. The representation rule for property managers in eviction cases applies not only to natural persons but also to legal entities acting in that capacity.

Extracted reasoning

The court held that the statutory extension of procedural representation to administrators of the property in dispute covers legal persons as well, as confirmed by the chamber's inspection and prior case law.

Key legal question

Whether the landlord's representative had to be excluded for lack of filed power of attorney or because the court had a duty to verify standing ex officio.

Extracted holding

No. The court had no reason to doubt the representative's capacity, especially since the tenant had not objected at the hearing; in any event, a general and a special power of attorney were filed.

Extracted reasoning

Under Art. 97 CPC, the court examines procedural prerequisites ex officio only when there are concrete reasons for doubt. None existed here, and the representative's authority was documented by a general and a special power of attorney.

Key legal question

Whether the eviction decree should be annulled on appeal.

Extracted holding

No. The appeal was unfounded and the first-instance eviction order stood.

Extracted reasoning

Because both objections against the landlord's representation failed, there was no basis to set aside the eviction decree.

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