Security for costs against foreign plaintiff upheld

12.2005.177Other CourtOct 9, 2006Dismissed

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Omnilex summary

A foreign plaintiff appealed against an order requiring security for costs of CHF 113,317.70. The Court of Appeal held that Art. 153 CPC applied because the plaintiff was domiciled abroad and no treaty protection existed. EU-law arguments were irrelevant in Swiss proceedings, and the forum-selection clause did not amount to a waiver of security. The court also rejected the argument that the amount was ultra petita or too high, finding that the first judge acted within his discretion and within the tariff range. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay the appeal costs and respondent's compensation.

Omnilex headnote

Art. 153 cpv. 1 CPC; security for costs by a foreign-domiciled plaintiff and scope of judicial discretion in fixing the amount. A plaintiff domiciled abroad may be ordered to furnish security for costs when no applicable treaty removes that obligation. A forum-selection clause and choice-of-law clause do not, absent clear wording, constitute a waiver of the defendant's right to request security. The court enjoys broad discretion in determining the amount of security; on appeal, the decision is reviewable only for excess or abuse of discretion. An amount lying within the tariff range under the applicable fee schedule is not censurable merely because a lower percentage would also have been possible (consid. 1-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2005.177

Data decisione, Autorità: 09.10.2006, IICCA

Titolo: cauzione processuale - parte all'estero - contestazione dell'importo della cauzione

Incarto n. 12.2005.177

Lugano 9 ottobre 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2004.486 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 30 luglio 2004 da

AP 1 rappr. da RA 2

contro

AO 1 rappr. da RA 3

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 1'174'099.48 oltre interessi, somma poi aumentata in replica a € 1'653'568.44, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza di prestazione di cauzione presentata dalla convenuta il 3 novembre 2004, avversata dall’attrice, e che il Pretore con decreto 2 settembre 2005 ha accolto, facendo obbligo all’attrice di fornire una cauzione di fr. 113'317.70;

appellante l'attrice con atto di appello 27 settembre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di prestazione di cauzione e in subordine di ridurre l’importo della cauzione a fr. 54'000.-, il tutto protestando spese e ripetibili della procedura di secondo grado;

mentre la convenuta con osservazioni 16 novembre 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 28 settembre 2005 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna la società inglese AP 1 ha chiesto la condanna della società italiana AO 1 al pagamento di € 1'174'099.48 oltre interessi, somma aumentata in replica a € 1'653'568.44;

che in sede di risposta la convenuta ha tra l’altro chiesto che l’attrice fosse astretta a prestare una cauzione processuale di fr. 113'317.70, domanda cui la controparte si è opposta e che il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha integralmente accolto;

che con l’appello che qui ci occupa, avversato dalla convenuta, l’attrice in riforma del querelato giudizio chiede di respingere l’istanza di prestazione di cauzione e in via subordinata di ridurre a fr. 54'000.- l’importo della cauzione;

che giusta l’art. 153 cpv. 1 CPC il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili, se, tra l’altro, l’attore è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale;

che nel caso di specie l’attrice, pacificamente domiciliata all’estero, ammette di non essere al beneficio di disposizioni di un trattato internazionale ai sensi della norma di legge, ma, con la sua richiesta principale, ritiene nondimeno di non poter essere astretta alla prestazione della cauzione, per due ragioni;

che il primo motivo da essa addotto, ed in particolare il fatto che in base alla giurisprudenza della Corte europea di Giustizia l’imposizione di una cauzione processuale ad una parte domiciliata in un altro Stato dell’Unione Europea violerebbe il divieto di discriminazione sancito dall’art. 6 del Trattato CE, valido anche per le persone giuridiche (Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 2. ed., p. 263), non può in alcun modo giovare all’attrice nonostante anche la controparte sia domiciliata in un altro Stato dell’Unione Europea, per il semplice fatto che la Svizzera non è parte del Trattato in parola, che tra l’altro nemmeno ha effetto erga omnes, per cui il principio sancito da quella disposizione non è assolutamente applicabile dai tribunali svizzeri (Walter, op. cit., p. 263 seg.);

che pure infondato è l’altro argomento, secondo cui il fatto che le parti avessero prorogato il foro in Svizzera (cfr. art. 8 dei contratti doc. B e C “This Agreement shall be governed by the Swiss law and the Parties submit to the exclusive jurisdiction of the Court of Lugano”) permetterebbe di ritenere che esse in buona fede avevano pure rinunciato a pretendere la prestazione di una cauzione processuale in caso di future controversie: dalla clausola in questione, il cui tenore è perfettamente chiaro e non necessita di alcuna interpretazione, non risulta in effetti che le parti avessero una tale intenzione, né che la stessa fosse comunque evincibile in base al principio della buona fede;

che tre sono gli argomenti a sostegno della domanda formulata in via subordinata, volta ad ottenere la riduzione dell’importo della cauzione;

che l’attrice evidenzia innanzitutto che il giudice di prime cure, riconoscendo una somma di fr. 113'317.70, calcolata tenendo conto di un valore di causa di € 1'653'568.44 e di un tasso medio della TOA del 4.5%, avrebbe statuito ultra petita, atteso che la controparte in risposta aveva sì preteso quell’importo, ma dopo aver indicato un tasso del 6% e in € 1'174'099.48 il valore determinante, mentre in replica non aveva modificato la sua richiesta nonostante l’aumento della pretesa attorea; in realtà il Pretore non è assolutamente andato ultra petita, avendo attribuito esattamente quanto preteso nell’istanza;

che neppure censurabile è poi il fatto che il primo giudice nell’occasione abbia ritenuto di considerare il valore di causa indicato in replica, tanto più che ancora in duplica, dopo cioè aver preso atto del contenuto della replica di parte avversa da cui risultava un aumento del valore litigioso, la convenuta aveva espressamente dichiarato di confermare la richiesta di cauzione stimata in fr. 113'317.70 (p. 4 e 18);

che pure infondata è infine la censura con cui l’attrice rimprovera al giudice di prime cure di aver applicato una percentuale del 4.5%, quando, a suo dire, la percentuale minima del 3% meglio teneva conto della tutto sommato relativa complessità della fattispecie: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di precisare che nella determinazione delle ripetibili a favore della parte vincente, e lo stesso principio è stato ritenuto applicabile anche per la determinazione dell’ammontare della cauzione processuale (II CCA 17 giugno 1996 inc. n. 12.96.129, 9 giugno 1997 inc. n. 12.97.45), il Pretore dispone di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato in seconda sede solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che però non è il caso se la somma attribuita rientra tra i minimi e i massimi della TOA (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 19 ad art. 150), ipotesi questa che, stante l’applicazione da parte sua di un tasso medio (l’art. 9 TOA prevede in tal caso una percentuale tra il 3 ed il 6%), si è qui chiaramente avverata;

che l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, con accollo all’appellante di tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 27 settembre 2005 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 850.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 900.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

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Key legal question

Whether a foreign-domiciled plaintiff could be ordered to provide security for costs under Art. 153 CPC despite EU-law arguments and the parties' forum clause.

Extracted holding

Yes. The plaintiff was domiciled abroad and not protected by any applicable treaty; EU law was not applicable in Swiss courts, and the forum clause did not imply a waiver of security for costs.

Extracted reasoning

Art. 153 CPC applies when the plaintiff is domiciled abroad and lacks treaty protection. The ECJ discrimination argument could not help because Switzerland is not bound by the EC Treaty provision invoked. The jurisdiction clause was clear and contained no express or implicit waiver of security for costs.

Key legal question

Whether the amount of the security for costs was excessive, ultra petita, or based on the wrong tariff percentage.

Extracted holding

No. The first-instance court awarded exactly what was requested in the motion, could take into account the increased claim value stated in replication, and did not abuse its discretion by using a 4.5% rate within the TOA range.

Extracted reasoning

The court was not ultra petita because the amount matched the request. Considering the claim value from replication was permissible since the defendant expressly maintained its request thereafter. Setting security by reference to an average tariff rate fell within the judge's broad discretion and within the 3% to 6% range of Art. 9 TOA.

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