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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.119
Data decisione, Autorità:
14.07.2005, IICCA
Titolo:
ricusa del pretore
Incarto n.
12.2005.119
Lugano
14 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di ricusa 15 giugno
2005 presentata nei confronti del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città,
____________________, da
IS 1
nell’ambito della causa -inc. n. AC.2005.1 di quella
Pretura- da lui promossa con petizione 5 giugno 2005 nei confronti di
CO 1
volta ad ottenere, ex art. 85a cpv. 2 LEF, la sospensione
provvisoria dell’esecuzione di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno,
avente per oggetto un credito di fr. 11'507.50;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con la
petizione in rassegna IS 1 ha convenuto in lite CO 1 avanti alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna al fine di ottenere, ex art. 85a cpv. 2 LEF,
la sospensione provvisoria dell’esecuzione promossa con il PE n. __________
dell’UEF di Locarno;
che
l’incarto è stato trasmesso per competenza alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città;
che nelle
more della causa, con l’istanza che qui ci occupa, l’attore ha chiesto la
ricusa del Pretore di quella Pretura, __________, rimproverandogli in sostanza
di averlo diffamato, umiliato, insultato e disprezzato in una precedente
procedura (inc. n. IU.2003.00014 in re __________ c. IS 1), risoltasi a suo
sfavore;
che la
controparte, con osservazioni 21 giugno 2005, si è rimessa al giudizio della scrivente
Camera, mentre il Pretore, con osservazioni 22 giugno 2005, ha dichiarato di
non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione;
che lo
scritto, datato 4 luglio 2005, con cui l’attore ha preso posizione sulle
osservazioni del Pretore e della controparte, non previsto dalla procedura
(art. 29 cpv. 2 CPC), dev’essere dichiarato inammissibile e con ciò estromesso
dall’incarto;
che la
decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un
Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);
che
giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi
sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che la
prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni
di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I
169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di
prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto;
in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle
circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò
lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF
126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; IICCA 15 giugno 2004 inc. n.
12.2004.111);
che, nel
caso di specie, dopo attento esame delle circostanze ed in particolare aver
preso visione dell’intero inc. n. IU.2003.00014, si può senz'altro concludere
che l’attore non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento suscettibile
di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità soggettiva del Pretore
ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale e neppure risulta che
il giudice di prime cure si sia comportato in modo parziale;
che in
effetti non risulta che nell’ambito di quella procedura, il cui esito
-parzialmente sfavorevole al convenuto qui attore- è stato per altro confermato
dapprima dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello e in seguito
dalla Prima Corte civile del Tribunale federale, il Pretore abbia diffamato,
umiliato, insultato e disprezzato l’allora convenuto, non potendo evidentemente
essere inteso il tal senso il fatto che il giudice ad un certo momento,
avendolo ritenuto incapace a difendersi, possa averlo diffidato a farsi
patrocinare da un avvocato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 61 ad art.
27) o ancora il fatto che egli non abbia ritenuto di far proprie le
argomentazioni difensive da lui addotte;
che in
tali circostanze, l’istanza in parola, del tutto infondata, deve pertanto
essere respinta con accollo al ricusante della tassa di giustizia e delle spese
(art. 148 CPC);
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l’art. 148 CPC
decreta:
I. L’istanza
di ricusa 15 giugno 2005 di IS 1 è respinta.
§ Gli
atti di causa sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.
II. La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico del
ricusante.
III. Intimazione
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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