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Numero d'incarto:
12.2005.122
Data decisione, Autorità:
13.07.2005, IICCA
Titolo:
ricusa pretore - prevenzione
Incarto n.
12.2005.122
Lugano
13 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 7 giugno
2005 presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio
nord, __________, da
IS 1
nell’ambito della causa -inc. n. DI.2004.136 di quella
Pretura- promossa nei suoi confronti con istanza 8 ottobre 2004 da
CO 1
rappr. da RA 1
volta ad ottenere la condanna della controparte al
pagamento di fr. 2'443.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
l’istanza in rassegna, analoga ad altre due cause promosse nei suoi confronti
da __________ (inc. n. DI.2004.133) e da __________ (inc. n. OA.2004.105), IS 1
è stata convenuta in lite da CO 1 avanti alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord per il pagamento di vari importi a titolo di pretese salariali;
che nelle
more della causa, con l’istanza 7 giugno 2005 che qui ci occupa, la convenuta
ha chiesto la ricusa del Pretore della Pretura adita, __________, evidenziando
come quest’ultima, al termine di un’audizione testimoniale avvenuta il
precedente 3 giugno, avrebbe avvicinato, da sola, il proprio amministratore
unico nel corridoio della Pretura, indicandogli che “la promozione, da parte
della sua società, di ricorsi per cassazione nell’ambito delle procedure promosse
verso questa da parte di __________ e CO 1 non gli avrebbe punto giovato”,
ciò che a suo dire permetteva di intravedere nel giudice una grave quanto
insanabile prevenzione condannatoria a suo scapito ed a favore delle istanti
rispettivamente attrici;
che la
controparte, con osservazioni 20 giugno 2005, si è rimessa al giudizio della
Camera, mentre il Pretore, con osservazioni 27 giugno 2005, ha dichiarato di
non riconoscere alcun motivo di ricusazione evidenziando in particolare di
essersi nell’occasione limitato, come d’uso, a proporre una discussione in
merito ad un eventuale accordo transattivo;
che la
decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un
Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC) e ciò
anche nell’ambito di una procedura inappellabile poiché la Camera civile ha
competenza funzionale indipendentemente dal tipo di procedura (appellabile, inappellabile,
sommaria od altra) nella quale nasce l’incidente (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 3 ad art. 30; II CCA 21 maggio 1997 inc. n. 12.97.141);
che
giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi
sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che la
prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni
di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I
169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di
prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto;
in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle
circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò
lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF
126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; IICCA 15 giugno 2004 inc. n.
12.2004.111);
che la
dottrina e la giurisprudenza hanno in particolare avuto modo di ammettere
l’esistenza di un caso di prevenzione qualora il giudice si sia espresso
anticipatamente sull’esito della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 13
ad art. 27; ICDPTF 25 novembre 2004 1P.575/2004; DTF 125 I 122,
115 Ia 180), fermo restando però che la ricusa non entra in considerazione né
in caso di semplice opinione basata su elementi di diritto, né qualora
l’anticipazione del giudizio sia avvenuta nell’ambito di un esperimento di
conciliazione; più delicata è invece la questione dell’opinione, che rileva su
questioni di fatto o di prova, espressa al di fuori di questo momento rituale (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 123 ad art. 27; cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n.
36 ad art. 27);
che,
nella fattispecie, il Pretore non ha negato nelle sue osservazioni di aver
proferito, nelle circostanze evocate dalla convenuta, la frase riportata
nell’istanza di ricusa, che poteva ragionevolmente essere intesa
dall’amministratore unico della convenuta, suo interlocutore, come
l’anticipazione di un giudizio di merito a lei parzialmente o integralmente
sfavorevole, non solo nelle due cause espressamente menzionate a quel momento,
ma anche nella terza, che -come accennato- verteva su questioni sostanzialmente
analoghe: ritenuto che la presa di posizione del giudice non si basava su
semplici elementi di diritto, né era avvenuta nell’ambito di un’udienza ma al
di fuori della stessa ed oltretutto alla presenza di una sola delle parti
interessate al procedimento, così che neppure si poteva ritenere che la stessa
potesse essere avvenuta in vista di un eventuale accordo transattivo, ben si
può concludere che l’atteggiamento tenuto nell’occasione dal giudice,
oltretutto in una fase assai avanzata della procedura e meglio al termine
dell’istruttoria, fosse senz’altro tale da far ritenere compromessa la sua
serenità di giudizio agli occhi della parte interessata, alla quale si deve
pertanto riconoscere di poter far capo ad altro giudice;
che
l’esito positivo dell’istanza, cui il solo Pretore si è opposto, giustifica di
riconoscere alla convenuta, che nell’occasione non si è avvalsa dell’ausilio di
un legale, un’equa indennità per compensare il solo dispendio di tempo, da
porsi a carico dello Stato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 150);
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l’art. 148 CPC
decreta:
- L’istanza di ricusa 7 giugno 2005 di IS 1 è accolta.
§ Il Pretore __________ è esclusa dal trattare la causa inc. n.
DI.2004.136 in re CO 1 / IS 1.
-
Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato del Canton Ticino
rifonderà alla ricusante fr. 50.- a titolo di indennità.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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