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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.49
Data decisione, Autorità:
15.03.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.49
Lugano
15 marzo 2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.95
della Pretura della giurisdizione di __________ - promossa con petizione 13
giugno 2001 da
rappr. da
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19'000.-
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte e che il Pretore con
sentenza 19 gennaio / 26 febbraio 2004 ha accolto;
ed ora
sullo scritto 4 marzo 2004 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
la petizione in rassegna l'ing. __________ ha chiesto la condanna di __________
al pagamento di fr. 19'000.-, corrispondente all'onorario asseritamente dovuto
per aver curato la progettazione e la direzione lavori relative alla formazione
di un campo da tennis;
che la
convenuta si è opposta alla petizione, adducendo che le parti, in conseguenza
dell'aumento dei costi intervenuto, in parte dovuto a negligenze dell'attore,
si sarebbero successivamente accordate per un onorario forfetario di soli fr.
15'000.-, somma che essa avrebbe soluto senza ulteriori formalità;
che il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, non ha ritenuto provata l'esistenza
dell'accordo circa la riduzione a fr. 15'000.- dell'onorario, né l'avvenuto
pagamento di quella somma, per cui, preso pure atto che la richiesta di
rifusione dei maggiori costi causati dall'attore, formulata dalla convenuta per
la prima volta in sede conclusionale, era irricevibile e in ogni caso nessuna
prova permetteva di sostanziare l'ammontare del preteso danno o la
responsabilità dell'attore, ha senz'altro accolto la petizione;
che con
la lettera (recte: appello) che qui ci occupa, la convenuta si limita a confermare
"quanto già asserito in precedenza: è mancata totalmente un'attenta
valutazione del tipo di terreno su cui si sarebbe dovuto costruire; conditio
sine qua non per la stesura di un preventivo attendibile. Ne derivano per una
valutazione di merito: negligenza - danno - indennizzo !!!";
che lo
scritto in questione può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame
preliminare di cui all'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla
controparte per le eventuali osservazioni;
che,
innanzitutto, in assenza di precise domande da parte della convenuta
-circostanza che di per sé imporrebbe di dichiarare irricevibile l'atto (art.
309 cpv. 2 lett. e e cpv. 5 CPC)- nemmeno è certo se essa nell'occasione abbia
inteso impugnare il giudizio di prime cure o se piuttosto si sia limitata ad
una semplice presa di posizione nei confronti della sentenza pretorile;
che, in
ogni caso, se anche si volesse ammettere l'esistenza di una valida impugnativa,
la stessa dovrebbe comunque essere disattesa in ordine;
che, in
effetti, per giurisprudenza invalsa, se determinate pretese sono respinte dal
Pretore, l'atto di appello deve precisare, pena la nullità, i motivi di fatto e
di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (art. 309 cpv. 2 lett. f e
cpv. 5 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art.
309);
che nel
caso di specie la convenuta, pur riferendosi chiaramente al mancato esame della
sua pretesa risarcitoria da parte del primo giudice, non ha censurato il
giudizio con cui il Pretore -per altro a ragione (art. 78 CPC)- ha ritenuto
irricevibile la sua richiesta e in ogni caso non ha assolutamente specificato
per quali ragioni quest'ultima sarebbe invece stata ricevibile;
che,
abbondanzialmente, essa nemmeno ha indicato da quali risultanze istruttorie
questa Camera avrebbe dovuto concludere che i maggiori costi intervenuti
fossero effettivamente dovuti, oltretutto in maniera esclusiva, a negligenze
dell'attore e non piuttosto a fattori imputabili alla convenuta stessa o a
fenomeni naturali (circa la correttezza dell'agire dell'attore in occasione dei
temporali che hanno causato il franamento del terreno, cfr. la testimonianza di
__________);
che
l'appello deve pertanto essere respinto, ritenuto che, per la particolarità
della fattispecie, si può senz'altro prescindere dal prelevare tassa di
giustizia e spese;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 309 e 313bis CPC
dichiara e pronuncia
I. L'appello 4 marzo 2004 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a: - avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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