Inadmissible appeal against refusal of legal aid

12.2005.181Other CourtOct 7, 2005Inadmissible

Summary

AP 1 sued AO 1 for CHF 27,000 plus interest and simultaneously requested legal aid. The Segretario assessore denied legal aid because AP 1 did not document indigence within the deadline. On 3 October 2005 AP 1 sent a brief letter repeating that she could not afford a lawyer but without challenging the reasons of the first-instance decision. The Seconda Camera civile held that the submission was not a proper appeal and declared it inadmissible. It also noted that, in any event, the refusal of legal aid was correct because the applicant had failed to cooperate. No court fees or costs were imposed.

Regest

Art. 313bis CPC; Art. 309 cpv. 2 lett. e e f CPC: a submission that does not request amendment of the challenged decision and does not attack its factual or legal grounds is inadmissible as an appeal. Legal aid may be refused where the applicant fails to cooperate in clarifying the indigence required for the request (consid. 1-2). The preliminary examination may dispose of a manifestly defective remedy without hearing the opposing party. If the challenged decision is unobjectionable and the remedy is inadmissible, no costs need be imposed.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2005.181

Data decisione, Autorità: 07.10.2005, IICCA

Titolo: assistenza giudiziaria - appello

Incarto n. 12.2005.181

Lugano 7 ottobre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.332 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3 maggio 2005 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi;

ed ora sul decreto 19 settembre 2005 con cui il Segretario assessore ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio inoltrata dall’attrice contestualmente alla petizione;

visto lo scritto 3 ottobre 2005 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi, chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che con decreto 19 settembre 2005 il Segretario assessore ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio inoltrata dall’attrice, rilevando come la stessa non avesse provveduto, entro il termine di 20 giorni assegnatole con ordinanza 30 agosto 2005, a documentare e comprovare la sua situazione di indigenza, che dunque era rimasta priva di riscontri;

che con scritto 3 ottobre 2005, trasmesso per competenza alla scrivente Camera, l’attrice, con riferimento “alla mia più che giustificata richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio”, si limita ad inviare al Segretario assessore “per conoscenza l’elenco di una lunga quanto spregevole successione di illeciti di cui sono stata vittima, e che ho regolarmente denunciato nonché avviato azione risarcitoria”, per poi ribadire che “non mi posso permettere le spese per un avvocato innanzitutto per una ragione etica ... e inoltre per una ragione economica gravemente compromessa da simili soprusi”;

che l’atto in questione, sempre che debba essere considerato un ricorso, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo per eventuali osservazioni alla controparte (cui sarebbe comunque dubbio il diritto di potersi esprimere in proposito, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 35 Lag);

che l’attrice non chiede in effetti di modificare a suo favore il giudizio di prime cure, del resto nemmeno menzionato, né censura in alcun modo le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il primo giudice a statuire in quel modo, per cui il suo scritto, manifestamente lesivo degli art. 309 cpv. 2 lett. e e f CPC, dev’essere dichiarato irricevibile quale ricorso;

che in ogni caso la decisione del Segretario assessore è ineccepibile, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l’autorità può senz’altro rifiutare l’assistenza giudiziaria nel caso in cui l’interessato si sia rifiutato di collaborare per accertare le circostanze a sostegno della sua richiesta (RDAT I-1997 n. 53);

che non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione;

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia

  1. Lo scritto 3 ottobre 2005 di AP 1 è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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